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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 17814/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27307/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 66 , presso lo studio dell’avvocatoFrancesco Giuliani che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

MILANO , n. 2352/2016 depositata il 19/04/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, conquattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008,l’Ufficio aveva ricostruito il reddito in via sintetica, rideterminandolo, rispettivamente, in euro 51.932,32 e in euro 109.194,52.

2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento allegando di essersi avvalsa della disciplina di cui al d.l. n. 78 del 2009, c.d.

«scudo fiscale»,per il rimpatrio dei capitali detenuti fuori dal territorio dello Stato, per un ammontare di euro 1.601.018,00 , mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di euro 80.051,00.

Deduceva che, pertanto, era preclusa per legge ogni forma e tipologia di accertamento.

3. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi.

La C.t.r. rigettava l’appello della contribuente.Rilevava che l’effetto dello «scudo» era opponibile anche nel caso di spese effettuate prima dell’emersione, a condizione, però , che la manifestazione di capacità contributiva fosse riferibile, anche astrattamente, alle attività oggetto di emersione; che invece, le risultanze della dichiarazione riservata non potevano essere opposte nei casi di accertamenti sintetici fondati su investimenti effettuati in Italia anteriormente all’emersione i qualinon potevano, evidentemente, essere stati operati utilizzando somme detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008.

Aggiungeva che la contribuente non aveva dato prova del collegamento tra le Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 manifestazioni di capacità contributiva accertate e le somme oggetto di emersione.

4. Con memoria depositata il 3 maggio 2023 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197 .

Considerato che:

1. La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197,legge n. 197 del 2022, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34,prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarandodi vol ersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processoè sospeso fino al 10 ottobre 20 23 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27307/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 66 , presso lo studio dell’avvocatoFrancesco Giuliani che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MILANO , n. 2352/2016 depositata il 19/04/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, conquattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008,l’Ufficio aveva ricostruito il reddito in via sintetica, rideterminandolo, rispettivamente, in euro 51.932,32 e in euro 109.194,52. 2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento allegando di essersi avvalsa della disciplina di cui al d.l. n. 78 del 2009, c.d. «scudo fiscale»,per il rimpatrio dei capitali detenuti fuori dal territorio dello Stato, per un ammontare di euro 1.601.018,00 , mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di euro 80.051,00. Deduceva che, pertanto, era preclusa per legge ogni forma e tipologia di accertamento. 3. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi. La C.t.r. rigettava l’appello della contribuente.Rilevava che l’effetto dello «scudo» era opponibile anche nel caso di spese effettuate prima dell’emersione, a condizione, però , che la manifestazione di capacità contributiva fosse riferibile, anche astrattamente, alle attività oggetto di emersione; che invece, le risultanze della dichiarazione riservata non potevano essere opposte nei casi di accertamenti sintetici fondati su investimenti effettuati in Italia anteriormente all’emersione i qualinon potevano, evidentemente, essere stati operati utilizzando somme detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008. Aggiungeva che la contribuente non aveva dato prova del collegamento tra le Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 manifestazioni di capacità contributiva accertate e le somme oggetto di emersione. 4. Con memoria depositata il 3 maggio 2023 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 186 e 197, legge29 dicembre 2022, n. 197 . Considerato che: 1. La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 e 197,legge n. 197 del 2022, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34,prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarandodi vol ersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 ottobre 20 23 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata». 3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e
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