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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 16517/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte d'appello dl L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza per esser estinto il reato per prescrizione; lette le conclusioni depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla nota spese, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,, con cui ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello ic4 L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 30 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di ricettazione accertato il 17 dicembre 2012.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione, in relazione all'eccepita estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione; il ricorrente ha documentato di aver depositato note scritte ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020, con cui formulava espressa richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, motivata con l'assenza di elementi certi in ordine alla data di acquisto del mezzo oggetto di ricettazione, comunque da fissare in epoca immediatamente successiva alla consumazione del reato presupposto di appropriazione indebita consumato nell'anno 2007, come del resto attestato dalla fattura di acquisto (del 15.11.2007) esibita dall'imputato al momento del sequestro del bene.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale, investita della deduzione difensiva articolata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 23 bis dl. 137/2020, ha omesso di affrontare la questione prospettata dall'appellante; questione che, sulla scorta degli elementi desumibili dal contenuto della sentenza di primo grado, deve ritenersi fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte, in relazione al profilo della prescrizione del reato l'onere di provare la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, «con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione» (Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835 - 01; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229 - 0; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983 - 0; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 - 0); in particolare, con riguardo al delitto di ricettazione, reato istantaneo che si consuma nel momento della ricezione o dell'acquisto del bene (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 - 0), ove manchi l'esatta individuazione dell'epoca del commesso reato, quel momento va individuato in quello prossimo alla commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 0; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 - 0; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 - 0).

Nel caso in esame, in cui si contestava la ricettazione di un mezzo di lavoro per cantieri, di provenienza delittuosa perché frutto dell'appropriazione indebita commessa nell'anno 2007 dal noleggiatore del mezzo, che aveva omesso di restituirlo, era risultato dall'istruttoria che al momento del sequestro del mezzo, avvenuto nell'anno 2012, l'imputato aveva esibito agli operanti una fattura di acquisto recante la data del 15.11.2007; dunque, l'epoca di commissione della ricettazione doveva essere fissata quantomeno a tale data, ovvero a quella più vicina all'appropriazione indebita realizzata dal noleggiatore.

Conseguentemente, il delitto contestato, pur tenendo conto delle cause di sospensione del corso della prescrizione per i rinvii disposti nel giudizio di primo grado (pari a complessivi giorni 745), risulta estinto in data anteriore (30.11.2019) alla pronuncia in grado di appello.

2. All' accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per esser estinto per prescrizione il reato contestato.

Alla stregua della regola di giudizio dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., va rilevato che il contenuto delle sentenze di merito dimostra senza margini di dubbio l'illiceità del fatto, essendo provati la sicura provenienza delittuosa del mezzo, l'acquisto operato dall'imputato e le peculiarità del veicolo e della documentazione che l'accompagnava, da cui era agevole desumere l'esistenza di discordanze e contraddizioni rappresentative della concrel:a possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 0).

Vanno pertanto confermate le statuizioni civili, con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 2/3/2022 i f Il Consi1T Es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte d'appello dl L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza per esser estinto il reato per prescrizione; lette le conclusioni depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla nota spese, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,, con cui ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello ic4 L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 30 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di ricettazione accertato il 17 dicembre 2012. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione, in relazione all'eccepita estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione; il ricorrente ha documentato di aver depositato note scritte ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020, con cui formulava espressa richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, motivata con l'assenza di elementi certi in ordine alla data di acquisto del mezzo oggetto di ricettazione, comunque da fissare in epoca immediatamente successiva alla consumazione del reato presupposto di appropriazione indebita consumato nell'anno 2007, come del resto attestato dalla fattura di acquisto (del 15.11.2007) esibita dall'imputato al momento del sequestro del bene. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, investita della deduzione difensiva articolata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 23 bis dl. 137/2020, ha omesso di affrontare la questione prospettata dall'appellante; questione che, sulla scorta degli elementi desumibili dal contenuto della sentenza di primo grado, deve ritenersi fondata. Secondo la giurisprudenza della Corte, in relazione al profilo della prescrizione del reato l'onere di provare la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, «con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione» (Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835 - 01; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229 - 0; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983 - 0; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 - 0); in particolare, con riguardo al delitto di ricettazione, reato istantaneo che si consuma nel momento della ricezione o dell'acquisto del bene (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 - 0), ove manchi l'esatta individuazione dell'epoca del commesso reato, quel momento va individuato in quello prossimo alla commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 0; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 - 0; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 - 0). Nel caso in esame, in cui si contestava la ricettazione di un mezzo di lavoro per cantieri, di provenienza delittuosa perché frutto dell'appropriazione indebita commessa nell'anno 2007 dal noleggiatore del mezzo, che aveva omesso di restituirlo, era risultato dall'istruttoria che al momento del sequestro del mezzo, avvenuto nell'anno 2012, l'imputato aveva esibito agli operanti una fattura di acquisto recante la data del 15.11.2007; dunque, l'epoca di commissione della ricettazione doveva essere fissata quantomeno a tale data, ovvero a quella più vicina all'appropriazione indebita realizzata dal noleggiatore. Conseguentemente, il delitto contestato, pur tenendo conto delle cause di sospensione del corso della prescrizione per i rinvii disposti nel giudizio di primo grado (pari a complessivi giorni 745), risulta estinto in data anteriore (30.11.2019) alla pronuncia in grado di appello. 2. All' accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per esser estinto per prescrizione il reato contestato. Alla stregua della regola di giudizio dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., va rilevato che il contenuto delle sentenze di merito dimostra senza margini di dubbio l'illiceità del fatto, essendo provati la sicura provenienza delittuosa del mezzo, l'acquisto operato dall'imputato e le peculiarità del veicolo e della documentazione che l'accompagnava, da cui era agevole desumere l'esistenza di discordanze e contraddizioni rappresentative della concrel:a possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 0). Vanno pertanto confermate le statuizioni civili, con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 2/3/2022 i f Il Consi1T Es
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