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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 1971

Cassazione n. 39051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1971 avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado e che ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato - che gli sono valsi anche l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva- e l'assenza di elementi di giudizio positivamente apprezzabili e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta passata dalle minacce verbale, allo spintonamento degli agenti e culminata, nei locali del Commissariato, nella frantumazione dei vetri di una porta finestra della sala di attesa.

In particolare, il diniego di applicazione delle generiche, motivato dalla reiterazione di precedenti e intensità del dolo, sfugge a rilievi nella sede di legittimità perché non contrassegnato da evidenti illogicità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1971 avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado e che ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato - che gli sono valsi anche l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva- e l'assenza di elementi di giudizio positivamente apprezzabili e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta passata dalle minacce verbale, allo spintonamento degli agenti e culminata, nei locali del Commissariato, nella frantumazione dei vetri di una porta finestra della sala di attesa. In particolare, il diniego di applicazione delle generiche, motivato dalla reiterazione di precedenti e intensità del dolo, sfugge a rilievi nella sede di legittimità perché non contrassegnato da evidenti illogicità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 39051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris