CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado di Trento n. 56/2024, depositata il 13 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2050/2025Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 11895/2026Data pubblicazione 30/04/20261. – [OSCURATO:PERSONA] di Finanza procedeva a effettuare una verificafiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente ai periodid’imposta dal 2015 al 2018, conclusasi con la consegna delprocesso verbale di constatazione in data 23 marzo 2021.Dall’attività di verifica emergevano, per l’anno d’imposta 2015,delle irregolarità aventi rilevanza penale ex art. 2 del d.lgs.74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altridocumenti inesistenti) e, pertanto, in data 24 marzo 2021 venivadepositata alla Procura della Repubblica di Verona una notizia direato (prot. 111417/21) da cui è stato instaurato il procedimentopenale n. 2436/2021 R.G.N.R. Di conseguenza, l’Ufficio applicava ilraddoppio dei termini per le II.DD. e per l’IVA ai sensi degli artt. 43d.P.R. n. 600/73 e 57 d.P.R. 602/73 vigenti ratione temporis,procedendo a notificare l’avviso di accertamento in data 23novembre 2021. Quanto al merito, l’attività di verifica traevaorigine dal procedimento penale n. 6100/2018 R.G.N.R. presso laProcura della Repubblica di Verona nel quale erano emersecondotte riconducibili a violazioni previste dagli artt. 2, 8, 10 e 11del d.lgs. 74/2000. Nel corso dell’esame documentale si constatavache la società, nelle dichiarazioni presentate per il 2015 ai finiIRES, IRAP e IVA, indicava per abbattere il reddito d’impresa e perottenere un indebito credito IVA, elementi passivi fittizi derivanti dafatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalleImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., registratenelle scritture contabili obbligatorie.A seguito dell’avviso di accertamento n. T2A03FX00490-2021,con cui l’Ufficio accertava per l’anno di imposta 2015 un maggiorreddito di impresa per euro 272.782,00 e una maggiore IVA dovutaper euro 107.165,00, la ricorrente attivava il procedimento diadesione avanzando proposta di riclassificazione delle fattureNumero registro generale 2050/2025Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 11895/2026Data pubblicazione 30/04/2026emesse da Italiana Costruzioni o Costruzioni generali insoggettivamente inesistenti, con il conseguente riconoscimento deicosti ai fini della determinazione del reddito di impresa.Non essendo andato a buon fine il procedimento, la societàimpugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 258/01/2024, la Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Trento rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, consentenza n. 56/2024, depositata il 13 novembre 2024, ha accoltol'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 67 del d.l. n. 18/2020, 157 del d.l. n.34/2020 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Inparticolare, si contesta la sentenza della Corte di giustizia tributarianella parte in cui ha annullato l’avviso di accertamento oggetto dicausa sulla base della decadenza dell’Amministrazione finanziariaad accertare l’anno di imposta 2015, avendo ritenuto che, nel casodi specie, debba applicarsi l’art. 157 d.l. n. 34/2020, aventeNumero registro generale 2050/2025Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 11895/2026Data pubblicazione 30/04/2026carattere di specialità rispetto al previgente art. 67 d.l. n. 18/2020.Si evidenzia che la necessaria applicazione dell’art. 67 d.l. 18/2020a casi come quello di specie discenderebbe da una pianainterpretazione letterale della norma che, diversamente dall’art.157 d.l. 34/2020, reca un diretto riferimento anche all’attività dicontrollo (e quindi di verifica), non ricompresa, invece, nelladisposizione di cui all’art. 157. Parte ricorrente deduce che al 31dicembre 2020 l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potutoemettere alcun atto impositivo in scadenza, in quanto solamentecon la verifica fiscale conclusasi in data 23 marzo 2021 sono stateelevate contestazioni relative all’anno di imposta 2015. La verificafiscale, essendo una attività di controllo, rientrerebbe pacificamentenella sospensione dei termini di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/2020,non potendo applicarsi, quindi, l’art. 157 del d.l. n. 34/2020. Diconseguenza, operando la sospensione dei termini di cui all’art. 67del d.l. n. 18/2020, anche la segnalazione penale va consideratapresentata entro i termini di decadenza così come prorogati, dandodiritto all’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento aisensi degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 602/1973nella versione ratione temporis vigente.1.1. – Il motivo è infondato.La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativiall'attività degli uffici degli enti impositori, così come dispostadall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica nonsolo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dallanorma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che sidetermina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per lastessa durata della sospensione (Cass. n. 960/2025).Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositiviper i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31Numero registro generale 2050/2025Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 11895/2026Data pubblicazione 30/04/2026dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differitodall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma specialedettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 deld.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile diottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l.n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra(Cass. n. 17668/2025).Nel caso di specie, l’anno di imposta di cui si discute è il 2015(il cui termine ordinario di decadenza era il 31 dicembre 2020).[OSCURATO:PERSONA] di Finanza procedeva ad effettuare una verificafiscale, conclusasi con la consegna del processo verbale diconstatazione in data 23 marzo 2021. La notizia di reato venivatrasmessa il 24 marzo 2021.[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Trento ha notificato alla societàcontribuente l’avviso di accertamento n. T2A03FX00490/2021 il 23novembre 2021, con il quale ha contestato l’asserito utilizzo di“fatture oggettivamente inesistenti” per il Periodo di imposta 2015sulla base di quanto rilevato nel suindicato processo verbale diconstatazioneSulla base della giurisprudenza richiamata, l’avviso avrebbedovuto essere emesso entro il 31 dicembre 2020, mentre al piùtardi la notifica si sarebbe dovuta effettuare (sempre se l’atto fossestato tempestivamente formato) entro il 28 febbraio 2022, nonpotendo i termini suddetti fruire della proroga dei termini che,nella prospettiva dell’Agenzia, sarebbe derivata dalla sospensionedi ottantacinque giorni accordata dalla l. n. 18/2020. L’avviso diaccertamento è stato invece emesso il 23 novembre 2021, oltre itermini decadenziali come sopra ricostruiti.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Numero registro generale 2050/2025Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 11895/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborsoforfetario spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, ed esborsi pereuro 200,00.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente