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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01415/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18035/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 860/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 22/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto il ricorso per cassazione è anteriore alla maturazione presso questa S.C. dell’indirizzo che ha orientato la definizione del contenzioso oggetto di causa; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18035/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 860/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 22/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto il ricorso per cassazione è anteriore alla maturazione presso questa S.C. dell’indirizzo che ha orientato la definizione del contenzioso oggetto di causa; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 01415/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris