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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21941/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20/11/2020, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per truffa, per avere indotto, con artifici e raggiri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a concedergli in locazione un appartamento senza poi pagare i relativi canoni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato sul perché la pena non era stata contenuta nel minimo edittale. 1.2 Il difensore eccepisce che la Corte veneziana aveva motivato l'applicazione della recidiva adducendo a fondamento di tale scelta i precedenti penali dell'imputato e la circostanza che i proprietari dell'immobile locato sarebbero riusciti a liberarlo soltanto dopo anni, con motivazione manifestamente illogica, visto che non ci si poteva limitare a considerare i soli precedenti penali e che il tempo per rendere esecutivo lo sfratto non poteva certo essere ritenuto indice di una maggiore capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il difensore rileva, infine, che i giudici di secondo grado avevano ritenuto che il danno per le persone offese sarebbe consistito nel non aver ricevuto né la cauzione, né i mobili di arredo, mentre nel capo di imputazione l'ingiusto profitto era stato individuato nella circostanza (peraltro non corrispondente al vero) che le persone offese avrebbero concesso la disponibilità dell'immobile senza ottenere nulla in cambio. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 2.1 Relativamente alla dosimetria della pena, etzt1~9 deve essere ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha ritenuto di non poter diminuire la pena inflitta in primo grado, considerando che le asserite disagiate condizioni abitative non erano state dimostrate e i numerosi precedenti penali del ricorrente. 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i numerosi precedenti specifici dell'imputato e le modalità della truffa (produzione di documenti falsi), che portavano ad una accertata manifestazione di maggiore capacità a delinquere; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e pertanto esente da censure. 2.3 Anche al rimanente motivr1 di ricorso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, sottolineando che tramite la documentazione falsa [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in locazione l'immobile, e che tale documentazione attestava anche l'acquisto di mobili (particolare citato nel capo di imputazione), motivo per il quale era stato esentato dal pagamento della cauzione, per cui il fatto contestato (l'avere ottenuto la disponibilità dell'immobile senza ottenere nulla in cambio) è esattamente quello per il quale è stato condannato. 2.4 Del tutto irrilevante è poi l'intervenuta remissione di querela.

Infatti, in relazione alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale, contestata all'imputato e ritenuta sussistente dai giudici di merito), deve essere ribadito quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 11147/2021, il cui passaggio motivazionale si riporta di seguito: "Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare nel corso degli anni che la recidiva, al pari di altri elementi la cui natura circostanziale non è posta in discussione, «esplica un'efficacia extraedittale», permettendo di fissare la sanzione finale oltre i limiti propri della comminatoria edittale, e, al contempo, «assolve alla funzione di commisurazione della pena», adeguando la sanzione al fatto, considerato sia nel suo obiettivo disvalore, sia nella relazione qualificata con il suo autore (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Sez.

U n. 3585 del 24/09/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] rv. 280262).

La recidiva è quindi una circostanza pertinente al reato «che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e 3 , , all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale».

E' stato, pertanto, definitivamente superato l'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3152 del 31 gennaio 1987, Paolini che, pronunziandosi in tema di procedibilità d'ufficio del delitto di truffa, avevano qualificato la recidiva come circostanza aggravante sui generis, osservando che la stessa connota il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispecie, comunque circostanziata, del reato, e «non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato», assumendo rilevanza «solo quando sia presa in considerazione la misura della pena».

La recidiva è pertanto a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore e la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez.

Un.

Indelicato e Sez.

Un. [OSCURATO:PERSONA])....

Sulla scorta di quanto indicato può quindi affermarsi che la sussistenza della recidiva, anche nella forma non qualificata, fino all'entrata in vigore del Divo n. 36 del 2018, rendeva il reato di truffa perseguibile d'ufficio.

Dopo l'entrata in vigore di detto decreto la perseguibilità d'ufficio è rimasta qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, categoria in cui deve essere ricompresa la recidiva qualificata (Sez.

Un.

Indelicato e Sez.

Un. [OSCURATO:PERSONA])." Pertanto, poiché alla data della commissione del reato (15 giugno 2015), lo stesso era procedibile d'ufficio alla luce della recidiva contestata e ritenuta, irrilevante è l'intervenuta remissione di querela.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/05/2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20/11/2020, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per truffa, per avere indotto, con artifici e raggiri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a concedergli in locazione un appartamento senza poi pagare i relativi canoni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato sul perché la pena non era stata contenuta nel minimo edittale. 1.2 Il difensore eccepisce che la Corte veneziana aveva motivato l'applicazione della recidiva adducendo a fondamento di tale scelta i precedenti penali dell'imputato e la circostanza che i proprietari dell'immobile locato sarebbero riusciti a liberarlo soltanto dopo anni, con motivazione manifestamente illogica, visto che non ci si poteva limitare a considerare i soli precedenti penali e che il tempo per rendere esecutivo lo sfratto non poteva certo essere ritenuto indice di una maggiore capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il difensore rileva, infine, che i giudici di secondo grado avevano ritenuto che il danno per le persone offese sarebbe consistito nel non aver ricevuto né la cauzione, né i mobili di arredo, mentre nel capo di imputazione l'ingiusto profitto era stato individuato nella circostanza (peraltro non corrispondente al vero) che le persone offese avrebbero concesso la disponibilità dell'immobile senza ottenere nulla in cambio. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 2.1 Relativamente alla dosimetria della pena, etzt1~9 deve essere ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); la Corte di appello ha ritenuto di non poter diminuire la pena inflitta in primo grado, considerando che le asserite disagiate condizioni abitative non erano state dimostrate e i numerosi precedenti penali del ricorrente. 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i numerosi precedenti specifici dell'imputato e le modalità della truffa (produzione di documenti falsi), che portavano ad una accertata manifestazione di maggiore capacità a delinquere; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e pertanto esente da censure. 2.3 Anche al rimanente motivr1 di ricorso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, sottolineando che tramite la documentazione falsa [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in locazione l'immobile, e che tale documentazione attestava anche l'acquisto di mobili (particolare citato nel capo di imputazione), motivo per il quale era stato esentato dal pagamento della cauzione, per cui il fatto contestato (l'avere ottenuto la disponibilità dell'immobile senza ottenere nulla in cambio) è esattamente quello per il quale è stato condannato. 2.4 Del tutto irrilevante è poi l'intervenuta remissione di querela. Infatti, in relazione alla recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale, contestata all'imputato e ritenuta sussistente dai giudici di merito), deve essere ribadito quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 11147/2021, il cui passaggio motivazionale si riporta di seguito: "Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare nel corso degli anni che la recidiva, al pari di altri elementi la cui natura circostanziale non è posta in discussione, «esplica un'efficacia extraedittale», permettendo di fissare la sanzione finale oltre i limiti propri della comminatoria edittale, e, al contempo, «assolve alla funzione di commisurazione della pena», adeguando la sanzione al fatto, considerato sia nel suo obiettivo disvalore, sia nella relazione qualificata con il suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Sez. U n. 3585 del 24/09/2020 dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] rv. 280262). La recidiva è quindi una circostanza pertinente al reato «che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e 3 , , all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale». E' stato, pertanto, definitivamente superato l'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3152 del 31 gennaio 1987, Paolini che, pronunziandosi in tema di procedibilità d'ufficio del delitto di truffa, avevano qualificato la recidiva come circostanza aggravante sui generis, osservando che la stessa connota il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispecie, comunque circostanziata, del reato, e «non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato», assumendo rilevanza «solo quando sia presa in considerazione la misura della pena». La recidiva è pertanto a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore e la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. [OSCURATO:PERSONA]).... Sulla scorta di quanto indicato può quindi affermarsi che la sussistenza della recidiva, anche nella forma non qualificata, fino all'entrata in vigore del Divo n. 36 del 2018, rendeva il reato di truffa perseguibile d'ufficio. Dopo l'entrata in vigore di detto decreto la perseguibilità d'ufficio è rimasta qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, categoria in cui deve essere ricompresa la recidiva qualificata (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. [OSCURATO:PERSONA])." Pertanto, poiché alla data della commissione del reato (15 giugno 2015), lo stesso era procedibile d'ufficio alla luce della recidiva contestata e ritenuta, irrilevante è l'intervenuta remissione di querela. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2022 Il consiglier
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