CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza cori la quale la Corte d'appello di Genova, in data 22 aprile 2021, ha confermato la c:ondanna emessa a carico della stessa dal Tribunale genovese il 25 settembre 2018 in relazione a reati di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici e sull'assunzione di stupefacenti, nonché di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di un valido avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In denegata ipotesi, chiede di non essere condannato al pagamento della sanzione alla Cassa delle Amnnende. 2. Il ricorso è inammissibile. A parte la circostanza dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., di cui dà conto la sentenza impugnata, va infatti richiamato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745). Quanto alla subordinata istanza, avuto riguardo alla manifesta infondatezza della lagnanza, non può affermarsi che il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: criterio, questo, indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 186/2000 ai fini delle conseguenze a suo carico di cui al citato art. 616 cod.proc.pen.. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso fa, perciò, seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1