CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 luglio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel richiamare la decisione di primo grado, confermato l'omissione di motivazione nella quale era incorso il Tribunale e, soprattutto, riproposto la confusione nel descrivere le due scansioni nelle quali si erano articolati i fatti del 13 aprile 2014. Nel motivo inoltre: a) si sollevano dubbi sull'attendibilità delle immagini di sorveglianza visionate in aula e non supportate da criteri identificativi certi ed inequivocabili; b) si aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte - peraltro attraverso un erroneo riferimento all'istituto della non contestazione, non operante nel processo penale - l'appello aveva sollevato le questioni sia della riconoscibilità del [OSCURATO:PERSONA] nelle immagini sia dell'esistenza di una condotta idonea a provocare la lamentata frattura. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 40 cod. pen., con riguardo alla riconducibilità della frattura spiroide risultante dal certificato medico alla condotta del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione dei fatti al ricorrente, alla luce dell'omessa considerazione delle critiche sviluppate nel punto 3 dell'atto di appello. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi tre motivi, esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riferimento al portato delle prove dichiarative, occorre ribadire (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Nel caso di specie, del tutto assertivamente, peraltro, il ricorrente insiste nell'addebitare una confusione della Corte territoriale rispetto alle due fasi nelle quali l'episodio si è sviluppato, avendo la sentenza impugnata chiarito - senza incontrare sul punto critiche specifiche del ricorso - che la frattura del malleolo della persona offesa era stata cagionata nel secondo segmento, ossia quello avvenuto all'interno del locale. La conferma tratta dalla Corte territoriale dalle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza riguarda il dato della seconda aggressione ai danni della vittima - in questo senso dovendosi intendere il riferimento della sentenza impugnata alla non contestazione del contenuto -, dal momento che il motivo di appello, muovendo dalla premessa - non recepita dalla Corte d'appello - che il Tribunale avesse collocato la frattura del malleolo nella prima fase dell'aggressione, aveva argomentato in ordine all'impossibilità del Domenicano, in tali condizioni, di raggiungere tranquillamente a piedi il locale. In altri termini, la Corte territoriale individua nel filmato la conferma della seconda aggressione, riferita poi all'imputato, in relazione alla portata delle prove dichiarative. Quanto poi alla possibilità che la frattura spiroide possa essere ricondotta ai colpi dei quali si tratta, si osserva che il tema non risulta introdotto con l'atto di appello ed è comunque formulato in termini generici, ossia senza l'indicazione delle fonti di conoscenza sulle quali l'assunto riposerebbe. 2. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che il termine di prescrizione desumibile dalla congiunta applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di sette anni mezzo ed è spirato, in difetto di cause di sospensione, in data 13 ottobre 2021, ossia in data successiva alla lettura del dispositivo da parte della Corte territoriale (5 luglio 2021), le doglianze ruotanti attorno al termine che la Corte d'appello si è assegnata per la redazione della sentenza sono prive di qualunque rilevanza, poiché in ogni caso ciò che diviene decisivo, ai fini della non rilevabilità della prescrizione in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione (v., sul punto, in motivazione, la ricostruzione di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), è il fatto che essa sia maturata dopo la data della decisione di secondo grado (che si individua nella data della lettura del dispositivo), senza che acquisti rilievo il momento nel quale il ricorso stesso viene poi proposto. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som