CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fettr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Roma th€14te-i4-4~sere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo il delitto di ricettazione, per cui si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso in Marino, «località di presunta apprensione dei beni oggetto di sequestro e luogo rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Velletri». Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, investito del processo a seguito del decreto di citazione a giudizio della Procura presso lo stesso, ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale, rilevando che, non emergendo dagli atti elementi oggettivi da cui desumere con certezza il luogo della presunta apprensione dei beni in contestazione da parte degli imputati, doveva aversi riguardo al luogo di residenza anagrafica ovvero di domicilio, con conseguente individuazione della competenza nel Tribunale di Roma. E ha, pertanto, rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res. Per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata (Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, Confl. comp. in proc. Bujar, Rv. 228778; in senso conforme Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009 - deo. 05/11/2009, Manuzzi, Rv. 244854). Ne consegue che, non essendo possibile, nel caso in esame, individuare con certezza il luogo di presunta ricezione dei notebook oggetto di imputazione da parte dei concorrenti nel delitto, come da imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, e risiedendo anagraficamente gli stessi nel comune di Roma (rispettivamente Moncada in Porriezia a via Catullo n. 43, Betti in via di Sant'Alessandro n. 212 e [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n.85) o, comunque, essendo domiciliati in Roma, come da informativa della Questura di Roma in data 12 luglio 2016, la competenza deve essere individuata secondo la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., del giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato, che è, pertanto, il Tribunale di Roma, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così decis