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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 39971/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vittorito; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 29 aprile 2021, confermava in sede di riesame il decreto del locale Giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo dei locali adibiti a studio medico-dentistico dell'ambulatorio "[OSCURATO:PERSONA]Annunzio" di Pescara e delle relative attrezzature, siccome inerenti ai reati ipotizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] di esercizio abusivo della professione di odontoiatra e di lesioni personali. ;19-se Rilevava il Tribunale - ferma restando la validità del sequestro, pur eseguito oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari ma in assenza di acquisizione di elementi di prova asseritamente inutilizzabili - che l'accusa aveva assolto l'onere di dimostrare sia il fumus dei reati provvisoriamente contestati che il periculum in mora, essendo stato accertato che: - [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto alla FNOMC e odontoiatri, bensì aveva conseguito in Serbia il diploma di laurea in stonnatologia, riconosciuto in Romania ma non in Italia, ed era stato più volte condannato per l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, lesioni e falso; - [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la carica di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA]Annunzio, nei cui locali la denunciante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere stata da lui sottoposta alla visita preliminare e al successivo intervento odontoiatrico (posizionamento di protesi e implantologia), da cui erano derivati gravi danni alla salute; - le dichiarazioni della denunciante erano riscontrate da quelle della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente medico e direttrice sanitaria del centro medico, le quali avevano confermato che [OSCURATO:PERSONA] effettuava visite preliminari e attività di implantologia nello studio pescarese; - il vincolo di pertinenzialità era integrato dalla circostanza che il sequestro aveva ad oggetto l'ambulatorio e le attrezzature intrinsecamente strumentali all'accertato e attuale esercizio abusivo dell'opera di odontoiatra da parte dell'indagato, di cui era necessario impedire la prosecuzione; - le richieste attinenti alle modalità di esecuzione della misura (trasferimento delle attrezzature in altro idoneo locale) erano di competenza del P.M.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai profili: - della inutilizzabilità degli atti d'indagine eseguiti oltre il termine di durata delle indagini; - della contraddittorietà delle prove a sostegno della prospettata ipotesi di abusivo esercizio dell'attività di odontoiatra in Italia e in particolare a Pescara, tenuto contro del periodo di detenzione in carcere da marzo 2019 a giugno 2020 e ancora prima dell'affidamento in prova con divieto di uscire dal territorio provinciale dell'Aquila; - della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla effettiva sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora, in assenza altresì di attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura, considerati il tempo trascorso dall'episodio denunziato risalente all'aprile 2018 e l'utilizzo dello studio medico e delle attrezzature da parte di altri medici legalmente abilitati; - dell'omessa deliberazione in ordine alla richiesta di trasferimento delle attrezzature in altro idoneo locale. 2 PC,/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta manifestamente infondata la doglianza preliminare in rito, ove si consideri che, sulla base di una condivisibile linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Mignolo, Rv. 279337; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459), il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non comporta l'invalidazione dell'atto di indagine - né tantomeno del sequestro preventivo privo di per sé di efficacia probatoria - compiuto dopo la scadenza, atteso il principio di tassatività delle ipotesi di nullità, ma soltanto la inutilizzabilità, ad istanza di parte, della prova ricercata ed eventualmente acquisita in forza di tale atto, la cui verifica è in ogni caso riservata al vaglio del giudice che, sulla base della prova eventualmente acquisita, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole.

Peraltro il P.M. ha depositato in corso di udienza la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, a fronte della quale del tutto generiche e assertive si palesano le affermazioni del ricorrente, che non ha allegato alcuna prova della mancata notifica, quando ben avrebbe potuto chiedere e ottenere una certificazione di Cancelleria in tal senso.

2. Ciò premesso e considerato che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), i motivi di ricorso attinenti al merito del provvedimento impugnato risultano per un verso a-specifici e per altro verso manifestamente infondati, siccome sostanzialmente diretti a una non consentita rilettura degli elementi indiziari secondo una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda.

3. I Giudici del riesame hanno rimarcato il positivo assolvimento da parte dell'accusa dell'onere di fornire la prova tanto del fumus delicti quanto del periculum in mora, per i profili di stretta pertinenzialità dei beni e di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, avendo il P.M. addotto a sostegno dell'ipotesi accusatoria circostanze connotate da gravità, precisione e concordanza.

Il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi fattuali di reale valenza dimostrativa, quali: - il mero conseguimento da parte dell'indagato di un diploma di laurea in stomatologia, non riconosciuto in Italia, con le conseguenti, reiterate condanne dello stesso per l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, lesioni e falso; - la qualità dell'indagato di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA]Annunzio, nei cui locali in Pescara la denunciante [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di essere stata sottoposta a visita preventiva e ad intervento odontoiatrico da parte dell'indagato, da cui erano derivati gravi danni alla salute; - le coerenti dichiarazioni sul punto delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e Calabrese, operanti nello stesso centro medico, secondo cui l'indagato effettuava in quel luogo visite preliminari di pazienti e attività di implantologia; - la destinazione funzionale dell'ambulatorio pescarese e delle relative attrezzature sanitarie all'effettivo e attuale esercizio abusivo dell'attività odontoiatrica da parte dell'indagato, di cui era pertanto necessario impedire la prosecuzione.

Ciò posto, non sembra che il ricorrente si misuri realmente con le effettive ragioni giustificative del sequestro preventivo, puntualmente indicate e adeguatamente valorizzate dal Tribunale, alla stregua di precisi e consistenti elementi indiziari comprovanti gli estremi sia del fumus che del periculum.

4. Non risponde certamente allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza del diffuso, puntuale e logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi fattuali compiuto dal giudice del merito.

E ciò soprattutto laddove il ricorso, come nella specifica materia delle misure cautelari reali, sia proponibile solo per il vizio di violazione di legge.

Né, d'altra parte, spetta al Tribunale del riesanne delibare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta subordinata del ricorrente attinente alle modalità di esecuzione della misura cautelare reale, il cui apprezzamento è riservato alla competenza del P.M.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vittorito; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 29 aprile 2021, confermava in sede di riesame il decreto del locale Giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo dei locali adibiti a studio medico-dentistico dell'ambulatorio "[OSCURATO:PERSONA]Annunzio" di Pescara e delle relative attrezzature, siccome inerenti ai reati ipotizzati a carico di [OSCURATO:PERSONA] di esercizio abusivo della professione di odontoiatra e di lesioni personali. ;19-se Rilevava il Tribunale - ferma restando la validità del sequestro, pur eseguito oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari ma in assenza di acquisizione di elementi di prova asseritamente inutilizzabili - che l'accusa aveva assolto l'onere di dimostrare sia il fumus dei reati provvisoriamente contestati che il periculum in mora, essendo stato accertato che: - [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto alla FNOMC e odontoiatri, bensì aveva conseguito in Serbia il diploma di laurea in stonnatologia, riconosciuto in Romania ma non in Italia, ed era stato più volte condannato per l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, lesioni e falso; - [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la carica di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA]Annunzio, nei cui locali la denunciante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere stata da lui sottoposta alla visita preliminare e al successivo intervento odontoiatrico (posizionamento di protesi e implantologia), da cui erano derivati gravi danni alla salute; - le dichiarazioni della denunciante erano riscontrate da quelle della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente medico e direttrice sanitaria del centro medico, le quali avevano confermato che [OSCURATO:PERSONA] effettuava visite preliminari e attività di implantologia nello studio pescarese; - il vincolo di pertinenzialità era integrato dalla circostanza che il sequestro aveva ad oggetto l'ambulatorio e le attrezzature intrinsecamente strumentali all'accertato e attuale esercizio abusivo dell'opera di odontoiatra da parte dell'indagato, di cui era necessario impedire la prosecuzione; - le richieste attinenti alle modalità di esecuzione della misura (trasferimento delle attrezzature in altro idoneo locale) erano di competenza del P.M. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai profili: - della inutilizzabilità degli atti d'indagine eseguiti oltre il termine di durata delle indagini; - della contraddittorietà delle prove a sostegno della prospettata ipotesi di abusivo esercizio dell'attività di odontoiatra in Italia e in particolare a Pescara, tenuto contro del periodo di detenzione in carcere da marzo 2019 a giugno 2020 e ancora prima dell'affidamento in prova con divieto di uscire dal territorio provinciale dell'Aquila; - della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla effettiva sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora, in assenza altresì di attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura, considerati il tempo trascorso dall'episodio denunziato risalente all'aprile 2018 e l'utilizzo dello studio medico e delle attrezzature da parte di altri medici legalmente abilitati; - dell'omessa deliberazione in ordine alla richiesta di trasferimento delle attrezzature in altro idoneo locale. 2 PC,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta manifestamente infondata la doglianza preliminare in rito, ove si consideri che, sulla base di una condivisibile linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Mignolo, Rv. 279337; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459), il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non comporta l'invalidazione dell'atto di indagine - né tantomeno del sequestro preventivo privo di per sé di efficacia probatoria - compiuto dopo la scadenza, atteso il principio di tassatività delle ipotesi di nullità, ma soltanto la inutilizzabilità, ad istanza di parte, della prova ricercata ed eventualmente acquisita in forza di tale atto, la cui verifica è in ogni caso riservata al vaglio del giudice che, sulla base della prova eventualmente acquisita, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole. Peraltro il P.M. ha depositato in corso di udienza la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, a fronte della quale del tutto generiche e assertive si palesano le affermazioni del ricorrente, che non ha allegato alcuna prova della mancata notifica, quando ben avrebbe potuto chiedere e ottenere una certificazione di Cancelleria in tal senso. 2. Ciò premesso e considerato che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), i motivi di ricorso attinenti al merito del provvedimento impugnato risultano per un verso a-specifici e per altro verso manifestamente infondati, siccome sostanzialmente diretti a una non consentita rilettura degli elementi indiziari secondo una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda. 3. I Giudici del riesame hanno rimarcato il positivo assolvimento da parte dell'accusa dell'onere di fornire la prova tanto del fumus delicti quanto del periculum in mora, per i profili di stretta pertinenzialità dei beni e di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, avendo il P.M. addotto a sostegno dell'ipotesi accusatoria circostanze connotate da gravità, precisione e concordanza. Il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi fattuali di reale valenza dimostrativa, quali: - il mero conseguimento da parte dell'indagato di un diploma di laurea in stomatologia, non riconosciuto in Italia, con le conseguenti, reiterate condanne dello stesso per l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, lesioni e falso; - la qualità dell'indagato di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA]Annunzio, nei cui locali in Pescara la denunciante [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di essere stata sottoposta a visita preventiva e ad intervento odontoiatrico da parte dell'indagato, da cui erano derivati gravi danni alla salute; - le coerenti dichiarazioni sul punto delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e Calabrese, operanti nello stesso centro medico, secondo cui l'indagato effettuava in quel luogo visite preliminari di pazienti e attività di implantologia; - la destinazione funzionale dell'ambulatorio pescarese e delle relative attrezzature sanitarie all'effettivo e attuale esercizio abusivo dell'attività odontoiatrica da parte dell'indagato, di cui era pertanto necessario impedire la prosecuzione. Ciò posto, non sembra che il ricorrente si misuri realmente con le effettive ragioni giustificative del sequestro preventivo, puntualmente indicate e adeguatamente valorizzate dal Tribunale, alla stregua di precisi e consistenti elementi indiziari comprovanti gli estremi sia del fumus che del periculum. 4. Non risponde certamente allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza del diffuso, puntuale e logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi fattuali compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto laddove il ricorso, come nella specifica materia delle misure cautelari reali, sia proponibile solo per il vizio di violazione di legge. Né, d'altra parte, spetta al Tribunale del riesanne delibare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta subordinata del ricorrente attinente alle modalità di esecuzione della misura cautelare reale, il cui apprezzamento è riservato alla competenza del P.M. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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