Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 305/2011
ECLI:EU:C:2011:148
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑369/10 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio comunitario denominativo MEMORY – Procedimento di dichiarazione di nullità – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. c)»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7,
n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 54-58)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T‑108/09, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI,
con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di
ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 gennaio 2009, procedimento R 305/2008-2, recante rigetto
del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità del marchio denominativo
«MEMORY», per prodotti delle classi 9 e 28, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.