CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 2952 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 220/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato in data 20.12.2018 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti ex lege "Pinto", intrapreso nel luglio del 2009 e definito nel gennaio del 2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto n. 220/2020 la Corte d'Appello di Perugia - dinanzi alla quale il giudizio era stato riassunto all'esito della declaratoria di incompetenza (in composizione collegiale) della Corte d'Appello di Roma - accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 920,00, oltre interessi legali e spese. Esplicitava la corte che, ai fini della determinazione dell'equo indennizzo, occorreva tener conto, da un canto, del limite di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, d'altro canto, del quantum, pari ad euro 920,00, dell'indennizzo liquidato nel giudizio "presupposto". 3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 4. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso. 5. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001. Premette che nel giudizio "presupposto" è stato liquidato l'indennizzo di euro 920,00, "oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo". Indi deduce che, ai fini della determinazione del valore del diritto accertato nel giudizio "presupposto", la Corte di Perugia avrebbe dovuto tener conto altresì degli interessi legali maturati dal luglio 2009, epoca di proposizione della domanda nel giudizio "presupposto", al 15.1.2018, dì del deposito del decreto della Corte di Perugia che ha definito il giudizio "presupposto". 6. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che d Ministero controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere. 7. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio "presupposto", includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695). 8. Su tale scorta si accreditano le dedotte violazioni degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001. Il quantum del diritto accertato nel giudizio di equa riparazione "presupposto" non è propriamente euro 920,00. Il quantum è, viceversa, costituito dall'importo anzidetto con l'incremento degli interessi legali maturati dal dì della proposizione della domanda giudiziale nel giudizio "presupposto" al dì - 15.1.2018 - del deposito del decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha definito il medesimo giudizio "presupposto".Tanto, segnatamente, ai fini della operatività del limite di cui al 3° co. dell'art. 2 bis della legge "Pinto". 9. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 220/2020 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In dipendenza del buon esito del motivo di ricorso, accolto nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende, giusta il disposto dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - nel modo che segue: ai fini di cui al 3° co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 l'ammontare del diritto accertato nel giudizio "presupposto" si determina tenendo conto dell'importo capitale e, altresì, dell'incremento derivante dal computo degli interessi maturati sino a quando si compie l'accertamento - poi definitivo - nel giudizio "presupposto". 10. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 220/2020, rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, i