CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 36471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza n. 3105/23, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente avverso il provvedimento del 18/01/2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di sorveglianza n. 2023/369 SIUS Ufficio di sorveglianza di Bari. 2. Mediante l'articolazione di cinque motivi, sostanzialmente di analogo tenore, il ricorrente deduce violazione di legge; lamentando che l'ordinanza impugnata sia stata emessa senza considerare la documentazione (in particolare, l'istanza di ammissione al beneficio in data 10/01/2023), e senza tener conto dell'istanza di rinvio per poter valutare la produzione di ulteriori mezzi di prova diretti a superare la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivo e proposto con modalità non conformi alla disciplina legale sulle impugnazioni. 2. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato alla controparte processuale, Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'organo che ne ha la rappresentanza processualei e cioè l'Avvocatura dello Stato nella sua sede distrettuale, e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice di legittimità, cui risulta pervenuto solo in data 11/01/2024, mentre il provvedimento impugnato (emesso il 23/11/2023 e depositato in cancelleria il 18/12/2023) risulta essere stato notificato a mezzo PEC in data 19/12/2023. Le forme processuali adottate dal ricorrente per l'impugnazione non sono corrette/atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide i sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285068; Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). É lo stesso art. 591 cod. proc. pen. a ricollegare la sanzione della inammissibilità alle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione delle stesse, anche rispetto all'individuazione dell'ufficio di cancelleria deputato a ricevere l'atto di impugnazionefhe, salvo che la legge disponga altrimenti, è quello presso l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.). Nel caso in specie, pertanto, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il ricorso per la cassazione dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Bari sulla opposizione al decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stato notificato alla controparte processuale nel rispetto del termine di impugnazione, laddove il ricorso andava depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che aveva zi tè.esso il provvedimento impugnato entro il termine stabilito dall'art."2,-, d.P.R. 115/2002 (venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato) e pertanto a decorrere dal 19/12/2023, data in cui il difensore del Valente riceveva la PEC con l'esito del giudizio oppositivo. Termine che è spirato il giorno 08/01/2024, senza che l'impugnazione sia stata depositata presso la cancelleria del giudice a quo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto intempestivo e comunque non presentato nelle forme previste dalla legge. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che vanno liquidate in euro mille. # P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille.