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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 16547/2022

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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19409-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: decristofaro.angela©coabrindisi.legalmaiLit [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio MANNOCCHI e FIORETTI, pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Brindisi il Comune di Carovigno deducendo che il giorno 7/3/2012 alle ore 15,45, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta una strada nel centro abitato del comune, era incappato in una sconnessione del manto stradale, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto procurandosi gravi lesioni personali.

Chiese, pertanto, che il comune, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in alternativa dell'art.2043 c.c. fosse condannato al risarcimento dei danni stimati in C 11.254,48 o in una diversa somma da accertarsi.

Il Comune di Carovigno, costituendosi in giudizio, negò gli addebiti deducendo che, ove l'attore avesse osservato l'ordinaria diligenza ed avesse guidato con prudenza, l'incidente avrebbe potuto essere evitato.

2. Il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda ritenendo che la sconnessione stradale non presentasse i caratteri dell'insidia o trabocchetto e che la responsabilità della caduta fosse da attribuire al Lopalco, ritenendo provato il fortuito.

3. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 25/2/2021, ha rigettato l'appello confermando che il nesso causale tra la presenza della buca ed il danno fosse stato eliso dal comportamento dello stesso danneggiato che avrebbe dovuto tenere una velocità consona allo stato dei luoghi ed avvedersi per tempo della presenza della buca, del tutto visibile ed evitabile sia per le sue dimensioni sia per le condizioni di piena luce in cui l'evento si era verificato.

Dunque, in ragione del principio di autoresponsabilità, la responsabilità della caduta doveva essere imputata esclusivamente alla scarsa attenzione e imprudenza dell'attore.

Avverso la sentenza che, rigettato l'appello, ha condannato il Lopalco alle spese del grado, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito il Comune di Carovigno con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto integrato il fortuito senza verificare se la condotta del ciclista presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte dell'Ente. 2.Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 1227 c.c. omessa motivazione sul terzo motivo del ricorso- il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso affatto in considerazione la sua richiesta di applicare, per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la sua responsabilità, quanto meno l'art. 1227 c.c. per delineare il concorso di colpa dell'ente custode nella produzione del danno.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, essendo in atto una riflessione nell'ambito della Terza Sezione, circa i limiti dell'art. 2051 c.c., sia opportuno rimettere la causa alla trattazione in pubblica udienza, perché sia trattata unitamente a casi analoghi.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua fissazione alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19409-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: decristofaro.angela©coabrindisi.legalmaiLit [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio MANNOCCHI e FIORETTI, pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Brindisi il Comune di Carovigno deducendo che il giorno 7/3/2012 alle ore 15,45, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta una strada nel centro abitato del comune, era incappato in una sconnessione del manto stradale, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto procurandosi gravi lesioni personali. Chiese, pertanto, che il comune, previo accertamento della sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in alternativa dell'art.2043 c.c. fosse condannato al risarcimento dei danni stimati in C 11.254,48 o in una diversa somma da accertarsi. Il Comune di Carovigno, costituendosi in giudizio, negò gli addebiti deducendo che, ove l'attore avesse osservato l'ordinaria diligenza ed avesse guidato con prudenza, l'incidente avrebbe potuto essere evitato. 2. Il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda ritenendo che la sconnessione stradale non presentasse i caratteri dell'insidia o trabocchetto e che la responsabilità della caduta fosse da attribuire al Lopalco, ritenendo provato il fortuito. 3. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 25/2/2021, ha rigettato l'appello confermando che il nesso causale tra la presenza della buca ed il danno fosse stato eliso dal comportamento dello stesso danneggiato che avrebbe dovuto tenere una velocità consona allo stato dei luoghi ed avvedersi per tempo della presenza della buca, del tutto visibile ed evitabile sia per le sue dimensioni sia per le condizioni di piena luce in cui l'evento si era verificato. Dunque, in ragione del principio di autoresponsabilità, la responsabilità della caduta doveva essere imputata esclusivamente alla scarsa attenzione e imprudenza dell'attore. Avverso la sentenza che, rigettato l'appello, ha condannato il Lopalco alle spese del grado, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito il Comune di Carovigno con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto integrato il fortuito senza verificare se la condotta del ciclista presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte dell'Ente. 2.Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 1227 c.c. omessa motivazione sul terzo motivo del ricorso- il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso affatto in considerazione la sua richiesta di applicare, per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la sua responsabilità, quanto meno l'art. 1227 c.c. per delineare il concorso di colpa dell'ente custode nella produzione del danno. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, essendo in atto una riflessione nell'ambito della Terza Sezione, circa i limiti dell'art. 2051 c.c., sia opportuno rimettere la causa alla trattazione in pubblica udienza, perché sia trattata unitamente a casi analoghi. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua fissazione alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 12 aprile 2022
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