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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21734/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA/dato avviso2l_Dar jti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto per l'illecito trasporto di ovuli contenenti rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Con riferimento al primo motivo del ricorso, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata e alla modalità di trasporto della stessa.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso proposto va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità degli imputati è preclusa.

6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022.

Il Consigliere estens Do atella F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA/dato avviso2l_Dar jti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto per l'illecito trasporto di ovuli contenenti rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. 4. Con riferimento al primo motivo del ricorso, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata e alla modalità di trasporto della stessa. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso proposto va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità degli imputati è preclusa. 6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estens Do atella F
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