CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; uslito-u-sl.ifgasure )r) R.G. 20657/2024 BRUNO +1 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profili evidentemente estranei a quelli assentiti dall'art 448 comma 2 bis cpp. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0