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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 36428/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso la ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 8 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 dicembre 2020, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico con il ruolo di promotore ed organizzatore [capo 1) dell'imputazione provvisoria] e a due reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [capi 2) e 3) dell'imputazione provvisoria].

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ex artt.143 cod. proc. pen. e 6, par. 3), lett. a), CEDU, in relazione alla mancata traduzione del provvedimento di fermo in una lingua comprensibile all'indagato, con la conseguente violazione del diritto di difesa, trattandosi del primo atto d'accusa nei suoi confronti formulato.

2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla genericità e indeterminatezza dell'imputazione formulata per il reato associativo, non essendo stati individuati gli elementi di indagine ritenuti gravemente indizianti riguardo alla posizione dell'indagato.

2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in relazione alla mancanza di un'autonoma valutazione degli elementi indiziari a carico dell'indagato, non avendo la prima ordinanza specificamente esaminato la sua posizione, che viene riportata nella motivazione senza alcuna valutazione critica degli stralci delle conversazioni captate ed ivi graficamente riprodotte dalla richiesta di applicazione della misura cautelare.

2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta gravità della base indiziaria individuata a sostegno del reato associativo, non essendo state individuate le ragioni giustificative del ruolo apicale che il predetto indagato avrebbe ricoperto all'interno del sodalizio.

Al riguardo non sono stati specificati, in particolare, i comportamenti idonei a qualificarlo come promotore od organizzatore, sebbene egli avesse spiegato, in sede di interrogatorio di garanzia, di aver svolto, da esterno, il ruolo di mero intermediario tra soggetti terzi nell'ambito di una singola operazione di compravendita di una partita di droga (capo 2).

Nessun elemento è inoltre emerso in ordine all'esistenza di una clientela e di una cassa comune, ovvero in merito alle fonti di approvvigionamento, ai luoghi di riunione fra gli associati e a quelli di occultamento delle sostanze, sicché le risultanze investigative non hanno posto in evidenza i necessari elementi della stabilità e dell'organizzazione, sia pure rudimentale, del sodalizio de quo.

2.4. Con un quinto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti a soggetti non identificati, e per una quantità imprecisata, di cui al capo 3) dell'imputazione provvisoria, avendo il Tribunale del riesame basato la sua valutazione di gravità indiziaria sul contenuto criptico di una conversazione intercettata, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro fattuale sulle caratteristiche oggettive e soggettive dell'attività illecita in contestazione.

2.5. Con un sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati nei capi 2) e 3), che avrebbero dovuto essere correttamente inquadrati nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., atteso che le emergenze probatorie inducono a ritenere che l'attività svolta dall'indagato non sia affatto connotata dal requisito della professionalità, né dalla presenza di una struttura organizzata, ma si limiti alla cessione di piccoli quantitativi di droghe leggere, senza particolari cautele e con introiti estremamente ridotti

2.6. Con un settimo motivo si censurano, infine, violazioni di legge riguardo alla scelta della misura cautelare applicata all'indagato, avuto riguardo alla esigenza di una corretta riqualificazione dei reati ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. cit., con la conseguente inoperatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con riferimento alle prime tre ragioni di doglianza ivi prospettate, è inammissibile per manifesta infondatezza ove si consideri: a) che l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e quella con la quale il giudice delle indagini preliminari dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione; b) che in tema di misure cautelari, conseguentemente, la richiesta di riesame, prevista e disciplinata dall'art. 309 cod. proc. pen., può avere ad oggetto esclusivamente un'ordinanza applicativa di misura coercitiva, non già un'ordinanza di convalida di arresto o di fermo, avverso la quale è proponibile unicamente il ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4101 del 04/11/1991, Ugon, Rv. 188667); c) che l'eccezione sulla quale è stato incentrato il primo motivo di ricorso non era pertanto proponibile in sede di riesame; d) che la formulazione, pur provvisoria, del capo d'imputazione relativo alla fattispecie associativa, come già posto in rilievo nell'ordinanza impugnata, descrive in modo chiaro ed agevolmente comprensibile il ruolo assunto dall'indagato all'interno del sodalizio e le condotte rilevanti ai fini della relativa partecipazione; e) che la posizione processuale dell'indagato è stata specificamente ed autonomamente valutata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza che alcuna specifica contro-argomentazione sia stata dal ricorrente formulata, sotto tale profilo, avverso le spiegazioni sul punto fornite dal Tribunale anche con riferimento alle pagine del primo provvedimento cautelare.2.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso, dovendosi rilevare, per i profili di doglianza ivi enunciati, come la gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, risulti adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.

Preliminarmente tratteggiati, alla luce delle risultanze indiziarie offerte dal contenuto delle intercettazioni, gli elementi ricostruttivi della struttura organizzativa del sodalizio in contestazione (con riferimento, fra l'altro, all'esistenza di una comune base operativa, all'utilizzo di un comune linguaggio criptico, alla stabilità dei rapporti fra i sodali, al loro costante coordinamento per assicurare il trasporto e la custodia, nel comune interesse, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, all'utilizzo di numerose utenze telefoniche spesso intestate a terzi), il Tribunale ne ha posto in rilievo il modus operandi e le illecite finalità, illustrando con lineari sequenze argomentative il complesso degli elementi di fatto ritenuti, allo stato, sintomatici dello stabile contributo partecipativo offertovi dal ricorrente quale capo e promotore, in forza dell'assunzione di un ruolo sovraordinato posto in evidenza non solo dal contenuto delle conversazioni oggetto d'intercettazione, ma anche dalle dichiarazioni rese nei menzionati interrogatori di due collaboratori di giustizia.

Muovendo dalla completa disamina del quadro indiziario già effettuata attraverso le condivise valutazioni svolte dal primo Giudice, l'ordinanza impugnata ne ha richiamato gli esiti in relazione alle condotte delittuose oggetto dei capi 2) e 3) ed ha motivatamente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede rilevabili, le medesime doglianze qui reiterate in punto di fatto, nell'un caso ponendo in rilievo il ruolo di mediatore dal ricorrente assunto nella cessione dello stupefacente, nell'altro caso spiegando che le richiamate conversazioni avevano ad oggetto la qualità dello stupefacente in precedenza ceduto ai due interlocutori.

Congruamente esaminati e disattesi risultano, altresì, i su esposti rilievi difensivi in ordine: a) alla non configurabilità dei presupposti idonei a ritenere integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., avuto riguardo al notevole quantitativo delle sostanze cedute, alla frequenza delle condotte delittuose e alla professionalità mostrata nella commercializzazione di droghe "pesanti"; b) alla sussistenza delle riscontrate esigenze cautelari e alla scelta della correlata misura coercitiva, sia in ragione dei numerosi elementi sintomatici al riguardo richiamati in motivazione (precedenti specifici a carico; professionalità nell'attività di smercio delle sostanze stupefacenti, peraltro esercitata quale unica fonte di reddito e sostentamento; acquisto di un biglietto aereo per la Nigeria all'indomani dell'arresto di altri coindagati; precauzioni adottate durante le conversazioni telefoniche), sia per effetto della operatività della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di congrui elementi di segno contrario dal ricorrente specificamente prospettati.

3. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso la ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 8 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 dicembre 2020, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico con il ruolo di promotore ed organizzatore [capo 1) dell'imputazione provvisoria] e a due reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [capi 2) e 3) dell'imputazione provvisoria]. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge ex artt.143 cod. proc. pen. e 6, par. 3), lett. a), CEDU, in relazione alla mancata traduzione del provvedimento di fermo in una lingua comprensibile all'indagato, con la conseguente violazione del diritto di difesa, trattandosi del primo atto d'accusa nei suoi confronti formulato. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla genericità e indeterminatezza dell'imputazione formulata per il reato associativo, non essendo stati individuati gli elementi di indagine ritenuti gravemente indizianti riguardo alla posizione dell'indagato. 2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in relazione alla mancanza di un'autonoma valutazione degli elementi indiziari a carico dell'indagato, non avendo la prima ordinanza specificamente esaminato la sua posizione, che viene riportata nella motivazione senza alcuna valutazione critica degli stralci delle conversazioni captate ed ivi graficamente riprodotte dalla richiesta di applicazione della misura cautelare. 2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta gravità della base indiziaria individuata a sostegno del reato associativo, non essendo state individuate le ragioni giustificative del ruolo apicale che il predetto indagato avrebbe ricoperto all'interno del sodalizio. Al riguardo non sono stati specificati, in particolare, i comportamenti idonei a qualificarlo come promotore od organizzatore, sebbene egli avesse spiegato, in sede di interrogatorio di garanzia, di aver svolto, da esterno, il ruolo di mero intermediario tra soggetti terzi nell'ambito di una singola operazione di compravendita di una partita di droga (capo 2). Nessun elemento è inoltre emerso in ordine all'esistenza di una clientela e di una cassa comune, ovvero in merito alle fonti di approvvigionamento, ai luoghi di riunione fra gli associati e a quelli di occultamento delle sostanze, sicché le risultanze investigative non hanno posto in evidenza i necessari elementi della stabilità e dell'organizzazione, sia pure rudimentale, del sodalizio de quo. 2.4. Con un quinto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti a soggetti non identificati, e per una quantità imprecisata, di cui al capo 3) dell'imputazione provvisoria, avendo il Tribunale del riesame basato la sua valutazione di gravità indiziaria sul contenuto criptico di una conversazione intercettata, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro fattuale sulle caratteristiche oggettive e soggettive dell'attività illecita in contestazione. 2.5. Con un sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati nei capi 2) e 3), che avrebbero dovuto essere correttamente inquadrati nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., atteso che le emergenze probatorie inducono a ritenere che l'attività svolta dall'indagato non sia affatto connotata dal requisito della professionalità, né dalla presenza di una struttura organizzata, ma si limiti alla cessione di piccoli quantitativi di droghe leggere, senza particolari cautele e con introiti estremamente ridotti 2.6. Con un settimo motivo si censurano, infine, violazioni di legge riguardo alla scelta della misura cautelare applicata all'indagato, avuto riguardo alla esigenza di una corretta riqualificazione dei reati ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. cit., con la conseguente inoperatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con riferimento alle prime tre ragioni di doglianza ivi prospettate, è inammissibile per manifesta infondatezza ove si consideri: a) che l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e quella con la quale il giudice delle indagini preliminari dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione; b) che in tema di misure cautelari, conseguentemente, la richiesta di riesame, prevista e disciplinata dall'art. 309 cod. proc. pen., può avere ad oggetto esclusivamente un'ordinanza applicativa di misura coercitiva, non già un'ordinanza di convalida di arresto o di fermo, avverso la quale è proponibile unicamente il ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4101 del 04/11/1991, Ugon, Rv. 188667); c) che l'eccezione sulla quale è stato incentrato il primo motivo di ricorso non era pertanto proponibile in sede di riesame; d) che la formulazione, pur provvisoria, del capo d'imputazione relativo alla fattispecie associativa, come già posto in rilievo nell'ordinanza impugnata, descrive in modo chiaro ed agevolmente comprensibile il ruolo assunto dall'indagato all'interno del sodalizio e le condotte rilevanti ai fini della relativa partecipazione; e) che la posizione processuale dell'indagato è stata specificamente ed autonomamente valutata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza che alcuna specifica contro-argomentazione sia stata dal ricorrente formulata, sotto tale profilo, avverso le spiegazioni sul punto fornite dal Tribunale anche con riferimento alle pagine del primo provvedimento cautelare.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso, dovendosi rilevare, per i profili di doglianza ivi enunciati, come la gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, risulti adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Preliminarmente tratteggiati, alla luce delle risultanze indiziarie offerte dal contenuto delle intercettazioni, gli elementi ricostruttivi della struttura organizzativa del sodalizio in contestazione (con riferimento, fra l'altro, all'esistenza di una comune base operativa, all'utilizzo di un comune linguaggio criptico, alla stabilità dei rapporti fra i sodali, al loro costante coordinamento per assicurare il trasporto e la custodia, nel comune interesse, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, all'utilizzo di numerose utenze telefoniche spesso intestate a terzi), il Tribunale ne ha posto in rilievo il modus operandi e le illecite finalità, illustrando con lineari sequenze argomentative il complesso degli elementi di fatto ritenuti, allo stato, sintomatici dello stabile contributo partecipativo offertovi dal ricorrente quale capo e promotore, in forza dell'assunzione di un ruolo sovraordinato posto in evidenza non solo dal contenuto delle conversazioni oggetto d'intercettazione, ma anche dalle dichiarazioni rese nei menzionati interrogatori di due collaboratori di giustizia. Muovendo dalla completa disamina del quadro indiziario già effettuata attraverso le condivise valutazioni svolte dal primo Giudice, l'ordinanza impugnata ne ha richiamato gli esiti in relazione alle condotte delittuose oggetto dei capi 2) e 3) ed ha motivatamente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede rilevabili, le medesime doglianze qui reiterate in punto di fatto, nell'un caso ponendo in rilievo il ruolo di mediatore dal ricorrente assunto nella cessione dello stupefacente, nell'altro caso spiegando che le richiamate conversazioni avevano ad oggetto la qualità dello stupefacente in precedenza ceduto ai due interlocutori. Congruamente esaminati e disattesi risultano, altresì, i su esposti rilievi difensivi in ordine: a) alla non configurabilità dei presupposti idonei a ritenere integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., avuto riguardo al notevole quantitativo delle sostanze cedute, alla frequenza delle condotte delittuose e alla professionalità mostrata nella commercializzazione di droghe "pesanti"; b) alla sussistenza delle riscontrate esigenze cautelari e alla scelta della correlata misura coercitiva, sia in ragione dei numerosi elementi sintomatici al riguardo richiamati in motivazione (precedenti specifici a carico; professionalità nell'attività di smercio delle sostanze stupefacenti, peraltro esercitata quale unica fonte di reddito e sostentamento; acquisto di un biglietto aereo per la Nigeria all'indomani dell'arresto di altri coindagati; precauzioni adottate durante le conversazioni telefoniche), sia per effetto della operatività della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di congrui elementi di segno contrario dal ricorrente specificamente prospettati. 3. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
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