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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 13811/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, nell'ipotesi aggravata ex L. n.159/2023 ( di conversione del cd decreto Caivano).

L'esponente lamenta violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante introdotta dalla L.n.159 del 2023 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990, ( non occasionalità della condotta) nonché vizio di motivazione quanto al diniego della messa alla prova.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

La sentenza impugnata svolge infatti argomentazioni in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - n. 149 del 30/10/2025, Rv. 289120 - 01), secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, può essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).

La Corte territoriale valorizza, sul punto, le allarmanti modalità della condotta, posto che l'imputato, al momento del controllo, era stato sorpreso nell'atto di contare il denaro guadagnato con le cessioni di stupefacente, aveva in tasca altre dosi pronte per la vendita, oltre a detenere presso la sua abitazione altre dosi confezionate, destinate ad ulteriori cessioni.

Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui altro elemento rivelatore della non occasionalità è l'esistenza di precedenti specifici (Sez.3, n.5842 del 22/1/2025.

Rv.287441), richiamando le due condanne irrevocabili dell'imputato per cessione di stupefacenti.

In proposito, si osserva che non vi è contraddittorietà con la disapplicazione della recidiva ad opera del primo giudice, trattandosi di valutazioni di tipo radicalmente diverso (l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva inerisce all'apprezzamento della idoneità del nuovo episodio delittuoso a rivelare una accresciuta capacità delinquenziale del reo; la valutazione di non occasionalità della condotta, invece, riguarda la considerazione che il fatto illecito non costituisca un episodio isolato e quindi meramente occasionale).Il secondo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

L'ammissione dell'imputato alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6 - , n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883 - 01, Sez. 4 - n. 8158 del 13/02/2020.

Rv. 278602 - 01).

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine ai suindicati parametri, facendo riferimento sia ai due precedenti specifici dell'imputato, sia alle modalità della condotta sopra descritte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, nell'ipotesi aggravata ex L. n.159/2023 ( di conversione del cd decreto Caivano). L'esponente lamenta violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante introdotta dalla L.n.159 del 2023 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990, ( non occasionalità della condotta) nonché vizio di motivazione quanto al diniego della messa alla prova. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). La sentenza impugnata svolge infatti argomentazioni in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - n. 149 del 30/10/2025, Rv. 289120 - 01), secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, può essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente). La Corte territoriale valorizza, sul punto, le allarmanti modalità della condotta, posto che l'imputato, al momento del controllo, era stato sorpreso nell'atto di contare il denaro guadagnato con le cessioni di stupefacente, aveva in tasca altre dosi pronte per la vendita, oltre a detenere presso la sua abitazione altre dosi confezionate, destinate ad ulteriori cessioni. Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui altro elemento rivelatore della non occasionalità è l'esistenza di precedenti specifici (Sez.3, n.5842 del 22/1/2025. Rv.287441), richiamando le due condanne irrevocabili dell'imputato per cessione di stupefacenti. In proposito, si osserva che non vi è contraddittorietà con la disapplicazione della recidiva ad opera del primo giudice, trattandosi di valutazioni di tipo radicalmente diverso (l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva inerisce all'apprezzamento della idoneità del nuovo episodio delittuoso a rivelare una accresciuta capacità delinquenziale del reo; la valutazione di non occasionalità della condotta, invece, riguarda la considerazione che il fatto illecito non costituisca un episodio isolato e quindi meramente occasionale).Il secondo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. L'ammissione dell'imputato alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6 - , n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883 - 01, Sez. 4 - n. 8158 del 13/02/2020. Rv. 278602 - 01). La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine ai suindicati parametri, facendo riferimento sia ai due precedenti specifici dell'imputato, sia alle modalità della condotta sopra descritte. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 13811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris