CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 29187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/10/1961avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 20/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,udito per le parti civili l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso o in subordine di rigettarlo, riportandosi alle conclusioni enota spese depositate,udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nelricorso,viste le conclusioni e la nota spese depositate dal difensore delle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 26/01/2022 di condanna di OlivaTeresa e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura e di estorsione ai danni dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore degliimputati, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 644 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. La difesa assume che entrambi igiudici di merito hanno male interpretato la realtà dei fatti, come riportati dallerisultanze probatorie dichiarative e captative e che, in particolare, la Corte diappello si è limitata al generico richiamo delle condivise conclusioni del primogiudice, rendendo una motivazione illogica, in quanto, pur riconoscendo un ruolodi primo piano nella vicenda usuraria assunto dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA],non ha valorizzato che quest’ultima era la destinataria esclusiva delle somme didenaro, mentre la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fungeva solo da tramite e anche le minaccealla persona offesa provenivano soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale laPolverino subiva lo stato di sottomissione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazioneall’aggravante di cui all’art. 644 comma quinto n. 3 cod. pen. La difesa assumeche la Corte di merito non ha considerato che la famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], lungidall’essere “due poveri ultraottantenni gravemente ammalati e senza alcunsostegno economico familiare o sociale” (così in ricorso p. 7), è formata da dueprofessionisti (commercialista cinquantenne l’uomo e professionista trentenne lamoglie), per i quali la somma di 500,00 euro ottenuta in prestito al fine dieseguire un trasloco, non integra lo “stato di bisogno” previsto dalla legge, conconseguente “ragionamento della Corte manifestamente irreale rispetto allavicenda di che trattasi” (così in ricorso p. 7); sul punto, si richiamano a titolo diriscontro le dichiarazioni rese dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 629 commi primo e secondo cod. pen. Assume la difesa che la Corte dimerito non menziona quali condotte estorsive in danno delle persone offese sonoascrivibili agli imputati ricorrenti; del resto, in merito a tale reato, la Corte dimerito specifica l'intervento diretto di [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo di primopiano, mentre la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come emerge da una conversazione con lapersona offesa, si sarebbe trovata coinvolta nella vicenda per avere assuntol'impegno di procurare un prestito a favore dell'amica [OSCURATO:PERSONA], mettendola incontatto con la [OSCURATO:PERSONA] e cercando anche di ”calmare le ire” di quest’ultima afronte delle difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] nel saldare il debito. Si lamenta altresì, inordine al delitto di estorsione, l’omessa indicazione, nella sentenza impugnata, disituazioni o conversazioni dalle quali possa evincersi un contributo causale deiricorrenti nel provocare la sudditanza della persona offesa, osservando che leuniche condotte riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] consistono in telefonate alla persona offesafrequenti e sollecitanti il pagamento di quanto dovuto, senza alcuna minaccia,mentre il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a recarsi presso l'abitazione dellapersona offesa, resasi irreperibili ai contatti telefonici, soltanto per esortarla acorrispondere quanto pattuito. Si eccepisce anche l’inesistenza dell’aggravantedel fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne, comeemergerebbe “dalla lettura del verbale stenotipico”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti,generici e comunque manifestamente infondati, oltre che reiterativi di deduzionigià svolte in sede di appello e disattese dalla Corte territoriale con argomentigiuridicamente corretti e con motivazione adeguata, non apparente ed immunedai vizi denunciati, con i quali i ricorrenti non si confrontano.1.1. Deve in via preliminare rilevarsi, quanto all’affermazione della penaleresponsabilità degli imputati, che ci si trova in presenza di una cd. “doppiaconforme” con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essereconsiderate come un unico corpo motivazionale. La sentenza del Tribunale, a suavolta richiamata dalla Corte di appello, risulta avere ricostruito nel dettaglio lavicenda, richiamando i dati probatori costituiti non solo dalle dichiarazioni dellapersona offesa e dei testi, ma anche dal contenuto delle conversazioniintercettate (che la difesa del ricorrente, come evidenziato dalla Corte di appello,tenta di interpretare differentemente e solo attraverso un esame parziale dellestesse) che, valutate nel loro complesso, non consentono di ritenere che i Giudicidel merito siano incorsi in travisamento della prova. Al riguardo, deve osservarsiche parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamenteconnessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta inrealtà di proporre la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione preclusa al Giudice di legittimità. Come costantemente affermato daquesta Corte, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione delmerito, essendo circoscritto alla verifica della completezza e della logicità dellamotivazione, nonché della corretta applicazione delle regole della logica nellosviluppo argomentativo (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428;Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Ebbene la difesa, conriferimento ad entrambi i reati contestati, esprime sostanzialmente merodissenso rispetto all’apprezzamento della Corte territoriale, che avrebbe “maleinterpretato la realtà dei fatti” (così in ricorso, p. 6) senza chiarire qualispecifiche circostanze di decisivo rilievo siano state pretermesse, suscettibili diminare l’apparato giustificativo rassegnato. Si tratta cioè di censure generiche etese ad una rivalutazione del materiale probatorio conformemente valutato daigiudici di primo e di secondo grado, posto che, come sopra ricordato, in presenzadi doppia conforme il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606,comma primo, lett. e), cod. proc. pen., può essere dedotto, nell'ipotesi in cui ilgiudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero solo nelcaso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il datoprobatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto comeoggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui i giudici di merito hannoesaminato e concordemente valutato il medesimo materiale probatorio.2. Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenutodalla difesa, secondo la quale “la induzione a pagare” proveniva solo dallaPellegrino, i giudici di merito hanno convenuto sui risultati probatorirelativamente all’intervento dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] quale intermediaria nelprestito usurario elargito dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e alla condottaassunta, oltre che dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nel compulsaretelefonicamente la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in modo minaccioso,alterato e petulante, per la restituzione del prestito e degli ingenti interessipraticati (pp. 6-8 sentenza di primo grado, pp. 14-15 sentenza impugnata); asua volta, l’imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo le risultanze processuali condivise dai giudicidi merito, si è occupato della riscossione materiale delle somme e degli interessi,recandosi anche presso l’abitazione della persona offesa unitamente alla figlia. Lecensure difensive non si confrontano affatto con la motivazione resa dai giudici dimerito, limitandosi a rilievi di contenuto meramente e genericamenteconfutativo.2.1. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. La valutazione deigiudici di merito sfugge del tutto a censura in questa sede in quanto coerentecon l’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cuil'aggravante dello "stato di bisogno" di cui all’art. 644 comma quinto, n. 3 cod.pen., è configurabile laddove sussista una particolare condizione psicologica,determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza dellaquale i l soggetto passivo subisca una l imitazione del la l ibertà diautodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioniusurarie (Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022, dep. 2023, Perciballi, Rv. 284286 -01; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162 - 01). LaCorte di merito ha ampiamento motivato sul punto con argomentazionepuntuale, non illogica e tantomeno travisata – in tal senso forse la difesa lacensura come “irreale” – spiegando nel dettaglio come la situazione economicadella persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa, fosse “davvero precaria”, con redditi decisamentemodesti, tanto da non riuscire a far fronte al canone di locazione di euro 500,00mensili e doversi trasferire insieme alla madre presso la suocera GiulianaGiuliani, non disponendo nemmeno della somma utile per il trasloco edaccettando così la somma necessaria ad un tasso di interesse “stratosferico” parial 9% giornaliero, “senza autentica libertà di scelta” (pp. 15-16 sentenzaimpugnata). Va aggiunto che lo stato di bisogno può essere provato anche con lasola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da fareragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre ilprestito a condizioni tanto inique e onerose. Né è necessaria, nella motivazionedella sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario,potendo, a tal fine, costituire prova, di per sé, la testimonianza della personaoffesa sulla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti (Sez. 2 n.23891 del 23/04/2024, non mass.).3. Anche con riguardo al reato di estorsione - oggetto del terzo motivo diricorso - la Corte d'appello, con motivazione completa e persuasiva, conferma laricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale e chiarisce come, sulla base dellerisultanze processuali (conversazioni captate, dell’attività di osservazione dellap.g., prove dichiarative) emerga la partecipazione attiva dei ricorrenti nellariscossione delle somme e degli interessi usurari nella piena consapevolezza dellacondizione di timore in cui versava la persona offesa a causa della condottaprevaricatrice sia della [OSCURATO:PERSONA] sia dei ricorrenti, dimostrata dalle conversazionivalorizzate da entrambi i giudici di merito e dagli accertamenti di p.g. (in data03/01/2017 viene monitorata la consegna di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e alla di luifiglia, p. 14 sentenza impugnata). Tale ricostruzione si fonda su una logicainterpretazione dei contenuti delle conversazioni oggetto di captazione e dellealtre risultane processuali e la motivazione della sentenza impugnata non sipresta ad alcuna censura in questa sede. La Corte di appello ha fatto buongoverno delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, ritenendo la condottadei due imputati pienamente inquadrabile nella fattispecie incriminatricedell’estorsione, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del concorso dipersone nel reato di estorsione, la coscienza e volontà di contribuire, con ilproprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui cheesercita la pretesa illecita; del resto, in forza della teoria monistica del concorsodi persone nel reato, recepita dal codice sostanziale, ciascun concorrenterisponde, come se si trattasse di azione propria, non solo degli atti da luipersonalmente compiuti, ma anche di quelli posti in essere dai complici,nell'ambito dell'impresa concordata. Anche l'intermediario, dunque, risponde delreato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la solafinalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi disolidarietà umana (Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv.270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n.13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012,Petruolo, Rv. 253714); cosa che nella specie non ricorre, non essendosi certotrattato di un intervento diretto a fare “un piacere ad una amica” essendo statichiari fin da subito i termini del rapporto usurario.3.1. Del tutto aspecifica e meramente confutativa è la censurasull’aggravante di cui all’art. 628 comma terzo n. 3 quinquies cod. pen., avendola Corte di merito puntualmente spiegato (p. 17 sentenza impugnata) come,nella specie, ricorra l'aggravante in argomento in quanto [OSCURATO:PERSONA],suocera ultrasessantacinquenne dell'imputata e madre di [OSCURATO:PERSONA], ha patitoil danno dell'azione estorsiva, essendo stata costretta a prelevare denaro dal suoconto corrente per aiutare la nuora a restituire il prestito usurario in ben dueoccasioni. Va rammentato che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante inargomento, è sufficiente il dato oggettivo del superamento dell'età della personae non abbia alcun rilievo l'essere stata ella destinataria della minaccia o dellaviolenza (Sez. 2, n. 173420 del 09/12/2022, Rv. 284527 – 01; Sez. 2, sent. n.19894 del 17.6.2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equadi euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.5. Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida complessivamente in euro 5.000 oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida complessivamente in euro 5.000 oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI