CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1962
Cassazione n. 00333/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1962 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogic:a motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La pena inflitta è al di sotto della media edittale ed è stata ancorata agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikmmende. Così deciso il 1 dicembre 20