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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 23011/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1966avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunale di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoannullarsi il provvedimento impugnato con rinvio all’A.G. decidente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 dicembre 2025, il Tribunale di Trani sospendeval'ingiunzione alla demolizione emessa dal pubblico ministero (non dal Comune diBarletta, come erroneamente indicato nell’ordinanza), in data 9 luglio 2025,avente ad oggetto opere edilizie abusive realizzate in Barletta, via Foggia km742+550, consistenti, secondo la descrizione riportata nel provvedimento, in “45box in lamiera zincata e copertura con manto stabilizzato e cocciame”, disponendoche tale sospensione avrebbe dovuto avere efficacia “fino a quando diventeràdefinitiva la decisione amministrativa riguardante l'importo degli oneri accessori edell'oblazione”.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani deducendo, quale unicomotivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 666, cod. proc. pen. ed ilcorrelato vizio di difetto e/o illogicità della motivazione.2.1.

In sintesi, il primo nucleo della censura riguarda la dedotta violazionedell’art. 666 cod. proc. pen., norma che disciplina il procedimento di esecuzione eche, nel suo sesto comma, consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanzaemessa all’esito dell’incidente di esecuzione.

Il Pubblico Ministero non si limita arichiamare tale disposizione come fondamento dell’impugnazione, ma la assumeanche come parametro violato dal giudice dell’esecuzione, sostenendo che questiavrebbe deciso l’istanza di sospensione senza svolgere il necessario scrutiniocritico dei presupposti fattuali e giuridici posti a base della richiestadell’interessato.

Più precisamente, il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione,“erroneamente decidendo sull’istanza di sospensione dell’ingiunzione didemolizione ha, sic et simpliciter, richiamato i pochi elementi contenuti nell’istanzaformulata dall’ingiunto, [OSCURATO:PERSONA], omettendo di illustrare quali siano statele valutazioni critiche della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza”.In questa prospettiva, la doglianza del Pubblico Ministero è che l’ordinanzaimpugnata abbia esercitato il potere decisorio in modo meramente adesivo rispettoall’istanza difensiva, senza sviluppare quel percorso valutativo autonomo che l’art.666 cod. proc. pen. postula in capo al giudice dell’esecuzione.

Tale censura, percome è costruita, non si esaurisce in una critica alla sinteticità del provvedimento,ma assume una portata più ampia: il Pubblico Ministero sostiene che il giudiceavrebbe omesso di verificare se la mera pendenza del ricorso amministrativodinanzi al TAR di Bari, promosso contro la determinazione comunale degli oneriaccessori e dell’oblazione, fosse realmente idonea a giustificare la sospensionedell’ordine di demolizione.

La violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. viene dunqueprospettata come violazione del modello legale di decisione in sede esecutiva: ilgiudice avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, esaminare criticamente ladocumentazione, valutare la reale consistenza del procedimento amministrativopendente, apprezzarne gli effetti possibili e la compatibilità con l’esecuzionedell’ordine demolitorio, e solo all’esito di tale verifica assumere una decisione.Invece, sempre secondo il ricorso, egli si sarebbe limitato a registrare la pendenzadel giudizio amministrativo, elevandola automaticamente a ragione sufficiente persospendere la demolizione.2.2.

Il ricorso sviluppa poi un secondo versante della violazione di legge,che può essere qualificato come profilo di erronea applicazione della disciplinasostanziale in materia di abuso edilizio e di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] che l’ordinanza si ponga in contrasto con il principio, più volte affermatodalla Corte di cassazione, secondo cui la tempestiva e integrale corresponsionedell’oblazione, anche successiva al passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, non determina né l’estinzione del reato né l’automatica caducazionedell’ordine di demolizione, essendo quest’ultimo revocabile solo per effetto delrilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Il ricorso richiama espressamente,a sostegno di tale affermazione, Cass., Sez.

III, sent. n. 1895 del 13 novembre2025, dep. 19 gennaio 2026, Rv. 289161-01, riportandone il principio di diritto erichiamando altresì le conformi Cass. n. 47128 del 2018, Rv. 274322-01; Cass. n.24665 del 2009, Rv. 244076-01; Cass. n. 3196 del 1999, Rv. 213009-01.In questo passaggio il ricorso muove una critica molto precisa alprovvedimento impugnato: il giudice dell’esecuzione avrebbe trattato lacontroversia amministrativa relativa agli oneri accessori e all’oblazione come seessa fosse, di per sé, idonea a paralizzare l’esecuzione della demolizione, mentrela giurisprudenza di legittimità richiamata dal Pubblico Ministero afferma chesoltanto il rilascio effettivo del permesso in sanatoria può incidere sull’ordinedemolitorio.

Ne consegue che la mera pendenza di un giudizio sulla quantificazioneeconomica delle somme dovute non sarebbe sufficiente a fondare la sospensionedell’ordine.In altri termini, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione abbiaanticipato effetti tipici del provvedimento sanante ad una fase in cui il titolo edilizioin sanatoria ancora non esiste e in cui vi è soltanto una lite amministrativa sugliimporti necessari al suo eventuale conseguimento.

L’assunto del PubblicoMinistero è quindi che l’ordinanza abbia erroneamente attribuito rilevanzaimpeditiva della demolizione ad una situazione giuridica che, secondo lagiurisprudenza citata, non possiede tale efficacia.

Il vizio di violazione di leggesostanziale si sostanzia nella falsa applicazione dei principi che regolano il rapportotra procedura di condono o sanatoria edilizia, pagamento dell’oblazione epersistenza dell’ordine di demolizione.

Il ricorso, infatti, insiste sul fatto chel’ordine di demolizione non viene meno né resta automaticamente sospeso per ilsolo fatto che sia in corso una contestazione amministrativa sul quantum deglioneri; esso può essere superato solo da un atto amministrativo definitivo epositivo, idoneo a legalizzare l’opera abusiva.2.3.

Accanto ai profili di violazione di legge, il ricorso denunciaespressamente un difetto e/o illogicità della motivazione.

Questo aspetto èsviluppato nel corpo dell’atto con l’affermazione che il giudice dell’esecuzioneavrebbe “rilevato, acriticamente, la mera pendenza presso il TAR di Bari di unprocedimento amministrativo promosso dal [OSCURATO:PERSONA]”, senza spiegare leragioni per cui tale procedimento fosse incompatibile con l’esecuzione dell’ordinedi demolizione.

Il ricorrente censura, quindi, non solo la conclusione cui èpervenuto il giudice, ma anche il modo in cui questa conclusione è stataargomentata: la motivazione sarebbe insufficiente, perché non esplicita il percorsologico-giuridico che collega il dato della pendenza del giudizio amministrativo alladecisione di sospendere l’ingiunzione; e sarebbe illogica, perché attribuisce a queldato un’efficacia sospensiva non coerente con i principi di diritto richiamati.Il ricorso insiste molto sul carattere acritico della motivazione.

Con taleespressione il Pubblico Ministero intende sostenere che il giudice dell’esecuzionenon avrebbe compiuto una vera valutazione dei documenti prodotti, né avrebbeverificato in termini concreti lo stato del procedimento amministrativo, il suooggetto effettivo, il suo prevedibile esito e la sua incidenza sul destino dell’ordinedemolitorio.

La motivazione, pertanto, sarebbe apparente o comunquegravemente lacunosa, in quanto si limiterebbe a registrare l’esistenza del ricorsoal TAR e a farne derivare la sospensione, senza passare attraverso i necessarisnodi argomentativi.

Ancora più specificamente, il Pubblico Ministero individual’illogicità del provvedimento nella sua stessa formula dispositiva, là dove l’ordinedi demolizione viene sospeso “fino a quando diventerà definitiva la decisioneamministrativa riguardante l’importo degli oneri accessori e dell’oblazione”.Secondo il ricorrente, proprio questa formula dimostra che il giudice nonha fatto applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in sede esecutiva, il giudice è tenuto ad esaminare i possibili esiti e itempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, deveverificare “a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali causeostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione dellaprocedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di unsuo rapido esaurimento”.

A sostegno di tale assunto il ricorso richiama Cass., Sez.III, n. 47263 del 25 settembre 2014, Russo, Rv. 261212-01 e Cass., Sez.

III, n.9145 del 1° luglio 2015, Manna, Rv. 266763-01.La censura motivazionale è, dunque, articolata in maniera strutturata.

IlPubblico Ministero non sostiene soltanto che la motivazione è breve o inadeguata,ma che essa è carente perché non affronta i parametri ritenuti decisivi dallagiurisprudenza: il prevedibile esito del procedimento amministrativo, lasussistenza di eventuali cause ostative, e soprattutto la rapidità con cui quelprocedimento potrebbe concludersi.

L’ordinanza impugnata, invece, sospendel’esecuzione fino alla definitività della decisione amministrativa, e quindi, secondoil ricorrente, assume una prospettiva temporalmente indeterminata eincompatibile con il principio per cui la sospensione può essere giustificata solo afronte di un procedimento di pronto esaurimento.3.

In data 13 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte hachiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio all’A.G. decidente.Secondo il P.G., il ricorso è fondato, atteso che il provvedimento non ha fattocorretta applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il giudicedell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine didemolizione delle opere abusive è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi diconclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibilerisultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suoaccoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che puòdeterminare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapidoesaurimento (ex multis, v.

Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen.,è fondato.2.

Al fine di meglio comprendere le ragioni dell’approdo cui è pervenutaquesta Corte è utile una sintetica ricognizione della vicenda processuale.Dinanzi al giudice dell’esecuzione, la difesa aveva prospettato chel’ingiunzione comunale a demolire non potesse essere eseguita nelle more delladefinizione del giudizio amministrativo concernente la misura del conguagliodovuto a titolo di oneri di costruzione e oblazione; ciò in quanto l’eventualerideterminazione in diminuzione di tali somme avrebbe reso più agevole – ocomunque attuale e concretamente esercitabile – il diritto del ricorrente aconseguire il permesso di costruire in sanatoria.Il tribunale ha ritenuto fondata questa prospettazione, attribuendo rilievodecisivo al rapporto di interferenza tra la demolizione immediata del manufatto ela persistente utilità della procedura di sanatoria, la quale, secondo l’impostazioneaccolta, non doveva essere frustrata prima che fosse definito in via definitiva ilcontenzioso sul quantum dovuto all’amministrazione.L’ordinanza, nella sua essenzialità, sembra muovere da una premessaimplicita: e cioè che la procedura amministrativa finalizzata al rilascio dellasanatoria non fosse da considerare definitivamente esaurita, ma ancora aperta esuscettibile di evoluzione in senso favorevole all’interessato, proprio perché lacontroversia pendente riguardava uno degli elementi economici necessari alperfezionamento del titolo.

In questa prospettiva il giudice non prende in esame,almeno espressamente, la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, né lapresenza di eventuali vincoli ostativi, né la natura del titolo invocato (accertamentodi conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 o diversa ipotesi di condonostraordinario).

L’ordinanza assume, piuttosto, che vi sia un interessegiuridicamente apprezzabile del ricorrente alla conservazione del bene sino alladefinizione del giudizio amministrativo, perché l’abbattimento immediatorenderebbe inutiliter data la decisione sul ricorso contro la quantificazione degliimporti dovuti.Il provvedimento non contiene una motivazione diffusa sul rapporto trapotere demolitorio e procedimento di sanatoria, né una ricognizione dellecondizioni che, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, consentono lasospensione dell’esecuzione della demolizione.

L’iter argomentativo è, perconverso, interamente incentrato su un giudizio di opportunità funzionale: se ilricorso amministrativo venisse accolto, il ricorrente si troverebbe a dover pagareimporti inferiori per la sanatoria; se, nelle more, le opere fossero demolite, il suointeresse a ottenere il titolo sarebbe irrimediabilmente sacrificato.

Da ciò il giudicefa discendere l’esigenza di una tutela conservativa fino alla stabilizzazionedefinitiva della decisione amministrativa.L’ordinanza, erroneamente, richiama un’ordinanza amministrativacomunale ex artt. 31 ss. d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi infatti di un ordine didemolizione di matrice penale in fase esecutiva emesso dal pubblico ministero.

Ilrichiamo alla “ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Barletta il 9 luglio2025” - che indurrebbe a ritenere che si tratti di un atto amministrativo comunalee non dell’ordine accessorio impartito dal giudice penale con sentenza di condanna– è dunque errata, donde trovano applicazione in materia i principigiurisprudenziali sulla sospensione della demolizione pronunciati dalla Cassazionein sede esecutiva, i quali riguardano tipicamente l’ordine giudiziale di demolizione.Del resto, il provvedimento in esame è stato emesso da un giudice penale, il qualeha ritenuto di poter incidere cautelativamente sull’efficacia della misurademolitoria in vista della definizione della vicenda amministrativa connessa allasanatoria.3.

Tanto premesso, il ricorso del P.M. è fondato.3.1.

Il primo profilo da esaminare attiene alla questione giuridica se la merapendenza del ricorso amministrativo sugli oneri può giustificare la sospensionedell’ingiunzione a demolire.

L’ordinanza assume che la mera pendenza del giudizioamministrativo sulla quantificazione degli oneri accessori e dell’oblazione siasufficiente a giustificare la sospensione, poiché l’eventuale riduzione degli importirenderebbe attuale la possibilità di conseguire il permesso in sanatoria.

Il PubblicoMinistero, invece, obietta che la mera pendenza del giudizio amministrativo non èdi per sé incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione e che,comunque, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché lo fosse nel caso concreto.La censura del P.M. deve ritenersi fondata.

La giurisprudenza di questaCorte è consolidata nel ritenere che l’ordine di demolizione delle opere abusive,emesso con sentenza passata in giudicato, può essere sospeso solo quando siaragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lassodi tempo verrà adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionaleinsanabilmente incompatibile con la demolizione.

Tale principio è espresso conchiarezza da Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, dep. 2026, Biondo, Rv. 289161 –01, nonché dai precedenti ivi richiamati, fra cui Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014,Russo, Rv. 261212 – 01 e Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763 -01.

La sentenza n. 1895/2026 è particolarmente pertinente perché ribadisce sia ilcriterio dell’imminenza temporale, sia l’esigenza che il giudice dell’esecuzionevaluti il prevedibile risultato dell’istanza e l’assenza di cause ostative.

L’ordinanzadel tribunale di Trani, invece, non compie alcuna di queste verifiche.

Non valuta laconcreta probabilità di rilascio del titolo; non accerta se vi siano cause ostativeurbanistiche, paesaggistiche, volumetriche o strutturali; non indica alcun dato dalquale inferire che il giudizio amministrativo sugli oneri sarebbe definito in tempibrevi.

Si limita a registrare l’esistenza del contenzioso amministrativo e a inferirneautomaticamente la necessità di sospendere la demolizione.

Sotto questo profilo,il ricorso coglie una evidente insufficienza argomentativa e un reale scostamentodalla giurisprudenza di legittimità.3.2.

Il secondo profilo attiene poi alla questione giuridica se la controversiasu oblazione e oneri concessori incida automaticamente sull’ordine di demolizione.L’ordinanza ritiene che la demolizione “vanificherebbe il diritto del ricorrente adottenere il permesso in sanatoria”, valorizzando il fatto che l’accoglimento delricorso amministrativo potrebbe ridurre le somme dovute.

Il ricorso del P.M.replica che, anche a voler ritenere decisiva la corretta quantificazionedell’oblazione, ciò non comporta né l’estinzione del reato né l’automaticacaducazione dell’ordine di demolizione, il quale può essere revocato solo a seguitodel rilascio del permesso di costruire in sanatoria.Anche questa censura è, ad avviso del Collegio, fondata.

Il principioinvocato dal P.M. è correttamente tratto dalla giurisprudenza di legittimità: la giàcitata Sez. 3, n. 1895/2026 ribadisce espressamente che il pagamento completoe tempestivo dell’oblazione, ove intervenga dopo il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna, non determina né l’estinzione del reato né l’automaticacaducazione dell’ordine di demolizione, che può essere revocato solo dopo ilrilascio del titolo sanante; nello stesso senso depongono Sez. 3, n. 47128 del19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274322 - 01, Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, P.m.in proc.

Murgia, Rv. 244076 - 01, nonché il più risalente arresto Sez. 3, n. 3196del 27/11/1998, Sacchetti, Rv. 213009 -

01. Si tratta di precedenti del tuttopertinenti rispetto al caso in esame, perché tutti insistono sul medesimo snodo: ladifferenza tra vicenda economica del condono/sanatoria e rilascio effettivo deltitolo amministrativo incompatibile con la demolizione.

L’ordinanza impugnata, alcontrario, attribuisce alla lite sugli oneri una capacità impeditiva della demolizioneche la giurisprudenza non le riconosce.

In particolare, il riferimento al “diritto delricorrente” ad ottenere il permesso in sanatoria è, tecnicamente, improprio: sinoal rilascio del titolo, esiste al più una posizione procedimentale o un’aspettativagiuridicamente protetta alla corretta definizione dell’istanza, non un diritto pienoal conseguimento della sanatoria.

La demolizione può essere incompatibile con unprovvedimento sanante imminente e probabile, ma non con la semplice pendenzadi una contestazione sul quantum degli oneri.3.3.

Il terzo profilo attiene alla verifica se l’ordinanza abbia correttamenteapplicato l’obbligo di scrutinio del giudice dell’esecuzione ex art. 666, cod. proc.pen.

Il Pubblico Ministero, come anticipato, censura il provvedimento anche perviolazione dell’art. 666 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell’esecuzionesi è limitato a recepire “sic et simpliciter” i pochi elementi contenuti nell’istanzadell’ingiunto, senza esplicitare le proprie valutazioni critiche sulla documentazioneprodotta.

Si tratta di doglianza coerente con il testo dell’ordinanza, cheeffettivamente non contiene alcun vero percorso di scrutinio istruttorio.Anche tale rilievo appare fondato.

La giurisprudenza di legittimità, come siricava dalla stessa sentenza n. 1895/2026, non esonera il giudice dell’esecuzioneda un controllo effettivo, che deve riguardare non solo l’astratta esistenza di unaprocedura amministrativa, ma anche il suo stato, i suoi esiti prevedibili, le possibilicause ostative e i tempi di definizione.

La sentenza n. 1895/2026 aggiunge chesull’istante grava quantomeno un onere di allegazione in ordine ai fatti dai qualidovrebbe desumersi la prossima definizione favorevole della procedura;correlativamente, il giudice è chiamato a misurarsi con tali allegazioni e a valutarlecriticamente.

Se, come nel caso in esame, la motivazione non dice nulla né suicontenuti della documentazione, né sulle sue ricadute prognostiche, la censura delP.M. investe un reale difetto strutturale del provvedimento.

È significativo chequesta stessa Corte, nel richiamato precedente del 2026, abbia ritenuto legittimoil diniego di sospensione in una vicenda nella quale, pur esistendo atti comunalifavorevoli alla sanabilità e attestazioni sull’insussistenza di ragioni ostative, lamancanza del rilascio effettivo del titolo e il lungo protrarsi dell’inerziaamministrativa impedivano di formulare una prognosi positiva su una definizioneravvicinata.

Se tale è il parametro applicato in presenza di elementi molto piùconsistenti di quelli esposti nell’ordinanza del tribunale di Trani, risulta ancor piùevidente l’insufficienza del ragionamento qui sviluppato.3.4.

Il quarto profilo attiene alla verifica se la sospensione “fino alladecisione amministrativa definitiva” sia compatibile con la giurisprudenza.L’ordinanza sospende la demolizione fino a quando diventerà definitiva la decisioneamministrativa riguardante l’importo degli oneri accessori e dell’oblazione.

Ilricorso del P.M. coglie in questa clausola il sintomo più evidente dell’errore didiritto: il giudice dell’esecuzione non àncora la sospensione ad una verifica dirapido esaurimento della procedura, ma al passaggio in via definitiva di unadecisione amministrativa, con un orizzonte potenzialmente molto lungo eindeterminato.La doglianza è, ad avviso del Collegio, fondata.

I precedenti (Cass. n.47263/2014, Russo; Cass. n. 9145/2015, Manna), richiamati dal P.M. e confermatidalla citata sentenza n. 1895/2026, richiedono espressamente che la sospensionesia giustificata solo nel caso di rapida definizione del procedimento amministrativo.Tale ultima sentenza ribadisce che il giudice deve verificare “la durata necessariaper la definizione della procedura”, e che solo un suo “rapido esaurimento” puòdeterminare la sospensione dell’esecuzione.

Pertanto, la formula usatanell’ordinanza – fino alla decisione amministrativa definitiva – non è in linea con ilparametro giurisprudenziale, perché non contiene alcuna prognosi temporaleconcreta e anzi tende a cristallizzare una sospensione a tempo potenzialmenteindeterminato.

I precedenti richiamati nel ricorso, dunque, colgono nel segno.

Essinon sono evocati in modo ornamentale, ma corrispondono esattamente allaquestione controversa: quali controlli deve svolgere il giudice dell’esecuzioneprima di sospendere l’ordine di demolizione? La risposta, costante, è: esitiprevedibili, ostacoli, tempi.

Tutto ciò manca nell’ordinanza impugnata.3.5.

L’orientamento richiamato dal P.M. trova, peraltro, ulteriore confermain altri arresti recenti.Si è affermato, infatti, che la corresponsione, integrale e nei termini, dellasomma stabilita a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio, nondetermina, ove sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, né l'estinzione delreato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essererevocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (Nella fattispeciela Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della leggen. 47 del 1985, in conseguenza del pagamento dell'oblazione, non si deve tenerconto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio dellasospensione condizionale della pena: Sez. 3, n. 47128 del 19/04/2018, Rv.274322 - 01).

Parimenti rilevante è Sez. 3, n. 17825 del 29/02/2024, Pellerito,non mass., che insiste sul dovere del giudice di verificare, in caso di istanza disanatoria, la legittimazione del richiedente, la procedibilità e proponibilità delladomanda, l’assenza di cause ostative, l’eventuale presenza di provvedimentiamministrativi incompatibili con la demolizione e, in ipotesi di titolo rilasciato, lalegittimità effettiva del titolo stesso.

Anche questo precedente è importante,perché mostra come il controllo del giudice dell’esecuzione debba essere ben piùarticolato del mero rilievo della pendenza di un ricorso sugli oneri.3.6.

Quanto alla disciplina normativa, il quadro resta quello degli artt. 31 e36 del d.P.R. n. 380 del 2001: l’art. 31 prevede l’ingiunzione a demolire el’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza; l’art. 36 disciplina l’accertamentodi conformità, che richiede la doppia conformità e subordina il rilascio dellasanatoria al pagamento del contributo dovuto.

Ma il combinato disposto di talinorme non autorizza a ritenere che la sola contestazione del quantum degli oneriparalizzi l’esecuzione demolitoria, se manca una seria verifica sulla concreta eprossima sanabilità dell’opera.3.7.

Anche la giurisprudenza amministrativa, pur muovendo da undifferente angolo visuale, conferma l’erroneità dell’ordinanza impugnata.Il Consiglio di Stato (Cons.

Stato, sentenza 11 luglio 2025, n. 6074), haribadito che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospendetemporaneamente gli effetti esecutivi dell’ordinanza di demolizione, ma non laannulla né la rende inefficace; in caso di rigetto, l’ordinanza riacquista efficaciasenza bisogno di un nuovo atto.

Pur trattandosi di rapporto tra domanda disanatoria e ordinanza amministrativa di demolizione, il principio è utile qui perchédimostra che anche il giudice amministrativo distingue nettamente tra effettosospensivo provvisorio del procedimento di sanatoria e caducazione dell’ordinerepressivo, che non si produce automaticamente.Questo precedente del Giudice amministrativo non coincide perfettamentecon il caso in esame, che attiene alla sospensione in sede esecutiva penale, ma ècomunque pertinente sul piano sistematico.

Esso, infatti, conferma due ideefondamentali: primo, che l’istanza di sanatoria non neutralizza di per sé il poteredemolitorio; secondo, che la relazione tra procedimento sanante e ordine didemolizione è governata da criteri di temporaneità e reversibilità, non da unaparalisi sine die.

Proprio in questo senso, il principio espresso dal Consiglio di Statorafforza, piuttosto che indebolire, la tesi del P.M. secondo cui l’ordinanzaimpugnata ha sospeso in modo troppo ampio e indeterminato.3.8.

Quanto ai riferimenti sovranazionali, la giurisprudenza CEDU èrilevante soprattutto per la natura non punitiva ma ripristinatoria dell’ordine didemolizione.La decisione (Corte EDU, Longo c.

Italia, 12 settembre 2024) è utile epertinente perché ha ritenuto che l’ordine di demolizione, sebbene emesso dalgiudice penale, abbia uno scopo ripristinatorio e non integri una “pena” ai sensidell’art. 7 CEDU; inoltre, la Corte ha escluso che la protrazione nel tempo rendadi per sé sproporzionata la misura, sottolineando la necessità di garantirel’effettività delle regole edilizie e di scoraggiare ulteriori trasgressioni.Il caso Longo non coincide con quello odierno, poiché verteva anche sullapretesa prescrizione dell’ordine di demolizione, ma è sistematicamente pertinentenel confermare che la demolizione non è una sanzione penale in sensoconvenzionale e mantiene una forte connotazione ripristinatoria, che non puòessere facilmente paralizzata dalla sola pendenza di vicende amministrative nonconclusive.3.9.

Questa Corte ha fatto applicazione coerente di tali principi.

Si è infattiaffermato (Sez. 3, n. 870 del 14/12/2023, dep. 2024, Velluso ed altro, non mass.),che l’ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria e non sanzionatoria, èpronunciato dal giudice penale in funzione di supplenza dell’autoritàamministrativa e deve essere eseguito, salva incompatibilità con sopravvenutiprovvedimenti amministrativi effettivamente idonei a sanare l’abuso o a mutarneil regime giuridico.

Anche questo arresto conferma l’idea di fondo che l’ordinedemolitorio non cede dinanzi a qualunque pendenza amministrativa, ma solo asituazioni realmente incompatibili con esso.4.

L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Trani in funzione di giudice dell’esecuzione, il qualesi atterrà ai principi affermati da questa Corte e richiamati ai §§ 3.1 –

3.4. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1966avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunale di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoannullarsi il provvedimento impugnato con rinvio all’A.G. decidente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, il Tribunale di Trani sospendeval'ingiunzione alla demolizione emessa dal pubblico ministero (non dal Comune diBarletta, come erroneamente indicato nell’ordinanza), in data 9 luglio 2025,avente ad oggetto opere edilizie abusive realizzate in Barletta, via Foggia km742+550, consistenti, secondo la descrizione riportata nel provvedimento, in “45box in lamiera zincata e copertura con manto stabilizzato e cocciame”, disponendoche tale sospensione avrebbe dovuto avere efficacia “fino a quando diventeràdefinitiva la decisione amministrativa riguardante l'importo degli oneri accessori edell'oblazione”.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani deducendo, quale unicomotivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 666, cod. proc. pen. ed ilcorrelato vizio di difetto e/o illogicità della motivazione.2.1. In sintesi, il primo nucleo della censura riguarda la dedotta violazionedell’art. 666 cod. proc. pen., norma che disciplina il procedimento di esecuzione eche, nel suo sesto comma, consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanzaemessa all’esito dell’incidente di esecuzione. Il Pubblico Ministero non si limita arichiamare tale disposizione come fondamento dell’impugnazione, ma la assumeanche come parametro violato dal giudice dell’esecuzione, sostenendo che questiavrebbe deciso l’istanza di sospensione senza svolgere il necessario scrutiniocritico dei presupposti fattuali e giuridici posti a base della richiestadell’interessato. Più precisamente, il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione,“erroneamente decidendo sull’istanza di sospensione dell’ingiunzione didemolizione ha, sic et simpliciter, richiamato i pochi elementi contenuti nell’istanzaformulata dall’ingiunto, [OSCURATO:PERSONA], omettendo di illustrare quali siano statele valutazioni critiche della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza”.In questa prospettiva, la doglianza del Pubblico Ministero è che l’ordinanzaimpugnata abbia esercitato il potere decisorio in modo meramente adesivo rispettoall’istanza difensiva, senza sviluppare quel percorso valutativo autonomo che l’art.666 cod. proc. pen. postula in capo al giudice dell’esecuzione. Tale censura, percome è costruita, non si esaurisce in una critica alla sinteticità del provvedimento,ma assume una portata più ampia: il Pubblico Ministero sostiene che il giudiceavrebbe omesso di verificare se la mera pendenza del ricorso amministrativodinanzi al TAR di Bari, promosso contro la determinazione comunale degli oneriaccessori e dell’oblazione, fosse realmente idonea a giustificare la sospensionedell’ordine di demolizione. La violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. viene dunqueprospettata come violazione del modello legale di decisione in sede esecutiva: ilgiudice avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, esaminare criticamente ladocumentazione, valutare la reale consistenza del procedimento amministrativopendente, apprezzarne gli effetti possibili e la compatibilità con l’esecuzionedell’ordine demolitorio, e solo all’esito di tale verifica assumere una decisione.Invece, sempre secondo il ricorso, egli si sarebbe limitato a registrare la pendenzadel giudizio amministrativo, elevandola automaticamente a ragione sufficiente persospendere la demolizione.2.2. Il ricorso sviluppa poi un secondo versante della violazione di legge,che può essere qualificato come profilo di erronea applicazione della disciplinasostanziale in materia di abuso edilizio e di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] che l’ordinanza si ponga in contrasto con il principio, più volte affermatodalla Corte di cassazione, secondo cui la tempestiva e integrale corresponsionedell’oblazione, anche successiva al passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, non determina né l’estinzione del reato né l’automatica caducazionedell’ordine di demolizione, essendo quest’ultimo revocabile solo per effetto delrilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il ricorso richiama espressamente,a sostegno di tale affermazione, Cass., Sez. III, sent. n. 1895 del 13 novembre2025, dep. 19 gennaio 2026, Rv. 289161-01, riportandone il principio di diritto erichiamando altresì le conformi Cass. n. 47128 del 2018, Rv. 274322-01; Cass. n.24665 del 2009, Rv. 244076-01; Cass. n. 3196 del 1999, Rv. 213009-01.In questo passaggio il ricorso muove una critica molto precisa alprovvedimento impugnato: il giudice dell’esecuzione avrebbe trattato lacontroversia amministrativa relativa agli oneri accessori e all’oblazione come seessa fosse, di per sé, idonea a paralizzare l’esecuzione della demolizione, mentrela giurisprudenza di legittimità richiamata dal Pubblico Ministero afferma chesoltanto il rilascio effettivo del permesso in sanatoria può incidere sull’ordinedemolitorio. Ne consegue che la mera pendenza di un giudizio sulla quantificazioneeconomica delle somme dovute non sarebbe sufficiente a fondare la sospensionedell’ordine.In altri termini, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione abbiaanticipato effetti tipici del provvedimento sanante ad una fase in cui il titolo edilizioin sanatoria ancora non esiste e in cui vi è soltanto una lite amministrativa sugliimporti necessari al suo eventuale conseguimento. L’assunto del PubblicoMinistero è quindi che l’ordinanza abbia erroneamente attribuito rilevanzaimpeditiva della demolizione ad una situazione giuridica che, secondo lagiurisprudenza citata, non possiede tale efficacia. Il vizio di violazione di leggesostanziale si sostanzia nella falsa applicazione dei principi che regolano il rapportotra procedura di condono o sanatoria edilizia, pagamento dell’oblazione epersistenza dell’ordine di demolizione. Il ricorso, infatti, insiste sul fatto chel’ordine di demolizione non viene meno né resta automaticamente sospeso per ilsolo fatto che sia in corso una contestazione amministrativa sul quantum deglioneri; esso può essere superato solo da un atto amministrativo definitivo epositivo, idoneo a legalizzare l’opera abusiva.2.3. Accanto ai profili di violazione di legge, il ricorso denunciaespressamente un difetto e/o illogicità della motivazione. Questo aspetto èsviluppato nel corpo dell’atto con l’affermazione che il giudice dell’esecuzioneavrebbe “rilevato, acriticamente, la mera pendenza presso il TAR di Bari di unprocedimento amministrativo promosso dal [OSCURATO:PERSONA]”, senza spiegare leragioni per cui tale procedimento fosse incompatibile con l’esecuzione dell’ordinedi demolizione. Il ricorrente censura, quindi, non solo la conclusione cui èpervenuto il giudice, ma anche il modo in cui questa conclusione è stataargomentata: la motivazione sarebbe insufficiente, perché non esplicita il percorsologico-giuridico che collega il dato della pendenza del giudizio amministrativo alladecisione di sospendere l’ingiunzione; e sarebbe illogica, perché attribuisce a queldato un’efficacia sospensiva non coerente con i principi di diritto richiamati.Il ricorso insiste molto sul carattere acritico della motivazione. Con taleespressione il Pubblico Ministero intende sostenere che il giudice dell’esecuzionenon avrebbe compiuto una vera valutazione dei documenti prodotti, né avrebbeverificato in termini concreti lo stato del procedimento amministrativo, il suooggetto effettivo, il suo prevedibile esito e la sua incidenza sul destino dell’ordinedemolitorio. La motivazione, pertanto, sarebbe apparente o comunquegravemente lacunosa, in quanto si limiterebbe a registrare l’esistenza del ricorsoal TAR e a farne derivare la sospensione, senza passare attraverso i necessarisnodi argomentativi. Ancora più specificamente, il Pubblico Ministero individual’illogicità del provvedimento nella sua stessa formula dispositiva, là dove l’ordinedi demolizione viene sospeso “fino a quando diventerà definitiva la decisioneamministrativa riguardante l’importo degli oneri accessori e dell’oblazione”.Secondo il ricorrente, proprio questa formula dimostra che il giudice nonha fatto applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in sede esecutiva, il giudice è tenuto ad esaminare i possibili esiti e itempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, deveverificare “a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali causeostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione dellaprocedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di unsuo rapido esaurimento”. A sostegno di tale assunto il ricorso richiama Cass., Sez.III, n. 47263 del 25 settembre 2014, Russo, Rv. 261212-01 e Cass., Sez. III, n.9145 del 1° luglio 2015, Manna, Rv. 266763-01.La censura motivazionale è, dunque, articolata in maniera strutturata. IlPubblico Ministero non sostiene soltanto che la motivazione è breve o inadeguata,ma che essa è carente perché non affronta i parametri ritenuti decisivi dallagiurisprudenza: il prevedibile esito del procedimento amministrativo, lasussistenza di eventuali cause ostative, e soprattutto la rapidità con cui quelprocedimento potrebbe concludersi. L’ordinanza impugnata, invece, sospendel’esecuzione fino alla definitività della decisione amministrativa, e quindi, secondoil ricorrente, assume una prospettiva temporalmente indeterminata eincompatibile con il principio per cui la sospensione può essere giustificata solo afronte di un procedimento di pronto esaurimento.3. In data 13 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte hachiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio all’A.G. decidente.Secondo il P.G., il ricorso è fondato, atteso che il provvedimento non ha fattocorretta applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il giudicedell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine didemolizione delle opere abusive è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi diconclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibilerisultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suoaccoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che puòdeterminare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapidoesaurimento (ex multis, v. Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen.,è fondato.2. Al fine di meglio comprendere le ragioni dell’approdo cui è pervenutaquesta Corte è utile una sintetica ricognizione della vicenda processuale.Dinanzi al giudice dell’esecuzione, la difesa aveva prospettato chel’ingiunzione comunale a demolire non potesse essere eseguita nelle more delladefinizione del giudizio amministrativo concernente la misura del conguagliodovuto a titolo di oneri di costruzione e oblazione; ciò in quanto l’eventualerideterminazione in diminuzione di tali somme avrebbe reso più agevole – ocomunque attuale e concretamente esercitabile – il diritto del ricorrente aconseguire il permesso di costruire in sanatoria.Il tribunale ha ritenuto fondata questa prospettazione, attribuendo rilievodecisivo al rapporto di interferenza tra la demolizione immediata del manufatto ela persistente utilità della procedura di sanatoria, la quale, secondo l’impostazioneaccolta, non doveva essere frustrata prima che fosse definito in via definitiva ilcontenzioso sul quantum dovuto all’amministrazione.L’ordinanza, nella sua essenzialità, sembra muovere da una premessaimplicita: e cioè che la procedura amministrativa finalizzata al rilascio dellasanatoria non fosse da considerare definitivamente esaurita, ma ancora aperta esuscettibile di evoluzione in senso favorevole all’interessato, proprio perché lacontroversia pendente riguardava uno degli elementi economici necessari alperfezionamento del titolo. In questa prospettiva il giudice non prende in esame,almeno espressamente, la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, né lapresenza di eventuali vincoli ostativi, né la natura del titolo invocato (accertamentodi conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 o diversa ipotesi di condonostraordinario). L’ordinanza assume, piuttosto, che vi sia un interessegiuridicamente apprezzabile del ricorrente alla conservazione del bene sino alladefinizione del giudizio amministrativo, perché l’abbattimento immediatorenderebbe inutiliter data la decisione sul ricorso contro la quantificazione degliimporti dovuti.Il provvedimento non contiene una motivazione diffusa sul rapporto trapotere demolitorio e procedimento di sanatoria, né una ricognizione dellecondizioni che, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, consentono lasospensione dell’esecuzione della demolizione. L’iter argomentativo è, perconverso, interamente incentrato su un giudizio di opportunità funzionale: se ilricorso amministrativo venisse accolto, il ricorrente si troverebbe a dover pagareimporti inferiori per la sanatoria; se, nelle more, le opere fossero demolite, il suointeresse a ottenere il titolo sarebbe irrimediabilmente sacrificato. Da ciò il giudicefa discendere l’esigenza di una tutela conservativa fino alla stabilizzazionedefinitiva della decisione amministrativa.L’ordinanza, erroneamente, richiama un’ordinanza amministrativacomunale ex artt. 31 ss. d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi infatti di un ordine didemolizione di matrice penale in fase esecutiva emesso dal pubblico ministero. Ilrichiamo alla “ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Barletta il 9 luglio2025” - che indurrebbe a ritenere che si tratti di un atto amministrativo comunalee non dell’ordine accessorio impartito dal giudice penale con sentenza di condanna– è dunque errata, donde trovano applicazione in materia i principigiurisprudenziali sulla sospensione della demolizione pronunciati dalla Cassazionein sede esecutiva, i quali riguardano tipicamente l’ordine giudiziale di demolizione.Del resto, il provvedimento in esame è stato emesso da un giudice penale, il qualeha ritenuto di poter incidere cautelativamente sull’efficacia della misurademolitoria in vista della definizione della vicenda amministrativa connessa allasanatoria.3. Tanto premesso, il ricorso del P.M. è fondato.3.1. Il primo profilo da esaminare attiene alla questione giuridica se la merapendenza del ricorso amministrativo sugli oneri può giustificare la sospensionedell’ingiunzione a demolire. L’ordinanza assume che la mera pendenza del giudizioamministrativo sulla quantificazione degli oneri accessori e dell’oblazione siasufficiente a giustificare la sospensione, poiché l’eventuale riduzione degli importirenderebbe attuale la possibilità di conseguire il permesso in sanatoria. Il PubblicoMinistero, invece, obietta che la mera pendenza del giudizio amministrativo non èdi per sé incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione e che,comunque, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché lo fosse nel caso concreto.La censura del P.M. deve ritenersi fondata. La giurisprudenza di questaCorte è consolidata nel ritenere che l’ordine di demolizione delle opere abusive,emesso con sentenza passata in giudicato, può essere sospeso solo quando siaragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lassodi tempo verrà adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionaleinsanabilmente incompatibile con la demolizione. Tale principio è espresso conchiarezza da Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, dep. 2026, Biondo, Rv. 289161 –01, nonché dai precedenti ivi richiamati, fra cui Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014,Russo, Rv. 261212 – 01 e Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763 -01. La sentenza n. 1895/2026 è particolarmente pertinente perché ribadisce sia ilcriterio dell’imminenza temporale, sia l’esigenza che il giudice dell’esecuzionevaluti il prevedibile risultato dell’istanza e l’assenza di cause ostative. L’ordinanzadel tribunale di Trani, invece, non compie alcuna di queste verifiche. Non valuta laconcreta probabilità di rilascio del titolo; non accerta se vi siano cause ostativeurbanistiche, paesaggistiche, volumetriche o strutturali; non indica alcun dato dalquale inferire che il giudizio amministrativo sugli oneri sarebbe definito in tempibrevi. Si limita a registrare l’esistenza del contenzioso amministrativo e a inferirneautomaticamente la necessità di sospendere la demolizione. Sotto questo profilo,il ricorso coglie una evidente insufficienza argomentativa e un reale scostamentodalla giurisprudenza di legittimità.3.2. Il secondo profilo attiene poi alla questione giuridica se la controversiasu oblazione e oneri concessori incida automaticamente sull’ordine di demolizione.L’ordinanza ritiene che la demolizione “vanificherebbe il diritto del ricorrente adottenere il permesso in sanatoria”, valorizzando il fatto che l’accoglimento delricorso amministrativo potrebbe ridurre le somme dovute. Il ricorso del P.M.replica che, anche a voler ritenere decisiva la corretta quantificazionedell’oblazione, ciò non comporta né l’estinzione del reato né l’automaticacaducazione dell’ordine di demolizione, il quale può essere revocato solo a seguitodel rilascio del permesso di costruire in sanatoria.Anche questa censura è, ad avviso del Collegio, fondata. Il principioinvocato dal P.M. è correttamente tratto dalla giurisprudenza di legittimità: la giàcitata Sez. 3, n. 1895/2026 ribadisce espressamente che il pagamento completoe tempestivo dell’oblazione, ove intervenga dopo il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna, non determina né l’estinzione del reato né l’automaticacaducazione dell’ordine di demolizione, che può essere revocato solo dopo ilrilascio del titolo sanante; nello stesso senso depongono Sez. 3, n. 47128 del19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274322 - 01, Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, P.m.in proc. Murgia, Rv. 244076 - 01, nonché il più risalente arresto Sez. 3, n. 3196del 27/11/1998, Sacchetti, Rv. 213009 - 01. Si tratta di precedenti del tuttopertinenti rispetto al caso in esame, perché tutti insistono sul medesimo snodo: ladifferenza tra vicenda economica del condono/sanatoria e rilascio effettivo deltitolo amministrativo incompatibile con la demolizione. L’ordinanza impugnata, alcontrario, attribuisce alla lite sugli oneri una capacità impeditiva della demolizioneche la giurisprudenza non le riconosce. In particolare, il riferimento al “diritto delricorrente” ad ottenere il permesso in sanatoria è, tecnicamente, improprio: sinoal rilascio del titolo, esiste al più una posizione procedimentale o un’aspettativagiuridicamente protetta alla corretta definizione dell’istanza, non un diritto pienoal conseguimento della sanatoria. La demolizione può essere incompatibile con unprovvedimento sanante imminente e probabile, ma non con la semplice pendenzadi una contestazione sul quantum degli oneri.3.3. Il terzo profilo attiene alla verifica se l’ordinanza abbia correttamenteapplicato l’obbligo di scrutinio del giudice dell’esecuzione ex art. 666, cod. proc.pen. Il Pubblico Ministero, come anticipato, censura il provvedimento anche perviolazione dell’art. 666 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell’esecuzionesi è limitato a recepire “sic et simpliciter” i pochi elementi contenuti nell’istanzadell’ingiunto, senza esplicitare le proprie valutazioni critiche sulla documentazioneprodotta. Si tratta di doglianza coerente con il testo dell’ordinanza, cheeffettivamente non contiene alcun vero percorso di scrutinio istruttorio.Anche tale rilievo appare fondato. La giurisprudenza di legittimità, come siricava dalla stessa sentenza n. 1895/2026, non esonera il giudice dell’esecuzioneda un controllo effettivo, che deve riguardare non solo l’astratta esistenza di unaprocedura amministrativa, ma anche il suo stato, i suoi esiti prevedibili, le possibilicause ostative e i tempi di definizione. La sentenza n. 1895/2026 aggiunge chesull’istante grava quantomeno un onere di allegazione in ordine ai fatti dai qualidovrebbe desumersi la prossima definizione favorevole della procedura;correlativamente, il giudice è chiamato a misurarsi con tali allegazioni e a valutarlecriticamente. Se, come nel caso in esame, la motivazione non dice nulla né suicontenuti della documentazione, né sulle sue ricadute prognostiche, la censura delP.M. investe un reale difetto strutturale del provvedimento. È significativo chequesta stessa Corte, nel richiamato precedente del 2026, abbia ritenuto legittimoil diniego di sospensione in una vicenda nella quale, pur esistendo atti comunalifavorevoli alla sanabilità e attestazioni sull’insussistenza di ragioni ostative, lamancanza del rilascio effettivo del titolo e il lungo protrarsi dell’inerziaamministrativa impedivano di formulare una prognosi positiva su una definizioneravvicinata. Se tale è il parametro applicato in presenza di elementi molto piùconsistenti di quelli esposti nell’ordinanza del tribunale di Trani, risulta ancor piùevidente l’insufficienza del ragionamento qui sviluppato.3.4. Il quarto profilo attiene alla verifica se la sospensione “fino alladecisione amministrativa definitiva” sia compatibile con la giurisprudenza.L’ordinanza sospende la demolizione fino a quando diventerà definitiva la decisioneamministrativa riguardante l’importo degli oneri accessori e dell’oblazione. Ilricorso del P.M. coglie in questa clausola il sintomo più evidente dell’errore didiritto: il giudice dell’esecuzione non àncora la sospensione ad una verifica dirapido esaurimento della procedura, ma al passaggio in via definitiva di unadecisione amministrativa, con un orizzonte potenzialmente molto lungo eindeterminato.La doglianza è, ad avviso del Collegio, fondata. I precedenti (Cass. n.47263/2014, Russo; Cass. n. 9145/2015, Manna), richiamati dal P.M. e confermatidalla citata sentenza n. 1895/2026, richiedono espressamente che la sospensionesia giustificata solo nel caso di rapida definizione del procedimento amministrativo.Tale ultima sentenza ribadisce che il giudice deve verificare “la durata necessariaper la definizione della procedura”, e che solo un suo “rapido esaurimento” puòdeterminare la sospensione dell’esecuzione. Pertanto, la formula usatanell’ordinanza – fino alla decisione amministrativa definitiva – non è in linea con ilparametro giurisprudenziale, perché non contiene alcuna prognosi temporaleconcreta e anzi tende a cristallizzare una sospensione a tempo potenzialmenteindeterminato. I precedenti richiamati nel ricorso, dunque, colgono nel segno. Essinon sono evocati in modo ornamentale, ma corrispondono esattamente allaquestione controversa: quali controlli deve svolgere il giudice dell’esecuzioneprima di sospendere l’ordine di demolizione? La risposta, costante, è: esitiprevedibili, ostacoli, tempi. Tutto ciò manca nell’ordinanza impugnata.3.5. L’orientamento richiamato dal P.M. trova, peraltro, ulteriore confermain altri arresti recenti.Si è affermato, infatti, che la corresponsione, integrale e nei termini, dellasomma stabilita a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio, nondetermina, ove sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, né l'estinzione delreato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essererevocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (Nella fattispeciela Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della leggen. 47 del 1985, in conseguenza del pagamento dell'oblazione, non si deve tenerconto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio dellasospensione condizionale della pena: Sez. 3, n. 47128 del 19/04/2018, Rv.274322 - 01). Parimenti rilevante è Sez. 3, n. 17825 del 29/02/2024, Pellerito,non mass., che insiste sul dovere del giudice di verificare, in caso di istanza disanatoria, la legittimazione del richiedente, la procedibilità e proponibilità delladomanda, l’assenza di cause ostative, l’eventuale presenza di provvedimentiamministrativi incompatibili con la demolizione e, in ipotesi di titolo rilasciato, lalegittimità effettiva del titolo stesso. Anche questo precedente è importante,perché mostra come il controllo del giudice dell’esecuzione debba essere ben piùarticolato del mero rilievo della pendenza di un ricorso sugli oneri.3.6. Quanto alla disciplina normativa, il quadro resta quello degli artt. 31 e36 del d.P.R. n. 380 del 2001: l’art. 31 prevede l’ingiunzione a demolire el’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza; l’art. 36 disciplina l’accertamentodi conformità, che richiede la doppia conformità e subordina il rilascio dellasanatoria al pagamento del contributo dovuto. Ma il combinato disposto di talinorme non autorizza a ritenere che la sola contestazione del quantum degli oneriparalizzi l’esecuzione demolitoria, se manca una seria verifica sulla concreta eprossima sanabilità dell’opera.3.7. Anche la giurisprudenza amministrativa, pur muovendo da undifferente angolo visuale, conferma l’erroneità dell’ordinanza impugnata.Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sentenza 11 luglio 2025, n. 6074), haribadito che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospendetemporaneamente gli effetti esecutivi dell’ordinanza di demolizione, ma non laannulla né la rende inefficace; in caso di rigetto, l’ordinanza riacquista efficaciasenza bisogno di un nuovo atto. Pur trattandosi di rapporto tra domanda disanatoria e ordinanza amministrativa di demolizione, il principio è utile qui perchédimostra che anche il giudice amministrativo distingue nettamente tra effettosospensivo provvisorio del procedimento di sanatoria e caducazione dell’ordinerepressivo, che non si produce automaticamente.Questo precedente del Giudice amministrativo non coincide perfettamentecon il caso in esame, che attiene alla sospensione in sede esecutiva penale, ma ècomunque pertinente sul piano sistematico. Esso, infatti, conferma due ideefondamentali: primo, che l’istanza di sanatoria non neutralizza di per sé il poteredemolitorio; secondo, che la relazione tra procedimento sanante e ordine didemolizione è governata da criteri di temporaneità e reversibilità, non da unaparalisi sine die. Proprio in questo senso, il principio espresso dal Consiglio di Statorafforza, piuttosto che indebolire, la tesi del P.M. secondo cui l’ordinanzaimpugnata ha sospeso in modo troppo ampio e indeterminato.3.8. Quanto ai riferimenti sovranazionali, la giurisprudenza CEDU èrilevante soprattutto per la natura non punitiva ma ripristinatoria dell’ordine didemolizione.La decisione (Corte EDU, Longo c. Italia, 12 settembre 2024) è utile epertinente perché ha ritenuto che l’ordine di demolizione, sebbene emesso dalgiudice penale, abbia uno scopo ripristinatorio e non integri una “pena” ai sensidell’art. 7 CEDU; inoltre, la Corte ha escluso che la protrazione nel tempo rendadi per sé sproporzionata la misura, sottolineando la necessità di garantirel’effettività delle regole edilizie e di scoraggiare ulteriori trasgressioni.Il caso Longo non coincide con quello odierno, poiché verteva anche sullapretesa prescrizione dell’ordine di demolizione, ma è sistematicamente pertinentenel confermare che la demolizione non è una sanzione penale in sensoconvenzionale e mantiene una forte connotazione ripristinatoria, che non puòessere facilmente paralizzata dalla sola pendenza di vicende amministrative nonconclusive.3.9. Questa Corte ha fatto applicazione coerente di tali principi. Si è infattiaffermato (Sez. 3, n. 870 del 14/12/2023, dep. 2024, Velluso ed altro, non mass.),che l’ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria e non sanzionatoria, èpronunciato dal giudice penale in funzione di supplenza dell’autoritàamministrativa e deve essere eseguito, salva incompatibilità con sopravvenutiprovvedimenti amministrativi effettivamente idonei a sanare l’abuso o a mutarneil regime giuridico. Anche questo arresto conferma l’idea di fondo che l’ordinedemolitorio non cede dinanzi a qualunque pendenza amministrativa, ma solo asituazioni realmente incompatibili con esso.4. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Trani in funzione di giudice dell’esecuzione, il qualesi atterrà ai principi affermati da questa Corte e richiamati ai §§ 3.1 – 3.4. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris