Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48644/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, c.p.p.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale, per quanto qui d'interesse, MUCA Sokol era stato condannato per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 10) e per più reati fine [capi 8°, 8D, 8F, 81, 8J, 8L, 8L-bis (art. 73, comma 4, d.

P.R. 309/1990, tra il febbraio e l'aprile 2016), 8L- ter (artt. 110, cod. pen., art. 1 legge n. 110/1967, in data 2/4/2016) e 8L-quater (art. 697, cod. pen., in data 2/4/2016)], unificate le condotte dal vincolo della continuazione, ha escluso la qualifica apicale, riqualificando il reato di cui al capo 10) quale ipotesi di cui all'art. 74, commi 2 e 4, d.

P.R. 309/1990 e dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo 8L-quater, rideterminato la pena e confermato nel resto.

In particolare, nella sentenza impugnata si da atto della genesi del procedimento, originato da una perquisizione finalizzata alla repressione dei reati in materia di droga, nel corso della quale si era proceduto all'arresto di alcuni soggetti le cui utenze venivano poi poste sotto controllo.

Le intercettazioni attivate consentivano di risalire ad una associazione operativa nel settore del narcotraffico, operante in Italia e con collegamenti stabili all'estero.

Il percorso investigativo era stato supportato da attività di riscontro documentale e da servizi di OPC che avevano consentito di individuare i vari interlocutori, di monitorarne i contatti, di verificare l'esistenza di luoghi deputati alle attività illecite e di mezzi di trasporto, esitando in numerosi arresti (tra i quali quello dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente alla propria compagna, dopo il ritrovamento di Kg. 14 di marijuana) e sequestri di partite di droga, oltre a un fucile kalashnikov AK47.

Tali arresti e i relativi sequestri di droga (operati anche nei confronti di coimputati, in collegamento con il MUCA) avevano offerto una chiave di lettura certa dei numerosi dialoghi intercettati, nel corso dei quali, alcune volte in maniera persino esplicita, si erano operati riferimenti ai richiamati sequestri di droga.

Dal canto suo, il MUCA era stato accusato di avere illecitamente detenuto e/o ceduto vari quantitativi di stupefacente, indicati nei singoli capi d'imputazione, nonché di avere detenuto un'arma da guerra con relativo munizionamento e munizioni per arma comune da sparo e di avere agito all'interno di un sodalizio, nel quale era stata ritenuta la sua posizione di istigatore e organizzatore.

Le principali fonti di prova erano costituite dai dialoghi intercettati sulle utenze in uso al predetto e in ambientale all'interno del veicolo dal medesimo utilizzato insieme alla compagna SHEQI Selda, la chiarezza delle conversazioni non consentendo, secondo la tesi recepita dai giudici, una lettura alternativa del loro contenuto.

Elemento particolarmente significativo, peraltro, è stato ritenuto il rinvenimento, all'interno di un container, nella disponibilità del MUCA e dei correi, di molti tra i numerosi reperti acquisiti nel corso delle indagini.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi.

3.1. Con il primo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 74, d.

P.R. 309/1990, e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, descritto nel capo 10) della rubrica.

L'attività investigativa non avrebbe, secondo la difesa, fatto emergere elementi che consentano di ravvisare nelle condotte di cui ai singoli reati fine posti in essere nell'arco di pochi mesi del 2016, l'esistenza di un sodalizio e l'elemento soggettivo in capo agli asseriti partecipi che si traduce nella loro consapevolezza di agire in quanto intranei al gruppo.

La Corte ha ritenuto la esistenza degli elementi tipici e rivelatori di una associazione quale quella contestata, senza però affrontarli nel concreto, valorizzando erroneamente condotte di mero concorso nel reato quali indici di appartenenza a un sodalizio stabile.

3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche: secondo il deducente, esso sarebbe sostenuto da una motivazione illogica e internamente contraddittoria, avendo i giudici del merito valorizzato la gravità della condotta, sebbene tale elemento fosse già stato valutato in punto dosimetria della pena; ma anche formulato un giudizio sulla personalità contraddetto dagli atti processuali, avendo l'imputato documentato il positivo percorso di risocializzazione e recupero sociale, che ne aveva giustificato il godimento di alcuni benefici penitenziari, con riferimento a un procedimento per fatti posti in essere in epoca speculare rispetto a quelli oggetto del presente processo.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudice d'appello ha operato l'esame dei motivi, previamente dando conto degli elementi di prova raccolti con riferimento a ciascun reato, ritenendo fondata solo la censura sul ruolo in concreto accertato in capo al MUCA, quale partecipe non apicale al pari degli altri soggetti operanti in Italia, sia pur in collegamento con i referenti albanesi.r I tabulati attivati sulle utenze di uno dei soggetti arrestati in occasione dell'avvio dell'indagine avevano portato alla individuazione di un albanese (KONDI Arber) e le intercettazioni disposte sull'utenza in uso a quest'ultimo, a loro volta, disvelato a chiare linee l'esistenza del sodalizio contestato, composto da cittadini albanesi, stanziati in parte in Italia e in parte nel paese d'origine, dediti alla coltivazione all'estero e alla successiva importazione e distribuzione in Italia, di significativi quantitativi di marijuana, tra i quali MUCA Sokol, detto Jorgo, la sua compagna SHEQI Selda, DULEMATA Leonard, alias Nardi, DULEMATA Dritan, alias Tani, PETANAJ Marko, alias Bledi, separatamente giudicati, oltre a OSMENAJ Rezart, detto Rezi, quanto al capo 81).

Quel giudice ha quindi elencato tutti gli atti di PG posti in essere e, tra questi, i significativi (anche in termini di riscontro ai dati intercettati) sequestri eseguiti, tra gli altri, anche nei confronti del MUCA.

Il riferimento è al sequestro operato il 2/4/2016 in [OSCURATO:PERSONA] (Kg. 74,300 di marijuana, in 37 buste e di un kalashnikov con relativo munizionamento), ma anche a quello operato il successivo 28/4/2016, in occasione del quale il MUCA era stato arrestato in flagranza (con rinvenimento di Kg. 14 di marijuana).

La figura del MUCA, peraltro, era emersa dalle indagini tecniche disposte a carico del citato PETANAJ, detto Bledi, fornitore di un soggetto arrestato il 12/2/2016 per avere ricevuto gr. 5 di cocaina.

A riscontro delle conversazioni e, soprattutto, del coinvolgimento del MUCA nei traffici, i giudici hanno dato rilievo al ritrovamento in suo possesso di appunti aventi i connotati di una vera e propria contabilità dell'attività illecita svolta (dettagliatamente descritta alla pag. 17 della sentenza censurata), ma anche al contenuto dei dialoghi captati, nel corso dei quali egli dettava disposizioni agli altri sodali per arieggiare il deposito e verificare le condizioni della droga, esortava a contattare novi acquirenti e a procurargli altre utenze telefoniche.

La Corte territoriale, da pag. 17 a pag. 24 della sentenza censurata ha poi esposto i singoli elementi di prova, richiamando anche per stralcio dialoghi il cui contenuto ha ritenuto altamente incriminante.

Quanto al reato di cui al capo 10), ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti in termini di condotta associativa e non di mero concorso nei singoli reati fine, precisando come le indagini, i cui risultati sono stati ampiamente richiamati nella sentenza, avessero consentito di accertare: il carattere stabile del gruppo, la cui attività era già in atto al momento dell'avvio delle indagini nei confronti dei coimputati; il ruolo apicale al suo interno svolto da alcuni soggetti di nazionalità albanese, non identificati (tali SPARTAK e AGIM), stanziati in Albania; l'oggetto dell'illecito accordo (coltivazione e successiva distribuzione della droga prodotta); la disponibilità di armi; la capacità di sopravvivenza del sodalizio, anche ad onta degli arresti, atteso che quello dei referenti italiani non aveva disarticolato il fronte albanese, la cui pericolosità peraltro era comprovata dal pestaggio subito da DULEMATA Leonard, in occasione della perdita del carico sequestrato il 2/4/2016.

Tale gruppo aveva svolto l'attività illecita in maniera continua e professionale, ciascuno dei partecipi consapevole di contribuire attivamente alla realizzazione del programma comune e della potenzialità logistico-operativa propria del gruppo, capace di gestire più importazioni contemporaneamente, di trattare quantitativi cospicui di stupefacente, con ingenti proventi, avente la disponibilità anche di un deposito all'interno del quale era stato operato il sequestro del 2/4/2016.

La durata relativamente circoscritta dell'attività del sodalizio, peraltro, non scalfiva la portata del traffico gestito dai sodali, come suffragata da convergenti elementi dimostrativi.

Il ruolo del MUCA, all'interno del gruppo, pur disconosciutane dalla Corte d'appello la posizione apicale, era stato quello di soggetto deputato a pianificare l'arrivo degli ingenti carichi in Italia, a gestire contemporaneamente, in più zone del territorio italiano, quantità consistenti di marijuana, a reinvestire i relativi ricavi nelle attività di coltivazione, a tenere il libro mastro del sodalizio, dalla cui lettura era emersa una movimentazione di oltre Kg. 160 di marijuana, ad attuare il programma criminoso attraverso il perfezionamento dei singoli reati fine al medesimo contestati.

Nella sua attività, egli si era avvalso della stretta collaborazione di soggetti come i due DULEMATA, la compagna SHEQUI e il PETANAJ e si era relazionato con gli apicali albanesi, senza che gli elementi confermassero, tuttavia, che i suoi poteri fossero superiori rispetto a quelli degli altri sodali con i quali interagiva, ritenuti infatti meri partecipi del sodalizio.

Infine, quanto alle generiche, la Corte d'appello ha condiviso il giudizio negativo formulato dal primo giudice, valorizzando le modalità della condotta, l'associazione disponendo anche di un fucile Kalashnikov e relativo munizionamento e il fatto che, dopo il sequestro del 2/4/2016, l'imputato era stato arrestato perché trovato in possesso di Kg. 14 di marijuana, unitamente alla propria compagna, fatto per il quale era stato giudicato definitivamente e che, dunque, non consentiva neppure di apprezzarne la incensuratezza.

3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati.

3.1. La difesa ha, in sostanza, censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo dei giudici del merito o illogicità manifeste che siano idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Peraltro, va ricordato come siano estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Quanto, poi, al contenuto dei dialoghi incriminanti (rispetto al quale non è stata messa in evidenza alcuna contraddizione o manifesta illogicità nella valutazione condotta dai giudici del merito), deve precisarsi che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Tali interpretazione e valutazione sono rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

3.2. Gli elementi costituivi di un sodalizio del tipo di quello contestato al capo 10), poi, sono stati analiticamente esposti nella sentenza censurata, avendo la Corte da tali evidenze tratto conclusioni del tutto coerenti con esse e con l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghíni, Rv. 257582; sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Cicciari, Rv. 275583, in cui si è precisato che a tal fine non è neppure richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati).Anche quanto al fattore temporale, la risposta della Corte d'appello è coerente con i principi già affermati da questa Corte e da questa stessa Sezione, in base ai quali, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati; sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122; sez. 3, n. 27910 del 27/3/2019, Ciccare/li, Rv. 276677).

3.3. Infine, quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale, ancora una volta la decisione è sostenuta da un adeguato apparato giustificativo che la sottrae alle censure, sul punto ribadendosi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826), poiché esse hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639).

4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, c.p.p. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale, per quanto qui d'interesse, MUCA Sokol era stato condannato per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 10) e per più reati fine [capi 8°, 8D, 8F, 81, 8J, 8L, 8L-bis (art. 73, comma 4, d. P.R. 309/1990, tra il febbraio e l'aprile 2016), 8L- ter (artt. 110, cod. pen., art. 1 legge n. 110/1967, in data 2/4/2016) e 8L-quater (art. 697, cod. pen., in data 2/4/2016)], unificate le condotte dal vincolo della continuazione, ha escluso la qualifica apicale, riqualificando il reato di cui al capo 10) quale ipotesi di cui all'art. 74, commi 2 e 4, d. P.R. 309/1990 e dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo 8L-quater, rideterminato la pena e confermato nel resto. In particolare, nella sentenza impugnata si da atto della genesi del procedimento, originato da una perquisizione finalizzata alla repressione dei reati in materia di droga, nel corso della quale si era proceduto all'arresto di alcuni soggetti le cui utenze venivano poi poste sotto controllo. Le intercettazioni attivate consentivano di risalire ad una associazione operativa nel settore del narcotraffico, operante in Italia e con collegamenti stabili all'estero. Il percorso investigativo era stato supportato da attività di riscontro documentale e da servizi di OPC che avevano consentito di individuare i vari interlocutori, di monitorarne i contatti, di verificare l'esistenza di luoghi deputati alle attività illecite e di mezzi di trasporto, esitando in numerosi arresti (tra i quali quello dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente alla propria compagna, dopo il ritrovamento di Kg. 14 di marijuana) e sequestri di partite di droga, oltre a un fucile kalashnikov AK47. Tali arresti e i relativi sequestri di droga (operati anche nei confronti di coimputati, in collegamento con il MUCA) avevano offerto una chiave di lettura certa dei numerosi dialoghi intercettati, nel corso dei quali, alcune volte in maniera persino esplicita, si erano operati riferimenti ai richiamati sequestri di droga. Dal canto suo, il MUCA era stato accusato di avere illecitamente detenuto e/o ceduto vari quantitativi di stupefacente, indicati nei singoli capi d'imputazione, nonché di avere detenuto un'arma da guerra con relativo munizionamento e munizioni per arma comune da sparo e di avere agito all'interno di un sodalizio, nel quale era stata ritenuta la sua posizione di istigatore e organizzatore. Le principali fonti di prova erano costituite dai dialoghi intercettati sulle utenze in uso al predetto e in ambientale all'interno del veicolo dal medesimo utilizzato insieme alla compagna SHEQI Selda, la chiarezza delle conversazioni non consentendo, secondo la tesi recepita dai giudici, una lettura alternativa del loro contenuto. Elemento particolarmente significativo, peraltro, è stato ritenuto il rinvenimento, all'interno di un container, nella disponibilità del MUCA e dei correi, di molti tra i numerosi reperti acquisiti nel corso delle indagini. 3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi. 3.1. Con il primo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 74, d. P.R. 309/1990, e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, descritto nel capo 10) della rubrica. L'attività investigativa non avrebbe, secondo la difesa, fatto emergere elementi che consentano di ravvisare nelle condotte di cui ai singoli reati fine posti in essere nell'arco di pochi mesi del 2016, l'esistenza di un sodalizio e l'elemento soggettivo in capo agli asseriti partecipi che si traduce nella loro consapevolezza di agire in quanto intranei al gruppo. La Corte ha ritenuto la esistenza degli elementi tipici e rivelatori di una associazione quale quella contestata, senza però affrontarli nel concreto, valorizzando erroneamente condotte di mero concorso nel reato quali indici di appartenenza a un sodalizio stabile. 3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche: secondo il deducente, esso sarebbe sostenuto da una motivazione illogica e internamente contraddittoria, avendo i giudici del merito valorizzato la gravità della condotta, sebbene tale elemento fosse già stato valutato in punto dosimetria della pena; ma anche formulato un giudizio sulla personalità contraddetto dagli atti processuali, avendo l'imputato documentato il positivo percorso di risocializzazione e recupero sociale, che ne aveva giustificato il godimento di alcuni benefici penitenziari, con riferimento a un procedimento per fatti posti in essere in epoca speculare rispetto a quelli oggetto del presente processo. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice d'appello ha operato l'esame dei motivi, previamente dando conto degli elementi di prova raccolti con riferimento a ciascun reato, ritenendo fondata solo la censura sul ruolo in concreto accertato in capo al MUCA, quale partecipe non apicale al pari degli altri soggetti operanti in Italia, sia pur in collegamento con i referenti albanesi.r I tabulati attivati sulle utenze di uno dei soggetti arrestati in occasione dell'avvio dell'indagine avevano portato alla individuazione di un albanese (KONDI Arber) e le intercettazioni disposte sull'utenza in uso a quest'ultimo, a loro volta, disvelato a chiare linee l'esistenza del sodalizio contestato, composto da cittadini albanesi, stanziati in parte in Italia e in parte nel paese d'origine, dediti alla coltivazione all'estero e alla successiva importazione e distribuzione in Italia, di significativi quantitativi di marijuana, tra i quali MUCA Sokol, detto Jorgo, la sua compagna SHEQI Selda, DULEMATA Leonard, alias Nardi, DULEMATA Dritan, alias Tani, PETANAJ Marko, alias Bledi, separatamente giudicati, oltre a OSMENAJ Rezart, detto Rezi, quanto al capo 81). Quel giudice ha quindi elencato tutti gli atti di PG posti in essere e, tra questi, i significativi (anche in termini di riscontro ai dati intercettati) sequestri eseguiti, tra gli altri, anche nei confronti del MUCA. Il riferimento è al sequestro operato il 2/4/2016 in [OSCURATO:PERSONA] (Kg. 74,300 di marijuana, in 37 buste e di un kalashnikov con relativo munizionamento), ma anche a quello operato il successivo 28/4/2016, in occasione del quale il MUCA era stato arrestato in flagranza (con rinvenimento di Kg. 14 di marijuana). La figura del MUCA, peraltro, era emersa dalle indagini tecniche disposte a carico del citato PETANAJ, detto Bledi, fornitore di un soggetto arrestato il 12/2/2016 per avere ricevuto gr. 5 di cocaina. A riscontro delle conversazioni e, soprattutto, del coinvolgimento del MUCA nei traffici, i giudici hanno dato rilievo al ritrovamento in suo possesso di appunti aventi i connotati di una vera e propria contabilità dell'attività illecita svolta (dettagliatamente descritta alla pag. 17 della sentenza censurata), ma anche al contenuto dei dialoghi captati, nel corso dei quali egli dettava disposizioni agli altri sodali per arieggiare il deposito e verificare le condizioni della droga, esortava a contattare novi acquirenti e a procurargli altre utenze telefoniche. La Corte territoriale, da pag. 17 a pag. 24 della sentenza censurata ha poi esposto i singoli elementi di prova, richiamando anche per stralcio dialoghi il cui contenuto ha ritenuto altamente incriminante. Quanto al reato di cui al capo 10), ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti in termini di condotta associativa e non di mero concorso nei singoli reati fine, precisando come le indagini, i cui risultati sono stati ampiamente richiamati nella sentenza, avessero consentito di accertare: il carattere stabile del gruppo, la cui attività era già in atto al momento dell'avvio delle indagini nei confronti dei coimputati; il ruolo apicale al suo interno svolto da alcuni soggetti di nazionalità albanese, non identificati (tali SPARTAK e AGIM), stanziati in Albania; l'oggetto dell'illecito accordo (coltivazione e successiva distribuzione della droga prodotta); la disponibilità di armi; la capacità di sopravvivenza del sodalizio, anche ad onta degli arresti, atteso che quello dei referenti italiani non aveva disarticolato il fronte albanese, la cui pericolosità peraltro era comprovata dal pestaggio subito da DULEMATA Leonard, in occasione della perdita del carico sequestrato il 2/4/2016. Tale gruppo aveva svolto l'attività illecita in maniera continua e professionale, ciascuno dei partecipi consapevole di contribuire attivamente alla realizzazione del programma comune e della potenzialità logistico-operativa propria del gruppo, capace di gestire più importazioni contemporaneamente, di trattare quantitativi cospicui di stupefacente, con ingenti proventi, avente la disponibilità anche di un deposito all'interno del quale era stato operato il sequestro del 2/4/2016. La durata relativamente circoscritta dell'attività del sodalizio, peraltro, non scalfiva la portata del traffico gestito dai sodali, come suffragata da convergenti elementi dimostrativi. Il ruolo del MUCA, all'interno del gruppo, pur disconosciutane dalla Corte d'appello la posizione apicale, era stato quello di soggetto deputato a pianificare l'arrivo degli ingenti carichi in Italia, a gestire contemporaneamente, in più zone del territorio italiano, quantità consistenti di marijuana, a reinvestire i relativi ricavi nelle attività di coltivazione, a tenere il libro mastro del sodalizio, dalla cui lettura era emersa una movimentazione di oltre Kg. 160 di marijuana, ad attuare il programma criminoso attraverso il perfezionamento dei singoli reati fine al medesimo contestati. Nella sua attività, egli si era avvalso della stretta collaborazione di soggetti come i due DULEMATA, la compagna SHEQUI e il PETANAJ e si era relazionato con gli apicali albanesi, senza che gli elementi confermassero, tuttavia, che i suoi poteri fossero superiori rispetto a quelli degli altri sodali con i quali interagiva, ritenuti infatti meri partecipi del sodalizio. Infine, quanto alle generiche, la Corte d'appello ha condiviso il giudizio negativo formulato dal primo giudice, valorizzando le modalità della condotta, l'associazione disponendo anche di un fucile Kalashnikov e relativo munizionamento e il fatto che, dopo il sequestro del 2/4/2016, l'imputato era stato arrestato perché trovato in possesso di Kg. 14 di marijuana, unitamente alla propria compagna, fatto per il quale era stato giudicato definitivamente e che, dunque, non consentiva neppure di apprezzarne la incensuratezza. 3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. 3.1. La difesa ha, in sostanza, censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo dei giudici del merito o illogicità manifeste che siano idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Peraltro, va ricordato come siano estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Quanto, poi, al contenuto dei dialoghi incriminanti (rispetto al quale non è stata messa in evidenza alcuna contraddizione o manifesta illogicità nella valutazione condotta dai giudici del merito), deve precisarsi che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tali interpretazione e valutazione sono rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 3.2. Gli elementi costituivi di un sodalizio del tipo di quello contestato al capo 10), poi, sono stati analiticamente esposti nella sentenza censurata, avendo la Corte da tali evidenze tratto conclusioni del tutto coerenti con esse e con l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghíni, Rv. 257582; sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Cicciari, Rv. 275583, in cui si è precisato che a tal fine non è neppure richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati).Anche quanto al fattore temporale, la risposta della Corte d'appello è coerente con i principi già affermati da questa Corte e da questa stessa Sezione, in base ai quali, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati; sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122; sez. 3, n. 27910 del 27/3/2019, Ciccare/li, Rv. 276677). 3.3. Infine, quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale, ancora una volta la decisione è sostenuta da un adeguato apparato giustificativo che la sottrae alle censure, sul punto ribadendosi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826), poiché esse hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c
Sentenza Cassazione n. 48644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris