CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 163 R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e lo condannava alla pena di un mese di arresto, perché, destinatario di foglio di via obbligatorio in Bologna il 28 agosto 2014, contravveniva all'obbligo di presentarsi entro un giorno al Commissariato di P. S. di Scampia, luogo di residenza, presentandosi il 26 settembre 2014. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689 relativamente al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; in particolare, si censura il rigetto di detta richiesta di sostituzione perché fondato su una mera presunzione di inadempimento della sanzione sostitutiva giustificato dalle precarie condizioni economiche dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. con dichiarazione di intervenuta prescrizione maturatasi tra la decisione impugnata e l'impugnazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I proposti motivi sono infondati. 4. Quanto al primo motivo, premesso che, come rilevato dai giudici di secondo grado, l'invocata richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria non risulta essere stata presentata nel corso del processo di primo grado, va comunque rilevato che, in tema di sanzioni sostitutive, la Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. II, n. 13920 del 2015 e Sez. I, n. 35849 del 2019). 4.1. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non si è limitata a motivare il diniego con una presunzione di inadempimento collegato alle condizioni economiche dell'imputato, evidenziando invece elementi, quali i gravi precedenti dell'imputato e le modalità del fatto (l'imputato si è presentato all'Autorità di P.S. oltre un mese dopo il termine imposto senza fornire spiegazioni), dai quali evincere la personalità dello stesso ed il negativo giudizio di prognosi sul rispetto e l'adempimento delle prescrizioni. 4.2. Nella specie, quindi, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non disporre la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria. La motivazione della Corte territoriale sul punto non è manifestamente illogica, risultando così insindacabile in sede di legittimità. 5. Rispetto al secondo motivo relativo alla richiesta del ricorrente di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la possibilità di rilevarla deve ritenersi preclusa trattandosi di ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Escluso, infatti, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, neppure può esserlo in questa sede, ostandovi l'inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza del motivo dedotto. La giurisprudenza della Corte afferma da tempo, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. un. n. 32 del 22 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266). 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre