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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08518/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusidne ed euro centotre di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen..

2. L'Oliveri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso non è autosufficiente, in quanto il ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto riportato nelle sentenze di merito, all'epoca del fatto, era gravato da un solo precedente penale.

La difesa, tuttavia, non allega il certificato penale né tale atto risulta adeguata- mente richiamato dal ricorrente.

Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusidne ed euro centotre di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.. 2. L'Oliveri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non è autosufficiente, in quanto il ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto riportato nelle sentenze di merito, all'epoca del fatto, era gravato da un solo precedente penale. La difesa, tuttavia, non allega il certificato penale né tale atto risulta adeguata- mente richiamato dal ricorrente. Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). D'altronde, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbrai
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