CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 21802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BARI, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BARI il 6/8/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 e 577 n. 3 e 416 bis.1 cod. pen. e artt. 575 e 577 n. 3 e 416 bis.1 cod. pen., nonché art. 2 e 4 L. 895/1967 e artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 61 n. 2 e 416 bis.1 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], entrambi commessi nella sera del 25/4/2018 a Vieste esplodendo 14 colpi con un fucile mitragliatore kalashnikov e alcuni altri con una pistola a tamburo. Gli atti sarebbero stati commessi al fine di agevolare la compagine criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una violenta guerra di mafia che intercorreva con la contrapposta fazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità operative utilizzate, consistite in un'aggressione plateale con armi da guerra nelle strade del centro di Vieste e così finalizzata a rafforzare il messaggio omertoso, sarebbero anche state di tipo mafioso. Alla individuazione del ricorrente si è pervenuti sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e da alcuni collaboratori di giustizia e di intercettazioni, anche ambientali, tra uno dei testimoni e i familiari detenuti e anche tra il ricorrente stesso e la madre. Per tali fatti il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello Iannoli, già detenuto e condannato a seguito di giudizio abbreviato, a 14 anni per il tentato omicidio perpetrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuni giorni prima. Avverso il provvedimento ha presentato riesame la difesa rilevando che gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria non sarebbero sufficienti in quanto le dichiarazioni dei collaboratori e dei testimoni, considerate alcune discrasie evidenziate come significative, non sarebbero nella sostanza credibili. Sotto altro e dirimente profilo, poi, non si sarebbe tenuto nella dovuta considerazione una intercettazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, moglie di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sarebbe desumibile una ben diversa dinamica nella quale la vittima del tentato omicidio sarebbe, in realtà, l'organizzatore dell'omicidio del Fabbiano e che, quindi, a tale azione lo Iannoli sarebbe estraneo. Il Tribunale del riesame, ritenuto che tali osservazioni non fossero fondate, ha deciso come in precedenza indicato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con specifico riferimento alla mancata risposta in ordine a quanto devoluto. 3. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2. In data 16 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione circa la ricostruzione della dinamica e delle modalità di riconoscimento dell'esecutore materiale sulla base delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], obiettivo del tentato omicidio. In ordine all'attendibilità di tale unica fonte, invero, il Tribunale non avrebbe considerato quanto emergeva dalla intercettazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Alessandra (moglie di [OSCURATO:PERSONA], ucciso alcuni giorni prima). Conversazione dalla quale, appunto, emergerebbe che l'autore dell'omicidio non sarebbe stato il ricorrente quanto, piuttosto, proprio [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza questa estremamente significativa in quanto anche le altre dichiarazioni, quelle rese dai collaboratoti Surano e Della Malva, avrebbero la loro origine esclusivamente dal racconto dell'azione a loro fatto sempre e solo da [OSCURATO:PERSONA]. Considerazioni queste con le quali il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi senza quindi considerare l'ipotesi alternativa del doppio gioco del Notarangelo che, appunto sarebbe emerso in modo chiaro dalla conversazione del Prencipe che era anche lui coinvolto nell'omicidio in base anche ad alcune affermazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, poi, anche il colloquio intercettato e video registrato in carcere tra [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, e i familiari non sarebbe decisivo. Lo stesso, anzi sarebbe stato travisato in quanto nel corso dello stesso il Della Malva, poi sentito come testimone, non avrebbe fatto il gesto di avvicinare la mano al collo che sarebbe servito per dire al padre chi era l'autore dell'omicidio, lo Iannoli che appunto ha un visibile tatuaggio di Smèagol, personaggio del Signore degli Anelli, sul collo, tanto da essere anche così soprannominato. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non sarebbero da sole decisive in quanto le stesse sarebbero in contraddizione con quelle dei collaboratori Surano e [OSCURATO:PERSONA] e anche con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia quanto alla dinamica che riguardo il travisamento degli autori materiali. Ad analoghe conclusioni, ancora, si dovrebbe pervenire quanto alla circostanza del rinvenimento dei bossoli confrontata con il contenuto della conversazione intercorsa tra lo stesso Iannoli e l'amico Marinelli, nel corso della quale si parla del malfunzionamento del fucile mitragliatore durante il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del suo utilizzo regolare una "seconda volta", richiamo che secondo la difesa non sarebbe alla seconda azione omicidiaria ma piuttosto in un secondo momento della stessa "prima volta". La descrizione fornita da [OSCURATO:PERSONA] della persona che aveva utilizzato l'AK47, infine, non corrisponderebbe al ricorrente ma, piuttosto, a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto comunque concorrente nell'omicidio e nel frattempo deceduto. Le doglianze, seppure formulate in termini suggestivi, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusinnano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). Tanto premesso. 2.2. Il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo analitico riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini ha dato adeguata, coerente e completa risposta a tutte le considerazioni, ora riproposte, che la difesa aveva evidenziato nel corso del riesame. Nell'ordinanza impugnata, infatti, la vicenda è ricostruita tenendo conto di tutte le dichiarazioni acquisite, delle conversazioni intercettate e delle indagini effettuate e le censure sollevate sono state puntualmente confutate da pagina 24 a pagina 32, anche evidenziando le ragioni per le quali la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa non era plausibile. In specifico.Il Tribunale evidenzia la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], correttamente definito testimone oculare "puro", che riferisce in termini chiari e inequivoci lo svolgimento dei fatti e identifica senza ombra di dubbio il ricorrente, che ben lo conosceva e che la sera dell'omicidio ha visto in volto prima che indossasse il casco. L'identificazione del ricorrente, pure indicato come autore materiale dell'azione dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine da 6 a 8 dell'ordinanza impugnata) e [OSCURATO:PERSONA], è d'altro canto confermata dalla conversazione avvenuta in carcere il giorno successivo ai fatti tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale Francesco riferisce quanto visto e fornisce i particolari per identificare [OSCURATO:PERSONA] nell'autore dei reati. Sul punto, cioè in ordine al gesto di avvicinare la mano al collo per fare riferimento al tatuaggio dell'hobbit Smèagol, caratteristico segno distintivo del ricorrente, d'altro canto, il Tribunale non è incorso in alcun travisamento. Diversamente da quanto indicato dalla difesa nell'atto di ricorso, infatti, non è Francesco che porta la mano al collo per far capire allo zio che l'autore aveva il tatuaggio ed era pertanto Iannoli quanto, invece, è lo zio Giuseppe che porta la mano al collo per avere la conferma di avere correttamente individuato la persona della quale il nipote, già in termini nella sostanza inequivoci, gli aveva indicato il ricorrente come autore dell'azione. L'ulteriore circostanza che per l'azione sia stata utilizzato il medesimo kalashnikov già usato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale Iannoli è stato condannato in primo grado, è analizzata in termini logici e coerenti con gli elementi mersi, rappresentati dai bossoli rinvenuti e dalla valenza rappresentativa della conversazione intercettata tra lo stesso Iannoli e l'amico Marinelli. Il tenore di tale conversazione, infatti, nel corso della quale il ricorrente fa riferimento alla circostanza che la prima volta l'arma si era inceppata e che poi andando via, dopo aver fatto delle manovre aveva funzionato, è coerente con la successiva affermazione che poi, "una seconda volta", cioè in un'altra occasione, la stessa arma aveva funzionato bene (cfr. quanto testualmente riportato a pag. 16 e poi a pagine 26 e 27 dell'ordinanza impugnata). La credibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affrontata con attenzione, facendo riferimento ai modi e ai tempi delle dichiarazioni da questi rese e agli elementi di riscontro esterni emersi. Sotto tale profilo, peraltro, le minime discordanze tra queste e con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] sono correttamente lette nell'ambito del complesso e univoco quadro indiziario comunque emerso. La difformità circa l'uso delle armi, due kalashnikov, come avrebbe riferito il testimone, e un kalashnikov e una pistola, come dichiarato dai collaboratori, peraltro, non è da sola significativa a privare di attendibilità il complesso della descrizione di quanto accaduto resa dalle fonti dichiarative. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha raccontato di avere visto i due autori dell'azione avvicinarsi con uno scooter e con il fucile in mezzo a loro, facendo poi solo in un momento successivo riferimento all'uso del fucile, allorché ha visto uno dei due, identificato nello Iannoli, in prossimità della propria abitazione che sparava al Fabbiano, ciò mentre l'altro aveva inseguito per altre strade [OSCURATO:PERSONA] (in merito alle divergenze cfr. pag. 29 e 30 dell'ordinanza impugnata). Quanto al contenuto della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Alessandra, compagna di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si farebbe riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'omicidio di Fabbiano, sulla quale la difesa fonda la propria ipotesi alterativa, poi, il Tribunale dà conto della genericità dell'elemento e di come questo non abbia trovato, a oltre tre anni distanza alcun riscontro (cfr. la specifica motivazione in merito all'ipotesi alternativa da pag. 28 dell'ordinanza impugnata). Valutazione questa che, anche in considerazione della solidità del quadro indiziario complessivamente emerso e coerentemente analizzato dal giudice del riesame (come anche, oltre agli altri elementi, il tenore delle conversazioni intercorse tra lo stesso ricorrente e la madre e anche quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non è sindacabile in questa sede. A fronte dal quadro indiziario evidenziato nell'ordinanza impugnata in ordine alla compiuta identificazione del ricorrente, fondata sulle dichiarazioni del teste oculare e dei collaboratori, così come dalle conversazioni intercettate, infine, anche le critiche basate sulla descrizione delle fattezze fisiche degli autori fornite da [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno. Lo stesso, infatti, descrivendo le fattezze riferibili a [OSCURATO:PERSONA], ha effettuato una distinzione tra i due soggetti evidenziando come il Pecorelli fosse quello che gli aveva sparato utilizzando una pistola, che per giunta avevano detenuto in comune, e comunque indicando lo Iannoli come concorrente nei reati. Circostanze queste, quindi, che non si pongono in antitesi con la concorde individuazione nel ricorrente come il soggetto che aveva inseguito il Fabbiano con il fucile. In conclusioni e per le considerazioni esposte, pertanto, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell