CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2016
Cassazione n. 11916/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6998/2017 R.G. proposto da: S.I.T.A.F. – [OSCURATO:PERSONA] del Frejus – S.p.A., in persona del suo [OSCURATO:PERSONA]. Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 45. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio del primo. – controricorrente – avverso la sentenza n. 2116/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14/12/2016. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6998/2017 Numero sezionale 2136/2021 Numero di raccolta generale 11916/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società SITAF ([OSCURATO:PERSONA] del Frejus) s.p.a. ha chiesto la cassazione, sulla scorta di un unico motivo, della sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione che essa aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo che l'aveva condannata a pagare l'importo di 700.000 euro in favore dei sig.ri Enrico, Loredana e [OSCURATO:PERSONA], in adempimento della transazione inter partes perfezionatasi con l'accettazione da parte dei signori [OSCURATO:PERSONA] (manifestata con lettera del 26/02/2015, pervenuta alla SITAF il 27/02/2015) della proposta transattiva loro rivolta dalla stessa SITAF con lettera del 29/01/2015. La vicenda da cui è sorto il contenzioso può essere sintetizzata nei seguenti termini: - La SITAF è titolare della concessione per la realizzazione della quarta corsia dell'autostrada A 32; - i sig. [OSCURATO:PERSONA] sono proprietari di un fabbricato in prossimità del tracciato autostradale; - con provvedimento amministrativo del 02/12/2003 la Regione Piemonte, in sede di approvazione del progetto dell’opera autostradale, aveva previsto la “rilocalizzazione”, di alcuni edifici posti in prossimità dell'opera, fra cui il fabbricato dei signori [OSCURATO:PERSONA], da effettuare in accordo con i proprietari degli edifici stessi; - la suddetta “rilocalizzazione” prevedeva che la SITAF acquistasse un terreno di gradimento dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e ivi realizzasse, a propria cura e spese (o a proprie spese e a cura dei [OSCURATO:PERSONA]), un F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6998/2017 Numero sezionale 2136/2021 Numero di raccolta generale 11916/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 fabbricato da cedere agli stessi sig.ri [OSCURATO:PERSONA] in permuta con il loro fabbricato vicino all'autostrada; - poiché, per ragioni che in questa sede non rilevano, la progettata rilocalizzazione tardava a realizzarsi, la SITAF formulò la suddetta proposta transattiva, offrendo l'erogazione dell'importo di 700.000 euro a fronte della «conseguente rinuncia alla prevista rilocalizzazione» (pag. 2, § 2, della sentenza). La controversia verte sull'interpretazione degli obblighi residuati in capo ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] per effetto della transazione e, in particolare, sulla questione se la rinuncia alla “rilocalizzazione” - da costoro effettuata in cambio di un compenso di 700.000 euro -avesse o no estinto il loro obbligo di trasferire alla SITAF l’immobile situato in prossimità dell'autostrada. Tale obbligo, secondo la SITAF, non era stato estinto dall'accordo transattivo, con la conseguenza che l’inadempimento del medesimo da parte dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] giustificava il rifiuto della stessa SITAF di pagare a costoro l'importo di 700.000 euro previsto nell'accordo transattivo, oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'impugnata sentenza ha disattesa la prospettazione della SITAF ed ha ritenuto che la “rilocalizzazione” andasse intesa come vicenda unitaria, articolata nei tre segmenti dell'edificazione di un nuovo fabbricato in altro luogo, del trasferimento di tale fabbricato ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e del contestuale trasferimento alla SITAF dell’ immobile dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] vicino all'autostrada. La rinuncia alla “rilocalizzazione”, secondo la Corte territoriale, avrebbe quindi fatto venir meno tutti i segmenti di tale vicenda, compreso l'obbligo dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] di trasferire alla SITAF il loro immobile posto in prossimità dell'autostrada. L'importo di 700.000 euro previsto a favore dei sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto transattivo rappresenterebbe dunque, si legge nella sentenza, il corrispettivo della loro rinuncia a spostarsi, ossia, in definitiva, la monetizzazione degli F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6998/2017 Numero sezionale 2136/2021 Numero di raccolta generale 11916/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 «effetti negativi della realizzazione della quarta corsia autostradale sugli immobili di loro proprietà e che avevano spinto la Regione ed il Comune di Bardonecchia ad imporre alla SITAF la citata rilocalizzazione» (pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza). I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria difensiva. Con l'unico motivo di ricorso, la SITAF deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363-1366-1371 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il complesso degli accordi tra le parti e l’evolversi della vicenda sostanziale, non considerando, nell’attività interpretativa, la comune volontà dei contraenti, ma soltanto il senso letterale delle parole e non tenendo conto del precedente obbligo, assunto dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], di trasferire la proprietà dell’immobile. La censura non ha pregio. La dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non sussiste; la Corte d'appello, infatti, ha correttamente fondato la ricerca della comune volontà delle parti sul complesso delle clausole contrattuali. In particolare, nell'impugnata sentenza si valorizza, correttamente, il rilievo che nella proposta negoziale formulata dalla SITAF ed accettata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] non era contenuto alcun riferimento all'assunzione, da parte di questi ultimi, di un'obbligazione di trasferimento del loro immobile; che tale proposta conteneva una esplicita rinuncia alla rilocalizzazione, la cui nozione veniva ragionevolmente intesa come operazione complessa comprendente «sia la realizzazione di nuove unità immobiliari in altra zona sia la correlativa permuta degli immobili situati vicino all'autostrada»; che la brevità del termine fissato nell'atto transattivo per l'adempimento delle F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6998/2017 Numero sezionale 2136/2021 Numero di raccolta generale 11916/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 obbligazione pecuniaria posta carico dell'odierna ricorrente era scarsamente compatibile con l'assunzione di un corrispettivo obbligo di trasferimento immobiliare; che l'obbligazione pecuniaria assunta dalla SITAF era qualificata nella scheda negoziale come indennizzo e non come prezzo. L’interpretazione del regolamento contrattuale operata dall'impugnata sentenza risulta, dunque, adeguatamente motivata e, pertanto, si sottrae alle censure della ricorrente, la quale, in definitiva, prospetta una plausibile interpretazione alternativa a quella, altrettanto plausibile, svolta dal giudice di merito (cfr. Cass. 28319/17, dove si ribadisce che, in materia di interpretazione contrattuale, le censure veicolate nel ricorso per cassazione non possono «risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra»). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6998/2017 Numero sezionale 2136/2021 Numero di raccolta generale 11916/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Condanna la ricorrente a rifondere a controricorrenti le spese di questo giudizio, che liquida in € 10.300, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I