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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22220/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., dovendo la condotta del ricorrente considerarsi alla stregua di una mera resistenza passiva, mira a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, dal momento che risulta accertato che il ricorrente non si limitava a divincolarsi ma sferrava calci e pugni, condotta idonea ad integrare il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile nella presente sede - ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative alla concessione di tali circostanze, non emergendo ulteriori elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., dovendo la condotta del ricorrente considerarsi alla stregua di una mera resistenza passiva, mira a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità in assenza dell'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, dal momento che risulta accertato che il ricorrente non si limitava a divincolarsi ma sferrava calci e pugni, condotta idonea ad integrare il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.; Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile nella presente sede - ritenuto che le modalità della condotta fossero ostative alla concessione di tali circostanze, non emergendo ulteriori elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 22220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris