CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 06681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3aime Eduardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/10/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova, in esito a giudizio abbreviato, condannava il ricorrente alla pena di euro cento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 712 cod.pen., avente ad oggetto un telefono cellulare di provenienza furtiva, così diversamente qualificando il fatto contestato originariamente come ricettazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale, nonostante l'operata riqualificazione del fatto, respinto senza adeguata motivazione l'istanza di oblazione tempestivamente formulata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha negato l'ammissione del ricorrente alla oblazione prevista dall'art. 162-bis cod.pen. con la seguente motivazione: «non si ritiene sussistano le condizioni soggettive per ammettere l'imputato al pagamento dell'oblazione». Dal certificato penale del ricorrente risultano condizioni obbiettive ostative rispetto alla possibilità di accedere all'oblazione (precedenti penali svariati e specifici e indicazione del suo status di recidivo), sicché il riferimento operato in sentenza alle condizioni soggettive è sintetico ma non può ritenersi apparente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.01.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C-.)n~1/10 [OSCURATO:PERSONA]<A SECONDA SEZIONE PENALEL i 6 FEB, 2023 Canceb;