CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05554/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/4/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro) con la quale è stata rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare applicativa della misura della custodia in carcere - successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari - emessa nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per omesso esperimento dell'interrogatorio di garanzia prima della emissione della ordinanza cautelare da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo illogicità della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 302 cod. proc. pen. per omesso esperimento dell'interrogatorio di garanzia in ragione delle incidenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sopravvenute dopo la declaratoria clii incompetenza territoriale da parte del primo Giudice per le indagini preliminari poi dichiaratosi incompetente, sul compendio indiziario che attingeva il ricorrente in ordine alla partecipazione associativa attraverso la identificazione del ristorante di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della famiglia Grillo quale luogo per la pianificazione dei traffici illeciti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e riconoscendo Pasquale, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nonché concorrendo alla specificazione di alcuni reati fine, avendo lo stesso Giudice che ha emesso la successiva ordinanza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. valutato l'incidenza di tali dichiarazioni. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e genericamente proposto. 3.1. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il provvedimento impugnato ha ritenuto che le sopravvenute dichiarazioni della Verman non hanno introdotto nuovi elementi di fatto a carico dell'attuale ricorrente, tanto da individuare episodi diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della ordinanza del giudice incompetente, risultando meramente confermative del compendio indiziario preesistente, non incidendo sul real:o associativo ed assai limitatamente sul solo reato fine riguardante il ricorrente (capo E), richiamando la pronuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa da questa Corte di cassazione in data 8/11/2017 n. 2715 sulla medesima questione e ritenendo che le considerazioni ivi esposte valgono anche in relazione alla posizione dell'attuale ricorrente (oltre che di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), risolvendosi le pertinenti dichiarazioni della Verman del 31 gennaio 2017 - da un lato - nella unica indicazione di Giuseppe ed Antonio come "quelli del ristorante [OSCURATO:PERSONA]" che collaboravano con [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dei traffici di droga e di Pasquale, padre dei predetti, indicatole dal Pititto come colui che doveva "risolvere questa situazione" e, pertanto, da lei ritenuto coinvolto negli stessi traffici; dall'altro, nel riconoscimento fotografico dei tre Grillo. Inoltre, la ordinanza - del pari incensurabilmente - esclude che tra la prima e seconda ordinanza vi sia stata una rilevante modifica delle provvisorie contestazioni, segnatamente su quella associativa ascritta al ricorrente - rispetto alla quale alcuna modifica vi era stata - e, quanto al capo e) - solo reato fine ascritto al ricorrente - ha mostrato di condividere sul punto la decisione di legittimità resa nei confronti del Loschiavo sul rilievo che - in relazione a tale capo - non risultavano elementi di novità integranti i "fatti nuovi" richiesti a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. Con la richiamata decisione è stato ribadito l'autorevole orientamento espresso da Sezioni U n. 39618 del 2001 secondo il quale non è necessario il nuovo interrogatorio alla riemissione della misura, in caso di assenza di fatti nuovi, nuovi indizi ed esigenze cautelari nella ordinanza di convalida ex art. 27 cod. proc. pen., conservando piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, tant'è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e 302 cod. proc. pen. Sulla base di tale principio è stato, quindi, affermato che "può agevolmente valutarsi come risulti adeguatamente motivato e condivisibille quanto dichiarato in merito dal Tribunale di Catanzaro che assume come la enunciazione nel corpo della ordinanza cautelare applicata dal giudice competente dei fatti nuovi asseritamente collegati alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il rinvenimento di sostanza stupefacente, la integrazione della imputazione nella forma, in via alternativa, tentata di taluni reati, non costituiscono nuove evenienze tali da far ritenere modificato, in parte qua, la ordinanza emessa in prima istanza dal giudice dichiaratosi incompetente. Per fatti nuovi, infatti, devono intendersi quelli che siano idonei ad incidere significativamente sulla conformazione dell'episodio addebitato, perché diverso o ulteriore, tanto da necessitare l'esercizio del diritto di difesa da espletarsi tramite l'interrogatorio di garanzia. Sotto questo aspetto le dichiarazioni rese da altri soggetti indagati o imputati nello stesso procedimento, non si differenziano, quanto ad irrilevanza sul punto, dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato durante l'interrogatorio di garanzia; e così come tali dichiarazioni, eventualmente contenute a conferma nella ordinanza emessa dal giudice competente, non modificano nella sua essenza la ordinanza cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 13251 del 22/01/2004, Rv. 227953), analogamente è a dirsi rispetto alle dichiarazioni rese da altri soggetti meramente confermative del quadro indiziario già chiaramente delineato nella ordinanza. Se fosse sufficiente una singola dichiarazione a conferma (ma anche a smentita) del quadro indiziario, per far venir meno la identità del fatto, si perverrebbe alla illogica conseguenza di ritenere rilevante ogni dichiarazione astrattamente (ma non concretamente) idonea a modificare circostanze inconferenti rispetto alla complessità del quadro indiziario". 4. Ritiene questa Corte che il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla ordinanza impugnata, si limita a riproporre le deduzioni svolte in sede di appello cautelare e, senza smentire il contenuto dell'apporto delle dichiarazioni rese dalla Verman il 31.1.2017 (non rilevando quelle del 8.2.2017 e 9.2.2017 che, come annota il Tribunale, non sono state trasmesse al G.I.P.), oppone genericamente la loro incidente valenza indiziaria rispetto al patrimonio indiziario già acquisito. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]