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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44949/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta generico, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello oltre che declinato in fatto in ordine alla dimostrazione della responsabilità in capo al ricorrente, avendo i Giudici di merito, con logicità e completezza, spiegato le ragioni che hanno fatto ritenere attendibile il teste che aveva riferito di aver acquistato lo stupefacente da Ottiero; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta generico, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello oltre che declinato in fatto in ordine alla dimostrazione della responsabilità in capo al ricorrente, avendo i Giudici di merito, con logicità e completezza, spiegato le ragioni che hanno fatto ritenere attendibile il teste che aveva riferito di aver acquistato lo stupefacente da Ottiero; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1
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