CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha coni'ermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione condannandolo, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.pen., come prevalente sulla contestata recidiva, alla pena ritenuta di giustizia. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, fondato principalmente sulle deposizioni della persona offesa e di alcuni testi e sulle immagini di videosorveglianza, per mancanza di manifestazioni di violenza o minaccia tali da coartare la libertà della persona offesa è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha respinto il relativo motivo di appello con considerazioni congrue iesaustive e corrette in punto di diritto; il secondo motivo di appello con cui si lamenta la mancata qualificazione della condotta ascritta come violenza privata è generico perché reitera il motivo di appello senza confrontarsi con le risposte ricevute e manifestamente infondato, poiché nel caso in esame la coartazione era diretta ad ottenere un ingiusto profitto con danno patrimoniale per la persona offesa. il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è in parte inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello e in parte non consentito poiché tende ad invocare una rivalutazione in fatto delle emergenze processuali che sono state oggetto di adeguato vaglio da parte dei giudici di merito, sollevando censure che esulano dalla competenza di questa Corte. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,