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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 38253/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma perché tardivo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'IKHUMI a messo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 co. 1 lett. a) e co 1 bis cod. proc. pen.

Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale che ha ritenuto tardivo il ricorso, non ha tenuto conto del dettato di cui all'art. 585 co. 1 bis cod. proc. nella parte in cui prevede che "i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza".

Nel caso in esame all'udienza del 4 ottobre 2022 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato e tale status è perdurato fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, pertanto, il termine finale era da individuarsi nel giorno 11 aprile 2024 e non nel 27 marzo 2024.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, nel rilevare la tardività dell'appello, non ha tenuto conto della previsione di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

Detto termine non è stato computato dalla Corte territoriale che nel dichiarare tardivo il ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato in data 9 aprile 2024 ha calcolato solo quindici giorni dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione in esito all'udienza del 12 marzo 2024, ritenendo dunque la scadenza maturata il 27 marzo 2024 piuttosto che aprile 2024. 3.Per completezza va detto che non rileva il fatto l'appello sia stato proposto avverso una sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da íntendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, rendendo così irrilevante il fatto che lo stesso sia stato indicato come assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208 - 01).

Tale principio, invero, non opera nella fattispecie in esame in quanto la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza delle disposizioni relative all'assenza nella formulazíone precedente all'entrata in vigore della cd [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, con riguardo alle disposizioní sull'assenza aventi contenuto innovativo (quale l'art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen che è stato inserito dall'art. 23 comma 1 lett. b) del dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 ed è entrato in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art 99.bis del medesímo decreto, come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella

I. 30 dicembre 2022 n. 199), l'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha previsto una specifica disciplina transitoria.

In particolare l'art. 89, al comma 1, dispone che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguíre con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioní di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti.

Per quanto qui rileva, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'art. 89 cit, prevede che nei casí in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncía della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vígore della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, a partire dal 31.12.2022, secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 ("Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice dí procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto). 5.- Nel caso in esame, come sí ricava dagli atti a disposizione dí questa Corte il processo è stato definito con sentenza del 12 marzo 2024 mentre la dichíarazione di assenza, come pure la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato è avvenuta del 4 ottobre 2022.

Da quanto detto discende che nel caso in esame non avrebbe trovato applicazione neppure l'art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen, in quanto la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], ma trova, invece, immediata applicazione la disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata dopo l'entrata in vigore c.d. [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma perché tardivo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'IKHUMI a messo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 co. 1 lett. a) e co 1 bis cod. proc. pen. Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale che ha ritenuto tardivo il ricorso, non ha tenuto conto del dettato di cui all'art. 585 co. 1 bis cod. proc. nella parte in cui prevede che "i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza". Nel caso in esame all'udienza del 4 ottobre 2022 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato e tale status è perdurato fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, pertanto, il termine finale era da individuarsi nel giorno 11 aprile 2024 e non nel 27 marzo 2024. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale, nel rilevare la tardività dell'appello, non ha tenuto conto della previsione di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Detto termine non è stato computato dalla Corte territoriale che nel dichiarare tardivo il ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato in data 9 aprile 2024 ha calcolato solo quindici giorni dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione in esito all'udienza del 12 marzo 2024, ritenendo dunque la scadenza maturata il 27 marzo 2024 piuttosto che aprile 2024. 3.Per completezza va detto che non rileva il fatto l'appello sia stato proposto avverso una sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da íntendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, rendendo così irrilevante il fatto che lo stesso sia stato indicato come assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208 - 01). Tale principio, invero, non opera nella fattispecie in esame in quanto la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza delle disposizioni relative all'assenza nella formulazíone precedente all'entrata in vigore della cd [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, con riguardo alle disposizioní sull'assenza aventi contenuto innovativo (quale l'art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen che è stato inserito dall'art. 23 comma 1 lett. b) del dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 ed è entrato in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art 99.bis del medesímo decreto, come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella I. 30 dicembre 2022 n. 199), l'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha previsto una specifica disciplina transitoria. In particolare l'art. 89, al comma 1, dispone che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguíre con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioní di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti. Per quanto qui rileva, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'art. 89 cit, prevede che nei casí in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncía della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vígore della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, a partire dal 31.12.2022, secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 ("Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice dí procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto). 5.- Nel caso in esame, come sí ricava dagli atti a disposizione dí questa Corte il processo è stato definito con sentenza del 12 marzo 2024 mentre la dichíarazione di assenza, come pure la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato è avvenuta del 4 ottobre 2022. Da quanto detto discende che nel caso in esame non avrebbe trovato applicazione neppure l'art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen, in quanto la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], ma trova, invece, immediata applicazione la disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata dopo l'entrata in vigore c.d. [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna. Così d
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