Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07656/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27460/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Isernia, alla via Umbria ([OSCURATO:PERSONA] e Affari) è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persone del Presidente pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 284/15/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da sette cartelle di pagamento che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, annullava la sola cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000 per intervenuta prescrizione decennale tra la notifica della stessa, effettuata in data 21/03/2007 e la notifica dell'intimazione di pagamento in data 12/09/2017.

Confermava, nel resto, gli atti impugnati stante l'accertata regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento ed il mancato compimento del termine decennale di prescrizione; - avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui non replica l'intimata che si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal «tempestivo disconoscimento della conformità agli originali delle relazioni di notificazione prodotte in copia fotostatica da Agenzia delle entrate - Riscossione» (ricorso, pag. 8).

2. Il motivo è inammissibile in quanto quello che viene dedotto è un error in procedendo che andava dedotto ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. quale violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di disconoscimento delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, sollevata dal ricorrente nelle controdeduzioni d'appello a seguito della produzione documentale effettuata in quel grado di giudizio dall'agente della riscossione appellante.

3. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 c.c., nonché 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile ai crediti erariali, agli interessi e alle sanzioni applicati la prescrizione decennale.

4. Al riguardo pare opportuno preliminarmente precisare che la statuizione d'appello, là dove ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000, non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'agente della riscossione, sicché sull'annullamento di detta cartella si è formato il giudicato interno.

5. Nel merito, il motivo è fondato limitatamente agli interessi e alle sanzioni.

6. Va ricordato, infatti, il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), in base al quale «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

6.1. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che, ove non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore, è quello ordinario decennale.

Si è infatti affermato che «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata; in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018).6.2.

Ne consegue che nel caso di specie, in cui è pacifico che i crediti riguardassero imposte quali VIVA, l'IRPEF e l'IRAP (ricorso, pag. 11), la CTR, correttamente interpretando tali principii, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti per tali imposte.

7. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alle sanzioni e agli interessi collegati ai predetti tributi, il cui termine di prescrizione è quello quinquennale, diversamente da quanto risulta dal tenore dell'impugnata sentenza che tale distinzione (tra imposte e accessori) non ha fatto.

8. Invero, quanto alle sanzioni, vi è un'espressa previsione legislativa.

L'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce, infatti, che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

8.1. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez.

U., n. 25790 del 2009; conf.

Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019).

9. Quanto al credito per interessi, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi, è stato precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).

10. Alla stregua dei suesposti principi va accolta la censura proposta dal ricorrente avendo la CTR erroneamente applicato al credito per sanzioni ed interessi la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, nella specie pacificamente maturata.

11. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso limitatamente al credito per interessi e sanzioni e dichiarato inammissibile il primo motivo.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni, ferma restando la definitività della statuizione d'appello con riguardo all'annullamento della cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000.

12. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali, sia di legittimità che di merito, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente limitatamente alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27460/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Isernia, alla via Umbria ([OSCURATO:PERSONA] e Affari) è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persone del Presidente pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 284/15/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da sette cartelle di pagamento che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, annullava la sola cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000 per intervenuta prescrizione decennale tra la notifica della stessa, effettuata in data 21/03/2007 e la notifica dell'intimazione di pagamento in data 12/09/2017. Confermava, nel resto, gli atti impugnati stante l'accertata regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento ed il mancato compimento del termine decennale di prescrizione; - avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui non replica l'intimata che si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal «tempestivo disconoscimento della conformità agli originali delle relazioni di notificazione prodotte in copia fotostatica da Agenzia delle entrate - Riscossione» (ricorso, pag. 8). 2. Il motivo è inammissibile in quanto quello che viene dedotto è un error in procedendo che andava dedotto ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. quale violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di disconoscimento delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, sollevata dal ricorrente nelle controdeduzioni d'appello a seguito della produzione documentale effettuata in quel grado di giudizio dall'agente della riscossione appellante. 3. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 c.c., nonché 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile ai crediti erariali, agli interessi e alle sanzioni applicati la prescrizione decennale. 4. Al riguardo pare opportuno preliminarmente precisare che la statuizione d'appello, là dove ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000, non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'agente della riscossione, sicché sull'annullamento di detta cartella si è formato il giudicato interno. 5. Nel merito, il motivo è fondato limitatamente agli interessi e alle sanzioni. 6. Va ricordato, infatti, il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), in base al quale «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 6.1. Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che, ove non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore, è quello ordinario decennale. Si è infatti affermato che «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata; in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018).6.2. Ne consegue che nel caso di specie, in cui è pacifico che i crediti riguardassero imposte quali VIVA, l'IRPEF e l'IRAP (ricorso, pag. 11), la CTR, correttamente interpretando tali principii, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti per tali imposte. 7. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alle sanzioni e agli interessi collegati ai predetti tributi, il cui termine di prescrizione è quello quinquennale, diversamente da quanto risulta dal tenore dell'impugnata sentenza che tale distinzione (tra imposte e accessori) non ha fatto. 8. Invero, quanto alle sanzioni, vi è un'espressa previsione legislativa. L'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce, infatti, che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». 8.1. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019). 9. Quanto al credito per interessi, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi, è stato precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi). 10. Alla stregua dei suesposti principi va accolta la censura proposta dal ricorrente avendo la CTR erroneamente applicato al credito per sanzioni ed interessi la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, nella specie pacificamente maturata. 11. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso limitatamente al credito per interessi e sanzioni e dichiarato inammissibile il primo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni, ferma restando la definitività della statuizione d'appello con riguardo all'annullamento della cartella di pagamento n. 028.2007.000.546.06.46.000. 12. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali, sia di legittimità che di merito, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente limitatamente alla
Sentenza Cassazione n. 07656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris