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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 13081/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30543/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 687/2018depositata il 20/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 16.4.2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Padova il Credito C ooperativo Veneto (Crediveneto, ora Banca per lo sviluppo) esponendo di avere appreso, nel 2009 , della esistenza di un contratto di negoziazione del 5.6.2002 a sua apparente firma, per l’acquisto di azioni [OSCURATO:PERSONA], in quanto la banca le aveva prospettato la possibilità di insinuarsi al passivo del fallimento.

Ha disconosciuto la sottoscrizione e chiesto dichiararsi la nullitàdel contratto.

La banca, costituendosi, chiamava in causa il marito dell’attrice, [OSCURATO:PERSONA], al fine di rispondere dei danni provocati dalla sua condotta.

Il Tribunale accertava tramite consulenza grafologica che le firme della attrice erano state apposte da [OSCURATO:PERSONA], e quindi dichiarava la nullità del contratto e delle operazioni di acquisto, condannava la banca alla restituzione del capitale, l’attrice a restituire le somme percepite a titolo di cedole, surrogava la banca nei diritti della Tosetto nei confronti del fallimento e respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA].

Crediveneto ha proposto appello.

Nel giudizio interveniva Banca per lo sviluppo, deducendo che Crediveneto era posta in liquidazione coatta amministrativa e i rapporti erano stati ceduti ad essa Banca per lo sviluppo.

La b anca lamentava, per quanto qui di interesse, che non fosse stata accolta la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](falsificatore delle firme ) , assumendo che il funzionario preposto aveva consegnato i documenti a questi perché li facesse firmare dalla moglie, metodo non contrario al TUF, e che l’istituto non aveva modo di prevedere che la firma fosse falsa.

Sul punto la Corte ha acco lto l’appello , affermando che la negligenza della banca non vale ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il fatto doloso.

La Corte ha rilevato altresì che i principi evocati dalle parti in ordine all'apparenza del diritto non rilevano per l'esame della domanda svolta nei confronti del terzo chiamato, in quanto il tema della responsabilità dell'autore delle falsificazioni in esame è estraneo al la questione dell'opponibilità al soggetto falsamente rappresentato dai negozi stipulatidal falsus procurator.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi.

Si è costituita resistendo con controricorso la B anca per lo sviluppo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell’art. art 360 n. 4 c.p.c. la n ullità della sentenza per violazione artt. 99, 101, e 112 c.p.c. e del g iudicato interno.

La parte d educe che la banca aveva chiesto in primo grado la condanna di esso ricorrente per aver ingenerato il legittimo affidamento che i contratti de quibus fossero validi ed efficaci.

Il giudice di primo grado avevaaffermato che la banca non può invocare nei confronti del terzo chiamato alcun legittimo affidamento incolpevole.

La Corte, nel ritenere che i principi sulla apparenza del diritto e falsus procurator non si applichino al caso di specie, ha violato il contraddittorio , la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violato altresì il giudicato interno sulla qualificazione della domanda operata dal primo giudice.

Ed infatti la tesi della banca rispett o a [OSCURATO:PERSONA] è stata che questi avesse ingenerato con il proprio comportamento il legittimo affidamento, rammentando inter alia di avere trattato con [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una procura apparentemente rilasciata dalla moglie; è stata quindi questa la causa petendi delle domande rivolte nei confronti dell'odierno ricorrente ed in questi termini la domanda è stata correttamente rigettata dal giudice, avendo individuato nella condotta della banca profili di colpa; in sede d'appello il gravame della banca non ha interessato la qualificazione giuridica della domanda e pertanto in relazione ad essa si è formato il giudicato interno. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.la nullità della sentenza per omessa motivazione.

Il ricorrente deduce che la motivazione è apodittica e affetta da contraddizione in quanto non spiega perché ritenga la negligenza della banca insufficiente ad applicare l’art 1227 c.c.; essa inoltre è contraddittoria nella parte in cui esclude l’apparenza e l’affidamento, principi cui aveva fatto riferimento in precedenza senza spiegare perché il tema della responsabilità dell'autore delle falsificazioni sarebbe estraneo alla questione della opponibilità , ammesso e non concesso che i principi in tema di apparenza appartengano alla opponibilità. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione art 1398 c.c.

Il ricorrente osserva che in primo grado la banca ha dedotto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per avere ingenerato il legittimo affidamento sulla validità dei contratti e delleoperazioni prendendo le mosse dall'assunto che tutte le operazioni della Tosetto erano seguite dal dilei marito, in virtù di procura allo stesso rilasciata dalla moglie, riversando così interamente su questi ultimi le conseguenze della propria condotta negligente.

I l giudice di primo grado ha ritenuto correttamente che non si possa invocare la tutela dell’affidamento quando sia presente una colpa inescusabile e quando la situazione poteva essere accertata con l’ordinaria diligenza negoziale; deduce che è impossibile invocare la tutela dell’affidamento per i contratti per cui sia richiesta forma scritta ad substantiam.

4. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 166 c.p.c. e l’ errata valutazione dellerisultanza probatorie.

La parte osserva che è pacifica sia la falsificazione delle firme che le modalità con cui sono stati firmati i documenti e cioè che erano stati consegnati al marito con l’accordo che li riportasse firmati dalla moglie il giorno successivo.

La negligenza consiste quindi non solo nella mancato assolvimento dei doveri informativi ma nell'avere concluso un contratto senza la presenza fisica del sottoscrittore, fatto di cui è stata ingiustamente sminuita la rilevanza. 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n.3 c.p.c. la violazione art 1227 c.c.

La parte deduce che ha errato il giudice d'appello nell'accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta della banca negligente, che è un antecedente e necessario della successiva condotta dall'[OSCURATO:PERSONA], e l'affermazione di responsabilità poiché ha mandato la banca sostanzialmente esente da colpa; rileva che egli non avrebbe potuto falsificare le firme se la banca non gli avesse consegnato i documenti, e pertanto si deve assegnare alla condotta della banca rilevanza causale esclusiva nell'evento, negandole il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227 c.c. comma secondo o in subordine applicando l'art. 1227 comma primo, diminuendo il risarcimento alla stessa spettante. 6.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dagli artt. 99 e 112 c . p . c .

La parte deduce che la sentenza è affetta da nullità in quanto la Corte, dopo aver accolto il gravame della banca, ha altresì accolto il gravame proposto in via subordinata in relazione all'autorizzazione a trattenere le somme già rinvenute a titolo di rimborso in relazione ai titoli dichiarati nulli, dichiarando che essa ha facoltà di trattenere non solo le somme che riceverà in futuro dalla procedura fallimentareper la posizione Tosetto ma anche l'importo già ricevuto allo stesso titolo; la predetta domanda era stata svolta dalla banca in via subordinata rispetto alle altre domande e quindi non poteva essere accolta. 6.-I motivi primo , secondo e terzo possono e saminarsi congiuntamente e sono infondati.

Preliminarmente si osserva che il ricorrente sovrappone indebitamente concetti diversi, quali l'apparenza del diritto e la validità apparente dei contratti, il legittimo affidamento eil concorso di colpa del creditore e trascura di considerare la propria posizione processuale di terzo chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale nell'ambito di una fattispecie più complessa, che riguarda in via principale i rapporti tra la Tosetto e la banca. 6.1.- P er apparenza si intende infatti , in via generale, una relazione per cui un fenomeno materialmente presente manifesta un altro fenomeno,non materialmente presente e non immediatamente reale.

L’apparenza del diritto in senso tecnico, nella ricostruzione che ne offre la dottrina muovendo rigorosamente dal dato di diritto positivo, si ha quando la situazione manifestante è costituita da un qualsiasi fatto, m entre la situazione manifestata - che appare ma non è reale -è costituita da una situazione giuridica, normalmente dalla titolarità di un diritto soggettivo.

Poiché a sua volta la titolarità dei diritti soggettivi influisce direttamente sulla legittimazione del soggetto, la situazione giuridica che in virtù dell'apparenza sembra esistente è una situazione di legittimazione , più precisamente di legittimazione apparente.

Ciò si desume appunto dalle norme di diritto positivo, che ricollega no alla legittimazione le situazioni apparenti, definendo, ad esempio, «creditore apparente» colui che «appare legittimato» a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche (art. 1189 c.c.), mentre altre volte il codice parla di «titolare apparente» (così negli artt. 1415 e 1416 c.c.) oppure fa rifermento al soggetto che pur agendo senza potere è apparentemente legittimato ad agire come rappresentante (art 1398 c.c.) anche in ragione del comportamento colposo del rappresentato, ta le da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente validamente conferito ( Cass. n. 18519 del 13/07/2018). 6.2.- L’apparenza si distingue infatti in apparenza « pura » ove non si ravvisano profili di colpa, e apparenza colposa quando sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza e che ne determina l'insorgere.

In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, se da un lato è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c. dall'altro p uò assumere invece rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un negligente o malizioso comportamento del rappresentato apparente tale da far presumere la volontà di conferire i suddetti poteri.

Possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, e il comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. n. 18519 del 13/07/2018).

Dal che si rende evidente che nel caso di specie l'apparenza del dirittonulla ha a che vedere – come correttamente rileva il giudice d’appello-con il comportamento illecito che è stato specificamente addebitato al terzo chiamato e cioè di avere falsificato delle firme.

Vero è che nel giudizio di primo grado la banca si è difesa deducendo anche una responsabilità della Tosetto,come si evince dagli atti, ma dette domande sono state respinte, e non sono state qui impugnate, sicché l’unico fatto che resta accertato -e non negato dal ricorrente- è che egli abbia falsificato le firme della moglie sui contratti e cioè una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che è stata ampiamente discussa nel contradittorio si n dal primo grado del giudizio, ove è stata accertata a mezzo di consulenza.

Sulla stessa ipotesi di responsabilità extracontrattuale la banca ha fondato l’atto di appello.

Il legittimo affidamento nella apparenza del diritto non viene in rilievonell’ambito della responsabilità extracontrattuale ove, più semplicemente, si applica l’art. 2043 c.c. che obbliga l’autore dell’illecito a risarcire il danno, se e in quantoil pregiudizio allegato dal richiedente sia conseguenza della sua azione e omissione; di apparenza in senso proprio potrebbe quindi eventualmente parlarsi con riferimento(ma non è questione qui in discussione) a i rapporti tra la banca e la Tosetto, ovvero a vicende diverse ove, in ipotesi, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia agito qualificandosi rappresentante della moglie.

Qui si tratta invece di contratti (apparentemente) firmati in proprio dalla Tosetto e non dal suo rappresentante.

Nel falsificare la firma della moglie e portare in banca i relativi documenti l’[OSCURATO:PERSONA] non haagito come (falso o effettivo) rappresentante, ma, per quanto si desume dalla ricostruzione del processo operata dalle parti , assumendo autonomamente una iniziativa illecita e abusando di rapporti fiduciari. 7.- L’erroneo inquadramento del la categoria della apparenza determina anche il travisamento in ordine alla causa petendi della domanda nei confronti del terzo chiamato, travisamento sul quale il ricorrente sviluppa il primo motivo del ricorso.

La causa petendidella domanda che la banca ha proposto nei confronti dell’odierno ricorrente esponendo il fatto che era costui a portare in banca gli ordini di acquisto apparentemente firmati dalla moglie, è chiaramente una domanda di respon sabilità extracontrattuale , pur se subordinata all’accertamento della falsità delle firme, avvenuto in corso di giudizio di primo grado.

A questa domanda resta estranea la causa petendi delle domande e difese agite nei confronti della Tosetto: e ciò nonostante il tentativo da parte del ricorrente di accomunare la propria posizione processuale a quella della moglie, affermando che la banca intende “riversare integralmente sull’ Onagro e/o sulla Tosetto le conseguenze della propria condotta negligente”.

Ma diverse sono le due posizioni e le (eventuali o accertate) responsabilità: mentre la Tosetto èl'apparente contraente di un negozio nella cui validità la banca assume di aver confidato, attrice nel giudizio contro la banca, l’[OSCURATO:PERSONA] altri no n è che un terzo, chiamato dalla banca stessa, autore del fatto illecito d a cui deriva l'anomalia del rapporto tra la T osetto e la banca con riferimento agli acquisti di cui si discute.

L’affidamento della banca nella validità dei contratti non è la causa petendi della domanda nei confronti del terzo chiamato, mentre lo è il pregiudizio che la banca assume avere subito , con ciò che ne consegue in termini di esposizione alla azione di nullità poi effettivamente esercitata. 8.- In punto di giudicato sulla “ qualificazione ” operata dal giudice di primo grado, si osserva che,c ome si evince dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso, i l giudice di primo grado ha respinto la domanda di risarcimento nei confronti del l’[OSCURATO:PERSONA] , pur tenendo per certo che egli abbia falsificato le firme, in ragione del comportamento negligente della banca che non ha preteso la presenza della contraente al momento della firma, facendo riferimento all’art 1227 c.c., -norma applicabile anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale per l 'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.- in ragio ne del quale rileva il fatto colposo del creditore e non è risarcibile il pregiudizio che poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza.

Il giudice di primo grado ha dato rilievo alla negligenza della banca escludendo per ciò stesso che essa possa invocare il risarcimento: quindi, con riferimento alle firme falsificate, laddove si parla di difetto di incolpevole affidamento e di buona fede , si parla non già del prodursi del fenomeno dell'apparenza del diritto , ma della condotta del creditore, della colpa e del suo concorso nel causare il danno nonché del pregiudizio che la banca avrebbe potuto evitarecon una condotta diligente, restando pur sempre nella ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Il giu dice d’appello ha diversamente valutato la incidenza della negligenza della banca e ha ritenuto che detta condotta negligente a fronte di un comportamento doloso dell’[OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a giustificare l’applicazione del 1227 c.c..

La motivazione rispetta quindi pienamente il requisito del “minimo costituzionale” (ex multis: Cass. 18/10/2022, n.30486 ) , avendo la Corte anche spiegato le ragioni per cui ha ritenuto recessiva la condotta negligente della banca (non richiedere la presenza della stipulante) perché a fronte di ciò vi è stato un doloso comportamento di falsificazione; e ha giustamente ritenuto che i principi che regolano l’ipotesi del falsus procurator s iano estranei alla fattispecie e che non si applicano qui i principi della “apparenza del diritto”.

L’uso della parola “apparente” ha forse generato un equivoco: laddove la banca parlava di apparente validità dei contratti (falsificati) il ricorrente ha inteso “apparenza del diritto”, per rapportare la fattispecie ai rigorosi parametri del 1398 c.c. in tema di rappresentanza negoziale, qui però invocati senza pertinenza alla fattispecie. 9.I motivi quarto e quinto sono inammissibili.

Si tratta di censure di merito avverso il giudizio reso dalla Corte territoriale, che peraltro ne travisano la ratio decidendi : il giudice d’appelloha ritenuto irrilevante l’inadempimento dei doveri informativi da parte della banca, posto che i contratti non sono opponibili alla stipulante, e che la banca , pur negligente nel non pretendere la presenza fisica della stipulante, non fosse consapevole della falsità della firma perché vi era (come peraltro la parte stessa espone) un accordo fiduciario con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’intesa che questi avrebbe fatto firmare i documenti alla moglie.

Ha quindi ritenuto che il richiamo all’art 1227 c.c. non fosse sufficiente a ritenere infondate le domande della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, a fronte di questa condotta negligente, ma comunque fondata su un accordo dai contenuti specifici, il comportamento doloso dell’[OSCURATO:PERSONA], che non ha ingannato solo la moglie ma èanche venuto meno all’accordo fiduciario, è stato ritenuto prevalente ed idoneo a cagionare un pregiudizio risarcibile.

Così operando il giudice di secondo grado non ha negato che la banca abbia posto in essere una condotta negligente che costituisce un antecedente fattuale della vicenda (la consegna dei documenti), ma ha valutato l’incidenza del fatto anomal o (la dolosa falsificazione delle firme ) nella catena degli eventi, ritenendolo idoneo a assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione(in arg.

Cass. n. 21563 del 07/07/2022 ) di una condotta dolosa, che ha causato il pregiudizio di cui si è chiesto il risarcimento.

Deve qui ricordarsi che l 'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, c.c.integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità (Cass., S.U., 12348/2007; Cass. 3319/2020; Cass. n. 272 del 10/01/2017)

10. Il sesto motivo è del pari inammissibile.

Controparte eccepiscefondatamente che il ricorrente non ha interesse a proporre questo motivo di ricorso, che riguarda la posizione della Tosetto e non quella di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta infatti delle somme che la banca è stata condannata a restituire alla Tosetto in conseguenzadella nullità d ei contratti e della facoltà di trattenere le somme rimborsate dal fallimento Lehman di cui erano stati (con ordini nulli) acquistati i titoli.

Non si individua quindi né una posizione di diritto soggettivo dell’[OSCURATO:PERSONA], tale da poter configurare l’interesse ad agire ex art 100 c.p.c. né la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione,da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento( Cass. n. 38054 del 29/12/2022 ) .

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30543/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 687/2018depositata il 20/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 16.4.2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Padova il Credito C ooperativo Veneto (Crediveneto, ora Banca per lo sviluppo) esponendo di avere appreso, nel 2009 , della esistenza di un contratto di negoziazione del 5.6.2002 a sua apparente firma, per l’acquisto di azioni [OSCURATO:PERSONA], in quanto la banca le aveva prospettato la possibilità di insinuarsi al passivo del fallimento. Ha disconosciuto la sottoscrizione e chiesto dichiararsi la nullitàdel contratto. La banca, costituendosi, chiamava in causa il marito dell’attrice, [OSCURATO:PERSONA], al fine di rispondere dei danni provocati dalla sua condotta. Il Tribunale accertava tramite consulenza grafologica che le firme della attrice erano state apposte da [OSCURATO:PERSONA], e quindi dichiarava la nullità del contratto e delle operazioni di acquisto, condannava la banca alla restituzione del capitale, l’attrice a restituire le somme percepite a titolo di cedole, surrogava la banca nei diritti della Tosetto nei confronti del fallimento e respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA]. Crediveneto ha proposto appello. Nel giudizio interveniva Banca per lo sviluppo, deducendo che Crediveneto era posta in liquidazione coatta amministrativa e i rapporti erano stati ceduti ad essa Banca per lo sviluppo. La b anca lamentava, per quanto qui di interesse, che non fosse stata accolta la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](falsificatore delle firme ) , assumendo che il funzionario preposto aveva consegnato i documenti a questi perché li facesse firmare dalla moglie, metodo non contrario al TUF, e che l’istituto non aveva modo di prevedere che la firma fosse falsa. Sul punto la Corte ha acco lto l’appello , affermando che la negligenza della banca non vale ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il fatto doloso. La Corte ha rilevato altresì che i principi evocati dalle parti in ordine all'apparenza del diritto non rilevano per l'esame della domanda svolta nei confronti del terzo chiamato, in quanto il tema della responsabilità dell'autore delle falsificazioni in esame è estraneo al la questione dell'opponibilità al soggetto falsamente rappresentato dai negozi stipulatidal falsus procurator. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi. Si è costituita resistendo con controricorso la B anca per lo sviluppo. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell’art. art 360 n. 4 c.p.c. la n ullità della sentenza per violazione artt. 99, 101, e 112 c.p.c. e del g iudicato interno. La parte d educe che la banca aveva chiesto in primo grado la condanna di esso ricorrente per aver ingenerato il legittimo affidamento che i contratti de quibus fossero validi ed efficaci. Il giudice di primo grado avevaaffermato che la banca non può invocare nei confronti del terzo chiamato alcun legittimo affidamento incolpevole. La Corte, nel ritenere che i principi sulla apparenza del diritto e falsus procurator non si applichino al caso di specie, ha violato il contraddittorio , la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violato altresì il giudicato interno sulla qualificazione della domanda operata dal primo giudice. Ed infatti la tesi della banca rispett o a [OSCURATO:PERSONA] è stata che questi avesse ingenerato con il proprio comportamento il legittimo affidamento, rammentando inter alia di avere trattato con [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una procura apparentemente rilasciata dalla moglie; è stata quindi questa la causa petendi delle domande rivolte nei confronti dell'odierno ricorrente ed in questi termini la domanda è stata correttamente rigettata dal giudice, avendo individuato nella condotta della banca profili di colpa; in sede d'appello il gravame della banca non ha interessato la qualificazione giuridica della domanda e pertanto in relazione ad essa si è formato il giudicato interno. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.la nullità della sentenza per omessa motivazione. Il ricorrente deduce che la motivazione è apodittica e affetta da contraddizione in quanto non spiega perché ritenga la negligenza della banca insufficiente ad applicare l’art 1227 c.c.; essa inoltre è contraddittoria nella parte in cui esclude l’apparenza e l’affidamento, principi cui aveva fatto riferimento in precedenza senza spiegare perché il tema della responsabilità dell'autore delle falsificazioni sarebbe estraneo alla questione della opponibilità , ammesso e non concesso che i principi in tema di apparenza appartengano alla opponibilità. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione art 1398 c.c. Il ricorrente osserva che in primo grado la banca ha dedotto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per avere ingenerato il legittimo affidamento sulla validità dei contratti e delleoperazioni prendendo le mosse dall'assunto che tutte le operazioni della Tosetto erano seguite dal dilei marito, in virtù di procura allo stesso rilasciata dalla moglie, riversando così interamente su questi ultimi le conseguenze della propria condotta negligente. I l giudice di primo grado ha ritenuto correttamente che non si possa invocare la tutela dell’affidamento quando sia presente una colpa inescusabile e quando la situazione poteva essere accertata con l’ordinaria diligenza negoziale; deduce che è impossibile invocare la tutela dell’affidamento per i contratti per cui sia richiesta forma scritta ad substantiam. 4. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 166 c.p.c. e l’ errata valutazione dellerisultanza probatorie. La parte osserva che è pacifica sia la falsificazione delle firme che le modalità con cui sono stati firmati i documenti e cioè che erano stati consegnati al marito con l’accordo che li riportasse firmati dalla moglie il giorno successivo. La negligenza consiste quindi non solo nella mancato assolvimento dei doveri informativi ma nell'avere concluso un contratto senza la presenza fisica del sottoscrittore, fatto di cui è stata ingiustamente sminuita la rilevanza. 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n.3 c.p.c. la violazione art 1227 c.c. La parte deduce che ha errato il giudice d'appello nell'accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta della banca negligente, che è un antecedente e necessario della successiva condotta dall'[OSCURATO:PERSONA], e l'affermazione di responsabilità poiché ha mandato la banca sostanzialmente esente da colpa; rileva che egli non avrebbe potuto falsificare le firme se la banca non gli avesse consegnato i documenti, e pertanto si deve assegnare alla condotta della banca rilevanza causale esclusiva nell'evento, negandole il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227 c.c. comma secondo o in subordine applicando l'art. 1227 comma primo, diminuendo il risarcimento alla stessa spettante. 6.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dagli artt. 99 e 112 c . p . c . La parte deduce che la sentenza è affetta da nullità in quanto la Corte, dopo aver accolto il gravame della banca, ha altresì accolto il gravame proposto in via subordinata in relazione all'autorizzazione a trattenere le somme già rinvenute a titolo di rimborso in relazione ai titoli dichiarati nulli, dichiarando che essa ha facoltà di trattenere non solo le somme che riceverà in futuro dalla procedura fallimentareper la posizione Tosetto ma anche l'importo già ricevuto allo stesso titolo; la predetta domanda era stata svolta dalla banca in via subordinata rispetto alle altre domande e quindi non poteva essere accolta. 6.-I motivi primo , secondo e terzo possono e saminarsi congiuntamente e sono infondati. Preliminarmente si osserva che il ricorrente sovrappone indebitamente concetti diversi, quali l'apparenza del diritto e la validità apparente dei contratti, il legittimo affidamento eil concorso di colpa del creditore e trascura di considerare la propria posizione processuale di terzo chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale nell'ambito di una fattispecie più complessa, che riguarda in via principale i rapporti tra la Tosetto e la banca. 6.1.- P er apparenza si intende infatti , in via generale, una relazione per cui un fenomeno materialmente presente manifesta un altro fenomeno,non materialmente presente e non immediatamente reale. L’apparenza del diritto in senso tecnico, nella ricostruzione che ne offre la dottrina muovendo rigorosamente dal dato di diritto positivo, si ha quando la situazione manifestante è costituita da un qualsiasi fatto, m entre la situazione manifestata - che appare ma non è reale -è costituita da una situazione giuridica, normalmente dalla titolarità di un diritto soggettivo. Poiché a sua volta la titolarità dei diritti soggettivi influisce direttamente sulla legittimazione del soggetto, la situazione giuridica che in virtù dell'apparenza sembra esistente è una situazione di legittimazione , più precisamente di legittimazione apparente. Ciò si desume appunto dalle norme di diritto positivo, che ricollega no alla legittimazione le situazioni apparenti, definendo, ad esempio, «creditore apparente» colui che «appare legittimato» a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche (art. 1189 c.c.), mentre altre volte il codice parla di «titolare apparente» (così negli artt. 1415 e 1416 c.c.) oppure fa rifermento al soggetto che pur agendo senza potere è apparentemente legittimato ad agire come rappresentante (art 1398 c.c.) anche in ragione del comportamento colposo del rappresentato, ta le da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente validamente conferito ( Cass. n. 18519 del 13/07/2018). 6.2.- L’apparenza si distingue infatti in apparenza « pura » ove non si ravvisano profili di colpa, e apparenza colposa quando sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza e che ne determina l'insorgere. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, se da un lato è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c. dall'altro p uò assumere invece rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un negligente o malizioso comportamento del rappresentato apparente tale da far presumere la volontà di conferire i suddetti poteri. Possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, e il comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. n. 18519 del 13/07/2018). Dal che si rende evidente che nel caso di specie l'apparenza del dirittonulla ha a che vedere – come correttamente rileva il giudice d’appello-con il comportamento illecito che è stato specificamente addebitato al terzo chiamato e cioè di avere falsificato delle firme. Vero è che nel giudizio di primo grado la banca si è difesa deducendo anche una responsabilità della Tosetto,come si evince dagli atti, ma dette domande sono state respinte, e non sono state qui impugnate, sicché l’unico fatto che resta accertato -e non negato dal ricorrente- è che egli abbia falsificato le firme della moglie sui contratti e cioè una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che è stata ampiamente discussa nel contradittorio si n dal primo grado del giudizio, ove è stata accertata a mezzo di consulenza. Sulla stessa ipotesi di responsabilità extracontrattuale la banca ha fondato l’atto di appello. Il legittimo affidamento nella apparenza del diritto non viene in rilievonell’ambito della responsabilità extracontrattuale ove, più semplicemente, si applica l’art. 2043 c.c. che obbliga l’autore dell’illecito a risarcire il danno, se e in quantoil pregiudizio allegato dal richiedente sia conseguenza della sua azione e omissione; di apparenza in senso proprio potrebbe quindi eventualmente parlarsi con riferimento(ma non è questione qui in discussione) a i rapporti tra la banca e la Tosetto, ovvero a vicende diverse ove, in ipotesi, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia agito qualificandosi rappresentante della moglie. Qui si tratta invece di contratti (apparentemente) firmati in proprio dalla Tosetto e non dal suo rappresentante. Nel falsificare la firma della moglie e portare in banca i relativi documenti l’[OSCURATO:PERSONA] non haagito come (falso o effettivo) rappresentante, ma, per quanto si desume dalla ricostruzione del processo operata dalle parti , assumendo autonomamente una iniziativa illecita e abusando di rapporti fiduciari. 7.- L’erroneo inquadramento del la categoria della apparenza determina anche il travisamento in ordine alla causa petendi della domanda nei confronti del terzo chiamato, travisamento sul quale il ricorrente sviluppa il primo motivo del ricorso. La causa petendidella domanda che la banca ha proposto nei confronti dell’odierno ricorrente esponendo il fatto che era costui a portare in banca gli ordini di acquisto apparentemente firmati dalla moglie, è chiaramente una domanda di respon sabilità extracontrattuale , pur se subordinata all’accertamento della falsità delle firme, avvenuto in corso di giudizio di primo grado. A questa domanda resta estranea la causa petendi delle domande e difese agite nei confronti della Tosetto: e ciò nonostante il tentativo da parte del ricorrente di accomunare la propria posizione processuale a quella della moglie, affermando che la banca intende “riversare integralmente sull’ Onagro e/o sulla Tosetto le conseguenze della propria condotta negligente”. Ma diverse sono le due posizioni e le (eventuali o accertate) responsabilità: mentre la Tosetto èl'apparente contraente di un negozio nella cui validità la banca assume di aver confidato, attrice nel giudizio contro la banca, l’[OSCURATO:PERSONA] altri no n è che un terzo, chiamato dalla banca stessa, autore del fatto illecito d a cui deriva l'anomalia del rapporto tra la T osetto e la banca con riferimento agli acquisti di cui si discute. L’affidamento della banca nella validità dei contratti non è la causa petendi della domanda nei confronti del terzo chiamato, mentre lo è il pregiudizio che la banca assume avere subito , con ciò che ne consegue in termini di esposizione alla azione di nullità poi effettivamente esercitata. 8.- In punto di giudicato sulla “ qualificazione ” operata dal giudice di primo grado, si osserva che,c ome si evince dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso, i l giudice di primo grado ha respinto la domanda di risarcimento nei confronti del l’[OSCURATO:PERSONA] , pur tenendo per certo che egli abbia falsificato le firme, in ragione del comportamento negligente della banca che non ha preteso la presenza della contraente al momento della firma, facendo riferimento all’art 1227 c.c., -norma applicabile anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale per l 'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.- in ragio ne del quale rileva il fatto colposo del creditore e non è risarcibile il pregiudizio che poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza. Il giudice di primo grado ha dato rilievo alla negligenza della banca escludendo per ciò stesso che essa possa invocare il risarcimento: quindi, con riferimento alle firme falsificate, laddove si parla di difetto di incolpevole affidamento e di buona fede , si parla non già del prodursi del fenomeno dell'apparenza del diritto , ma della condotta del creditore, della colpa e del suo concorso nel causare il danno nonché del pregiudizio che la banca avrebbe potuto evitarecon una condotta diligente, restando pur sempre nella ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Il giu dice d’appello ha diversamente valutato la incidenza della negligenza della banca e ha ritenuto che detta condotta negligente a fronte di un comportamento doloso dell’[OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a giustificare l’applicazione del 1227 c.c.. La motivazione rispetta quindi pienamente il requisito del “minimo costituzionale” (ex multis: Cass. 18/10/2022, n.30486 ) , avendo la Corte anche spiegato le ragioni per cui ha ritenuto recessiva la condotta negligente della banca (non richiedere la presenza della stipulante) perché a fronte di ciò vi è stato un doloso comportamento di falsificazione; e ha giustamente ritenuto che i principi che regolano l’ipotesi del falsus procurator s iano estranei alla fattispecie e che non si applicano qui i principi della “apparenza del diritto”. L’uso della parola “apparente” ha forse generato un equivoco: laddove la banca parlava di apparente validità dei contratti (falsificati) il ricorrente ha inteso “apparenza del diritto”, per rapportare la fattispecie ai rigorosi parametri del 1398 c.c. in tema di rappresentanza negoziale, qui però invocati senza pertinenza alla fattispecie. 9.I motivi quarto e quinto sono inammissibili. Si tratta di censure di merito avverso il giudizio reso dalla Corte territoriale, che peraltro ne travisano la ratio decidendi : il giudice d’appelloha ritenuto irrilevante l’inadempimento dei doveri informativi da parte della banca, posto che i contratti non sono opponibili alla stipulante, e che la banca , pur negligente nel non pretendere la presenza fisica della stipulante, non fosse consapevole della falsità della firma perché vi era (come peraltro la parte stessa espone) un accordo fiduciario con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’intesa che questi avrebbe fatto firmare i documenti alla moglie. Ha quindi ritenuto che il richiamo all’art 1227 c.c. non fosse sufficiente a ritenere infondate le domande della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, a fronte di questa condotta negligente, ma comunque fondata su un accordo dai contenuti specifici, il comportamento doloso dell’[OSCURATO:PERSONA], che non ha ingannato solo la moglie ma èanche venuto meno all’accordo fiduciario, è stato ritenuto prevalente ed idoneo a cagionare un pregiudizio risarcibile. Così operando il giudice di secondo grado non ha negato che la banca abbia posto in essere una condotta negligente che costituisce un antecedente fattuale della vicenda (la consegna dei documenti), ma ha valutato l’incidenza del fatto anomal o (la dolosa falsificazione delle firme ) nella catena degli eventi, ritenendolo idoneo a assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione(in arg. Cass. n. 21563 del 07/07/2022 ) di una condotta dolosa, che ha causato il pregiudizio di cui si è chiesto il risarcimento. Deve qui ricordarsi che l 'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, c.c.integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità (Cass., S.U., 12348/2007; Cass. 3319/2020; Cass. n. 272 del 10/01/2017) 10. Il sesto motivo è del pari inammissibile. Controparte eccepiscefondatamente che il ricorrente non ha interesse a proporre questo motivo di ricorso, che riguarda la posizione della Tosetto e non quella di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta infatti delle somme che la banca è stata condannata a restituire alla Tosetto in conseguenzadella nullità d ei contratti e della facoltà di trattenere le somme rimborsate dal fallimento Lehman di cui erano stati (con ordini nulli) acquistati i titoli. Non si individua quindi né una posizione di diritto soggettivo dell’[OSCURATO:PERSONA], tale da poter configurare l’interesse ad agire ex art 100 c.p.c. né la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione,da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento( Cass. n. 38054 del 29/12/2022 ) . Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 13081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris