CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 05188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5188/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1593/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32967/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/2002avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d appello di Bresciavisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Brescia del 01/10/2024 resa in esito a rito abbreviato che avevacondannato * * ordine ai delitti di cui agli artt. 582 609 bis cod. pen. allapena di anni 4 e mesi 8 di reclusione riduceva previa concessione delle circostanze2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un primo motivo violazione di legge processuale consistita nell erroneo utilizzo dei criteridi valutazione della prova fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e con unsecondo motivo violazione di legge processuale consistita nel mancato riscontro ai motivi diappello concernenti la valutazione dei messaggi intercorsi tra la persona offesa e l exfidanzato la documentazione medica il percorso seguito dall auto dell imputato.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La prima censura è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza laviolazione dell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova nonpuò essere dedotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis *U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .3.2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta poi che il giudice del gravame non è tenuto a compiereun analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente che anchesuo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo sicché debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata * 6n. 34532 del 22/06/2021 * * 281935 – 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012 ** 254107 01 .Il giudice ha certamente l obbligo di rispondere ai punti fondamentali che se accoltiavrebbero portato a una decisione diversa ma solo l omissione totale su un punto decisivopuò configurare un vizio di motivazione deducibile in Cassazione e tale circostanza nonricorre nel caso concreto.3.3. * i motivi sono poi inammissibili in quanto si limitano a proporre una letturaalternativa del fatto e delle risultanze probatorie come concordemente valutate da entrambi igiudici delle fasi di merito operazione esclusa nel giudizio per cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 ciò che come visto la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.* a fronte di una «doppia conforme» di merito le censure sono pedissequamenteripropositive di analoghe doglianze motivatamente disattese dai giudici di appello. E infattiinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meritodovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986 del 18/11/2016dep. 2017 La * * 269217 .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .3.4. Nel caso in esame la prima sentenza v. pag. 7 della sentenza impugnata ritienela ricostruzione fornita dalla ragazza in sede di querela da considerarsi attendibile perlinearità e genuinità del narrato ampiamente corroborata dalle dichiarazioni dei sanitari chele prestarono le cure e dalla documentazione clinica nonché dalle convergenti dichiarazionidei sommari informatori tra cui l ex fidanzato * * e l amica * *contattati dalla p.o. subito dopo i fatti e con i quali aveva scambiato messaggi checonfermavano l accaduto ritenendo nel contempo recessive le dichiarazioni resedall imputato il quale affermava la natura consenziente del rapporto sessuale ma nonspiegava il modo maldestro con cui si era recato alcuni giorni dopo dai * pergiustificarsi senza neppure tentare un contatto con la ragazza asseritamente consenziente.La sentenza impugnata poi alle pagine 15 17 esamina le doglianze proposte dalladifesa dello stesso tenore riproposto nei motivi di ricorso disattendendole alla luce dallapiena convergenza degli elementi di prova che portano univocamente ad escludere laconsensualità dell atto sessuale.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5188/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1593/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32967/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/2002avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d appello di Bresciavisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Brescia del 01/10/2024 resa in esito a rito abbreviato che avevacondannato * * ordine ai delitti di cui agli artt. 582 609 bis cod. pen. allapena di anni 4 e mesi 8 di reclusione riduceva previa concessione delle circostanze2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un primo motivo violazione di legge processuale consistita nell erroneo utilizzo dei criteridi valutazione della prova fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e con unsecondo motivo violazione di legge processuale consistita nel mancato riscontro ai motivi diappello concernenti la valutazione dei messaggi intercorsi tra la persona offesa e l exfidanzato la documentazione medica il percorso seguito dall auto dell imputato.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La prima censura è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza laviolazione dell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova nonpuò essere dedotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis *U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .3.2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta poi che il giudice del gravame non è tenuto a compiereun analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente che anchesuo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo sicché debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata * 6n. 34532 del 22/06/2021 * * 281935 – 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012 ** 254107 01 .Il giudice ha certamente l obbligo di rispondere ai punti fondamentali che se accoltiavrebbero portato a una decisione diversa ma solo l omissione totale su un punto decisivopuò configurare un vizio di motivazione deducibile in Cassazione e tale circostanza nonricorre nel caso concreto.3.3. * i motivi sono poi inammissibili in quanto si limitano a proporre una letturaalternativa del fatto e delle risultanze probatorie come concordemente valutate da entrambi igiudici delle fasi di merito operazione esclusa nel giudizio per cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 ciò che come visto la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.* a fronte di una «doppia conforme» di merito le censure sono pedissequamenteripropositive di analoghe doglianze motivatamente disattese dai giudici di appello. E infattiinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meritodovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986 del 18/11/2016dep. 2017 La * * 269217 .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .3.4. Nel caso in esame la prima sentenza v. pag. 7 della sentenza impugnata ritienela ricostruzione fornita dalla ragazza in sede di querela da considerarsi attendibile perlinearità e genuinità del narrato ampiamente corroborata dalle dichiarazioni dei sanitari chele prestarono le cure e dalla documentazione clinica nonché dalle convergenti dichiarazionidei sommari informatori tra cui l ex fidanzato * * e l amica * *contattati dalla p.o. subito dopo i fatti e con i quali aveva scambiato messaggi checonfermavano l accaduto ritenendo nel contempo recessive le dichiarazioni resedall imputato il quale affermava la natura consenziente del rapporto sessuale ma nonspiegava il modo maldestro con cui si era recato alcuni giorni dopo dai * pergiustificarsi senza neppure tentare un contatto con la ragazza asseritamente consenziente.La sentenza impugnata poi alle pagine 15 17 esamina le doglianze proposte dalladifesa dello stesso tenore riproposto nei motivi di ricorso disattendendole alla luce dallapiena convergenza degli elementi di prova che portano univocamente ad escludere laconsensualità dell atto sessuale.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *