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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 1974

Cassazione n. 46476/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1974 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott.

M. DALL'OLIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12 d.

I. n. 143 del 1991, ascritto al capo B) della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4 dicembre 2006, confermativa della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 31 maggio 205.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il termine di prescrizione del reato di cui al capo B (art. 12 d.

I. n. 143 del 1991) era decorso alla data del 10 aprile 2005, antecedentemente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, ciò impone al giudice dell'esecuzione di intervenire dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 151 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Come correttamente affermato da Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, Rv. 266612, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo e reiteratamente chiarito che le cause di estinzione del reato rilevabili in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, ossia dopo il passaggio in giudicato della condanna.

In esse non può essere compresa la prescrizione del reato, che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo, ormai, si aggiunge, sino alla definizione del giudizio di primo grado e, prima che intervenisse la legge n. 3 del 2019, sino alla definizione irrevocabile del giudizio di cognizione.

Successivamente, di decorso del termine di prescrizione non può più dirsi, non foss'altro che per la necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione (Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, Rv. 213553).

Va quindi ricordato che non rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito.

Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva, pena altrimenti la violazione del principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392).

Merita dunque di essere ribadito il principio secondo cui "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna".

3. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1974 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. M. DALL'OLIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12 d. I. n. 143 del 1991, ascritto al capo B) della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 4 dicembre 2006, confermativa della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 31 maggio 205. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il termine di prescrizione del reato di cui al capo B (art. 12 d. I. n. 143 del 1991) era decorso alla data del 10 aprile 2005, antecedentemente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, ciò impone al giudice dell'esecuzione di intervenire dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 151 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come correttamente affermato da Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, Rv. 266612, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo e reiteratamente chiarito che le cause di estinzione del reato rilevabili in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, ossia dopo il passaggio in giudicato della condanna. In esse non può essere compresa la prescrizione del reato, che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo, ormai, si aggiunge, sino alla definizione del giudizio di primo grado e, prima che intervenisse la legge n. 3 del 2019, sino alla definizione irrevocabile del giudizio di cognizione. Successivamente, di decorso del termine di prescrizione non può più dirsi, non foss'altro che per la necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione (Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, Rv. 213553). Va quindi ricordato che non rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva, pena altrimenti la violazione del principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392). Merita dunque di essere ribadito il principio secondo cui "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna". 3. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d
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