Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38691/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4"/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, — quanto al primo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. — che risulta logica ed immune da vizi, sindacabili in sede di legittimità, la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto la condotta del ricorrente, soggetto pluripregiudicato, che si allontanava dalla propria abitazione per intrattenersi con altri soggetti, non connotata da minima offensività (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che — quanto all'omessa esclusione della recidiva, censurata nel secondo motivo del ricorso — la Corte d'appello, con motivazione logica e corretta, ha confermato l'applicazione di tale aggravante alla luce dei precedenti, ascritti al ricorrente, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, espressivo Della sua accresciuta pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4"/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, — quanto al primo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. — che risulta logica ed immune da vizi, sindacabili in sede di legittimità, la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto la condotta del ricorrente, soggetto pluripregiudicato, che si allontanava dalla propria abitazione per intrattenersi con altri soggetti, non connotata da minima offensività (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che — quanto all'omessa esclusione della recidiva, censurata nel secondo motivo del ricorso — la Corte d'appello, con motivazione logica e corretta, ha confermato l'applicazione di tale aggravante alla luce dei precedenti, ascritti al ricorrente, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, espressivo Della sua accresciuta pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec