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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02928/2023

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iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18951/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio (DLA Oggetto: tributi [OSCURATO:PERSONA]) in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], 66 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/08/16 depositata in data 19 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ESTCAPITAL – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato due provvedimenti di sospensione di istanze di rimborso IVA, relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 (successivamente oggetto di annullamento parziale), aventi ad oggetto crediti maturati da alcuni fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di tipo riservato, amministrati dalla società contribuente; che la CTP di Padova ha accolto il ricorso della società contribuente in relazione a uno dei periodi di imposta; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 19 gennaio 2016, ha accolto l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi di ricorso, cui resiste la società contribuente con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata nota della DRE del Veneto, nella quale si dà atto del venir meno dei provvedimenti o del venir meno della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della società contribuente; che il controricorrente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia del ricorrente; che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18951/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio (DLA Oggetto: tributi [OSCURATO:PERSONA]) in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], 66 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/08/16 depositata in data 19 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ESTCAPITAL – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato due provvedimenti di sospensione di istanze di rimborso IVA, relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 (successivamente oggetto di annullamento parziale), aventi ad oggetto crediti maturati da alcuni fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di tipo riservato, amministrati dalla società contribuente; che la CTP di Padova ha accolto il ricorso della società contribuente in relazione a uno dei periodi di imposta; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 19 gennaio 2016, ha accolto l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi di ricorso, cui resiste la società contribuente con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata nota della DRE del Veneto, nella quale si dà atto del venir meno dei provvedimenti o del venir meno della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della società contribuente; che il controricorrente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia del ricorrente; che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto i