CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 20773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19718/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso l ’ ordinanza d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26788/2023 depositata il 19/09/2023; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 26/06/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 19718/23Bertucci Manlio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1.Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del proprio procuratore antistatatario. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene l'istante avesse formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale. 3. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza. 4. Nulla spese. P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 2865/2018 di questaCorte e dispone: che al rigo 11 della pagina 7 dopo la parola "legge" e prima del segno di interpunzione "." si RG 19718/23Bertucci Manlio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli inseriscano le parole "da liquidarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.". Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I