CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1997
Cassazione n. 16933/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro e tutti incentrati in una critica quanto alla dosimetria dellapena, con particolare riferimento alla mancata concessione della attenuante di cui all’art.416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella sua massima estensione, il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi,oltre che aspecifici in mancanza di confronto con la motivazione del giudice di appello (pag.5 e seg. con puntuale analisi della quantificazione e considerazione della attenuante anchein relazione alla disciplina della continuazione, oltre che quanto alla assenza di elementi ditale rilevanza da porre a base della scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anchein relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edfissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchéè inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazionedella congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione); che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto aduna analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi allasola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile insede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013,rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]