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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04223/2026

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la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la propria incompetenza in ordine al reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere lo stesso connesso ad un furto in supermercato per il quale lo straniero era stato fermato, disponendo la trasmissione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la cancellazione del processo dal ruolo del suo ufficio.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo che non vi sia alcun concorso formale fra il reato contestato davanti al [OSCURATO:PERSONA] di pace e il reato di furto di propria competenza, essendo la condotta di appropriazione di un bene altrui evidentemente diversa sia dal punto di vista logico che strutturale rispetto alla violazione del divieto di trattenersi nel territorio dello Stato in mancanza del permesso di soggiorno.

E, pertanto, tenuto conto che solo la connessione del concorso formale consente la determinazione della competenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] superiore, nell’ipotesi in cui uno dei reati appartenga a quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal [OSCURATO:PERSONA] remittente.

Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione».

Presupposto, che non ricorre nel caso in esame, per come evidenziato dall’ordinanza di rimessione.

2. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di massa cui dispone trasmettersi g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la propria incompetenza in ordine al reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere lo stesso connesso ad un furto in supermercato per il quale lo straniero era stato fermato, disponendo la trasmissione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la cancellazione del processo dal ruolo del suo ufficio. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo che non vi sia alcun concorso formale fra il reato contestato davanti al [OSCURATO:PERSONA] di pace e il reato di furto di propria competenza, essendo la condotta di appropriazione di un bene altrui evidentemente diversa sia dal punto di vista logico che strutturale rispetto alla violazione del divieto di trattenersi nel territorio dello Stato in mancanza del permesso di soggiorno. E, pertanto, tenuto conto che solo la connessione del concorso formale consente la determinazione della competenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] superiore, nell’ipotesi in cui uno dei reati appartenga a quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal [OSCURATO:PERSONA] remittente. Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione». Presupposto, che non ricorre nel caso in esame, per come evidenziato dall’ordinanza di rimessione. 2. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di massa cui dispone trasmettersi g
Sentenza Cassazione n. 04223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris