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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 22618/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 21391/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 642/16/20 depositata in data 19/01/2021, Oggetto: art. 58 d.

Lgs. n. 546/92 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la Duello ricorreva avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento pe IRPEF e altri tributi riferiti agli anni 2012, 2014, 2015, 2016, 2017; - la CTP accogliev a il ricorso; gravava tal e pronuncia di appello il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non integrata la prova della notifica delle cartelle in parola, non avendo in primo grado il concessionario per la riscoss ione fornito tale prova, ancorché destinatario di uno specifico ordine di esibizione della documentazione attestante tal circostanza; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente omesso di valutare la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle impugnate ancorchéprodotta solamente in sede di appello; -il motivo è fondato; - costante è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (tra le molte pronunce in argomento si vedano Cass. Sez.5, Ord . n. 17921 del 23/06/2021 ;Cass.

Sez. 5 , Ord . n. 8927 del 11/04/2018; anche in termini si legga Cass. Sez.5, Sent . n. 27774 del 22/11/2017) che nel processo tributario, ai sensi dell'art.58, comma 2, del d.

Lgs. n. 546 del 1992, la parte può Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace; -nel ritenere necessaria tale prova nel giudizio di primo grado, senza che sia possibile per la parte che ne è onerata fornirla in appello, a seguito di produzione dei documenti necessari, la CTR ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 58 sopra citato e, mancando di valutare detta documentazione che pure poteva far ingresso nel processo, ha parimenti erroneamente omesso la necessaria valutazione di tali elementi, necessari al fine del decidere; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a lla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21391/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 642/16/20 depositata in data 19/01/2021, Oggetto: art. 58 d. Lgs. n. 546/92 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la Duello ricorreva avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento pe IRPEF e altri tributi riferiti agli anni 2012, 2014, 2015, 2016, 2017; - la CTP accogliev a il ricorso; gravava tal e pronuncia di appello il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non integrata la prova della notifica delle cartelle in parola, non avendo in primo grado il concessionario per la riscoss ione fornito tale prova, ancorché destinatario di uno specifico ordine di esibizione della documentazione attestante tal circostanza; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente omesso di valutare la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle impugnate ancorchéprodotta solamente in sede di appello; -il motivo è fondato; - costante è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (tra le molte pronunce in argomento si vedano Cass. Sez.5, Ord . n. 17921 del 23/06/2021 ;Cass. Sez. 5 , Ord . n. 8927 del 11/04/2018; anche in termini si legga Cass. Sez.5, Sent . n. 27774 del 22/11/2017) che nel processo tributario, ai sensi dell'art.58, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, la parte può Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace; -nel ritenere necessaria tale prova nel giudizio di primo grado, senza che sia possibile per la parte che ne è onerata fornirla in appello, a seguito di produzione dei documenti necessari, la CTR ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 58 sopra citato e, mancando di valutare detta documentazione che pure poteva far ingresso nel processo, ha parimenti erroneamente omesso la necessaria valutazione di tali elementi, necessari al fine del decidere; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a lla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di leg
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