CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 2 4255 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da gli Avv ocat i [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL])e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procurain calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso all’ [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 783/2022 della CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA,depositata il 5 aprile 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] (presidente del [OSCURATO:PERSONA] dell’ A eroporto di Treviso) convenne in giudizio,dinanzi al locale Tribunale , [OSCURATO:PERSONA] (direttore operativo della società di gestione del detto aeroporto) , domandandone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione e dell'onore, posta in essere nel corso di una riunione del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] dell'Aeroporto, tenutasi il 14 luglio precedente, nel corso della quale il convenuto aveva accusato l’attore – non presente alla riunione – di aver parcheggiato il proprio aeromobile privato nella zona destinata alla viabilità, così contravvenendo alle regole di prudenza e sicurezza, ed aveva inoltre rilevato il continuo verificarsi di altri episodi dello stesso genere. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n.2218/2008, rigettò la domanda risarcitoria sia per difetto di espressioni volgari o oggettivamente ingiuriose, sia per l’assenza del dolo. 2.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1429/2013, in accoglimento dell’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], riformò la decisione di primo grado, ravvisando la sussistenza del fatto illecito prospettato dall'attoree condannando il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in Euro 3.500,00, oltre interessi. la Corte territoriale attribuì rilievo decisivo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parcheggiato il proprio aeromobile nella posizione censurata daGianni [OSCURATO:PERSONA] non di propria iniziativa, bensì su ordine del "marshall" (soggetto deputato a regolare il traffico aereo). Questa circostanza avrebbe eliminato alla radice la rimproverabilità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], sicché le critiche pronunciate nei suoi confronti daGianni [OSCURATO:PERSONA], ancorché non contenenti espressioni offensive o ingiuriose, sarebbero state comunque ingiuste, in quanto immeritate e tali da dipingere [OSCURATO:PERSONA] agli occhi dei presenti come un soggetto che, per propria comodità personale, era solito parcheggiare il proprio velivolo ovunque capitasse. 3. Contro la decisione d’appello ricor se per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte di legittimità , con ordinanza n. 14888/2018, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cassò la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. Questa Corte osservò che, in difetto di attività istruttoria,il giudice d’appello aveva ritenuto pacifica e non bisognosa di prova la circostanza decisiva relativa all’ordine asseritamente impartito dal “marshall” ad [OSCURATO:PERSONA], perché non contestata da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza, però, previamente verificare se quest’ultimo fosse stato a conoscenza di tale circostanza, così violando il principio per cui l’onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti. Il provvedimento impugnato era dunque viziato nella parte in cui avevaritenuto il fatto decisivo (l’ordine del “marshall”) come provato in quanto non contestato, senza considerare che lo stesso non era né un fatto proprio del convenuto, né un fatto di cui si fosse accertato che quest’ultimo fossecertamente a conoscenza.4. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, quest’ultima, con sentenza 5 aprile 2022, n. 783, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo a rimborsarea [OSCURATO:PERSONA] le spese di tut t i i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-avuto riguardo ai principi sanciti dal giudice di legittimità, non poteva reputarsi pacifica e non bisognosa di prova la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto la condotta censurata da [OSCURATO:PERSONA] per ordine del “marshall”, gravando invece sull’attore l’onere di fornirne la dimostrazione in giudizio, così come egli era tenuto a provare l’ulteriore circostanza decisiva che Gianni AntonioCarrer fosse a conoscenza del fatto che il “marshall” aveva impartito il predetto ordine; II- m entre, in relazione alla prima circostanza , l’attore aveva formulato istanza di prova testimoniale, reiterata nella com pa rsa di risposta in riassunzione, invece nessun mezzo di prova aveva dedotto in funzione della dimostrazione della seconda circostanza, limitandosi a ribadire, al riguardo, che la prova del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza dell’ordine impartito al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal “m arshall ” , era ricavabile dalla “non contestazione ” del convenuto , nonché , in vi a presuntiva,tenendo conto del ruolo da lui ricoperto in seno alla società di gestione dell’aeroportoe al Comitato per la Sicurezza , sicché “ non poteva non sapere” come si fossero svolti i fatti da lui s t esso riferiti nellariunione del 14 luglio 2006; III- tali deduzioni, peraltro , da un lato, contrastavano con il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindentedi legittimità, la quale aveva escluso l’ applicabilità , nella fattispecie, del principio di non contestazione, mentre, dall’altro lato, l’assuntosecondo cui [OSCURATO:PERSONA] “non poteva non sapere” contrastava con l’esigenza che il fatto decisivo della conoscenza , da parte sua, dell’ordine del “marshall”fosse provato con certezza. IV- i n definitiva , non era stata fornita in giudizio la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse “certamente” a conoscenza del fatto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], censurata (insieme ad altre condotte di vari soggetti aeroportuali) durante la riunione del 14 luglio 2006, fosse stata tenuta per ordinedel “marshall”; V- l e domande risarcitorie proposte da Eugenio P ozzo dovevano essere pertanto rigettate, in quanto le parole proferite da Gianni AntonioCarrer nella riunione del 14 luglio 2006 non avevano costituito un attacco alla persona dell’attore ed erano carenti di animus iniuriandi da parte dell’agente. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi . Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.”. Il ricorrente deduce che con l’atto di citazione introduttivodel primo gradodi giudizio aveva formulato una domanda ( debitame n te reiterata sia in appello che nel giudizio di rinvio) avente carattere“ancipite”, in quanto la pretesa risarcitoria era stata fondata non solo sull’assunto che, nellariunione del 14 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva attribuito il fatto specifico di avere “mollato l’aeromobile in mezzo alla viabilità”, maanchesul fatto che nella medesima riunione il convenuto lo aveva falsamente accusato della reiterazione di numerose e non meglio precisate condotte pericolose per la sicurezza aeroportuale, affermandone la “mancanza di cultura”, dicendo che “ l’aeromobile in mezzo allaviabilità lo si molla da sempre ”, evidenziando la “ continuità ” degli episodi e sottolineando il fatto che tali condotte erano poste in essere dalle “solite persone”. Sostiene che la Corte d’appello, in funzione di giudice del rinvio, avrebbe affrontato unicamente il tema – oggetto della pronuncia di cassazione e relativo al primo capo della domanda risarcitoria – se sussistesse la prova della circostanza che la condotta da lui tenuta in occasione dello specifico episodiocensurato da [OSCURATO:PERSONA] r er fosse stata posta in essere su ordine del “ marshall ” (nonché dell’ulteriore circostanza che il convenuto fosse a conoscenza di tale ordine); i giudici del rinvio, invece, non avrebbero «affrontato tutto il più esteso tema di giudizio di cui erano stati investiti, in particolare se la frase “è un continuare di episodi… è una barzelletta con le solite persone perché continuano esattamente a fare quello che vogliono” rivolta dal Carrer al [OSCURATO:PERSONA] integrasse gli estremi del fatto dannoso». Sottolinea che questo secondo capo della domandarisarcitoria, già espressamente accolto dalla Corte territoriale nel giudizio d’appello, non era stato travolto dalla pronuncia di legittimità, ponendosi unicamente l’onere –da lui debitamente assolto – di riproporl o in sede di rinvio. 1.1.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha tenuto conto di tutti i fatti che concorrevano a costituire la causa petendi della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], riportando tra virgolette le parole pronunciateda [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 14 luglio 2006 e dando atto sia della frase con cui quest’ultimo aveva attribuito al primo il fatto determinato di avere lasciato l’aeromobile nella zona destinata alla viabilità, sia delle ulteriori frasi dirette a lamentare la «mancanza di cultura» e il«continuare di episodi», a stigmatizzare che «l'aeromobile in mezzo alla viabilità lo si molla da sempre»e a rilevare che «è una barzelletta con le solite persone, perché continuano a fare esattamente quello che vogliono»(p.3 della sentenza impugnata). Ciò posto, la Corte territoriale, mentre, da un lato , ha espressamente escluso l’illiceità della critica rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo specifico episodio d el parcheggio dell’ aeromobile nel mezzo della viabilità (sul rilievo che l’ingiustizia di questa critica sarebbe stata configurabile solo ove fosse stato provato l’ordine del “marshall”,nonché la conoscenza dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA]), dall’altro lato ha osservato che con questa critica la condotta d i [OSCURATO:PERSONA] era stata censurata «insieme ad altre condotte di vari soggetti aeroportuali» (p.9 della sentenza impugnata), con ciò implicitamente escludendo il carattere di offensività delleulteriori generiche critiche espresse da [OSCURATO:PERSONA] predetta riunione, in quanto, appunto, rivolte non già alla persona di [OSCURATO:PERSONA], ma a censurare le altre condotte di vari soggettiaeroportuali. Propriosul presupposto della mancata prova dell’ingiustizia della critica specifica e della non diretta riferibilità alla persona di [OSCURATO:PERSONA] dellecritiche generiche proferite nel corso della riunione del 14 luglio 2006, la Corte di merito ha coerentemente formulato il giudizio secondo cui il contegno serbato da [OSCURATO:PERSONA] nella detta riunionerisultava «esente da qualsivoglia attacco alla persona del sig. [OSCURATO:PERSONA], e carente di animus iniurandi», con conseguente rigetto « delle domande risarcitorie»proposte da Eugenio P ozzo (p. 9 della sentenza impugnata). Non sussiste, pertanto , il dedotto vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice del merito pronunciato su tutta la domanda propostagli e nei limiti della stessa. Non puoi poi sindacarsi – in quanto non aggredito da l motivo in esame(diretto a denunciare infondatamente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e in quanto , comunque , costituente incensurabilegiudizio di fatto – l’ apprezzamento del giudice del merito circa la riferibilità delle generiche frasi critiche pronunciate da [OSCURATO:PERSONA], non già ad Eugenio P ozzo, ma ad altri soggettiaeroportuali. Giova, tuttavia,sottolineare, al riguardo, che la correttezza delle premessein iure su cui è fondato il detto apprezzamento di me rito non potrebbe essere inficiata dalla soggettiva convinzione del ricorre n te (già originario attore) di essere il destinatario delle offese, dal momento che la risarcibilità del danno per lesione dell’onore e della reputazione postula l’inequivoca individuazione dell’offeso dalla condotta diffamatoria, da compiersi da parte del giudice del merito, sullabase della valutazione complessiva degli elementi della fattispecie (Cass. 06/08/2007, n.17180; Cass. 05/05/2020, n.25420). Il primo motivo di ricorso, pertanto,deve essere rigettato.2. Con il secondo motivo viene denunciata la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.”. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, nell’escludere la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente a conoscenza dell’ordine impartito dal “marshall”, avrebbe violato e falsamente applicato le disposizioni in rubrica, indebitamente escludendo che gli elementi presuntivi da lui addotti in funzione della dimostrazione della predetta circostanza assurgessero a presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Osserva che egli aveva più volte rimarcato il fatto che il convenuto era direttore o perativo della società di gestione dell’Aeroporto di Treviso. Tale circostanza – sostiene – avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a presumere cheGianni [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente a conoscenza della prassi aeroportuale; ciò, tanto più se si fosse tenuto conto che il “marshall”che aveva impartito l’ordine era un dipendente della stessa società di gestione dell’aeroporto, deputato a dirigere il traffico aereo, e che l’episodio contestato era stato eccepito da l convenuto nel corso di una riunione tenutasi oltre un mese dopo l’evento, cosicché era inverosimile che questi , durante tale rilevante lasso temporale, non si fosse informato su come si erano realmente svolti i fatti. 2.1.Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, al di là della formale intestazione – e in difetto dell’assoluzione dell’onere di corretta deduzione del vizio di violazione delle regole di inferenza della prova indiziaria nel rispetto d e i criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr.4 ss. della motivazione), attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Come si è veduto, la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamenteritenuto che non fosse stataraggiunta la prova della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’ordine impartito dal “marshall”a [OSCURATO:PERSONA] e ha espressamente esclusoche la dimostrazione di tale circostanza po te sse ricavarsi,in via presuntiva, in ragione del ruolo ricoperto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della società di gestione e del Comitato perla Sicurezza dell’aeroporto , venendo in considerazione un fatto decisivo che l’attore avrebbeavuto l’ onere di provare con certezza e la cui sussistenza non poteva essere affermata sul l a base dell’indimostrato assunto che il convenuto “non poteva non sapere”. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, il motivo di ricorso si palesa inammissibil e , in quanto tendea provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare a l controricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 1.200,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore im