Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09792/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo partenopeo, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di ricettazione, furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ed altro, a lui ascritti con riferimento ai fatti occorsi in Napoli il 30 agosto del 2019; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa censura la decisione dei giudici di merito in ordine al delitto di ricettazione del motociclo, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto mira a sollecitare una diversa valutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante la adozione ed utilizzazione di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni con ogni evidenza estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); né, va detto, la difesa individua specifici profili di travisamento della prova suscettibili di deduzione in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il secondo motivo del ricorso, concernente la aggravante di cui al n. 4 dell'art.625 cod. pen., è precluso, non avendo detta censura formato oggetto di devoluzione in appello e non trattandosi di questione rilevabile di ufficio; ritenuto che il terzo motivo, formulato in termini di vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello valorizzato, a tal fine, la gravità oggettiva dei fatti e la pervicacia criminale dell'imputato, essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone); analogamente, quanto alla entità della pena, è appena il caso allora di ribadire che una motivazione specifica è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con conseguente irrilevanza dell'esito degli avvisi pur trasmessi alle persone offese dei delitti di furto aggravato divenuti procedibili a querela con la entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022 essendo la sentenza impugnata passata in giudicato in data antecedente), con la relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo partenopeo, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di ricettazione, furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ed altro, a lui ascritti con riferimento ai fatti occorsi in Napoli il 30 agosto del 2019; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa censura la decisione dei giudici di merito in ordine al delitto di ricettazione del motociclo, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto mira a sollecitare una diversa valutazione delle fonti probatorie in vista di un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante la adozione ed utilizzazione di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni con ogni evidenza estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); né, va detto, la difesa individua specifici profili di travisamento della prova suscettibili di deduzione in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il secondo motivo del ricorso, concernente la aggravante di cui al n. 4 dell'art.625 cod. pen., è precluso, non avendo detta censura formato oggetto di devoluzione in appello e non trattandosi di questione rilevabile di ufficio; ritenuto che il terzo motivo, formulato in termini di vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello valorizzato, a tal fine, la gravità oggettiva dei fatti e la pervicacia criminale dell'imputato, essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone); analogamente, quanto alla entità della pena, è appena il caso allora di ribadire che una motivazione specifica è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con conseguente irrilevanza dell'esito degli avvisi pur trasmessi alle persone offese dei delitti di furto aggravato divenuti procedibili a querela con la entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022 essendo la sentenza impugnata passata in giudicato in data antecedente), con la relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 09792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris