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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41518/2024

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la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto, con ordinanza del 29 maggio 2024, dal Giudice per l'udienza preliminare di Macerata. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona, sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione al reato previsto dall'art. 416 cod. pen. ed al reato di riciclaggio contestato al capo 66) della rubrica accusatoria e, conseguentemente, trasmetteva gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata, ricevuti gli atti, chiedeva al giudice per l'udienza preliminare di rimettere gli atti in cassazione ai sensi dell'art. 24- bis cod. pen..

Il giudice, accogliendo tale sollecitazione, proponeva il rinvio pregiudiziale, allegando che la competenza dovesse essere radicata presso il Tribunale di Ancona.

Riteneva infatti che (a) per quanto riguardava la associazione, sarebbe stato evidente il nesso teleologico con il reato di bancarotta descritto al capo 41), (b) per quanto riguardava le condotte di riciclaggio, le stesse sarebbero state consumate nel luogo dove erano pervenute le somme trasferite con i bonifici, ovvero, anche in questo caso, ad Ancona. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza di rinvio pregiudiziale non è ammissibile.

1.1. Il collegio ritiene che lo strumento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato per risolvere "conflitti" di competenza, ma solo per sollecitare, in via anticipata e pregiudiziale, la definitiva decisione della Cassazione in ordine alla competenza territoriale, quando il giudice investito del processo dubiti, con argomenti specifici, della sua legittimazione.

Come già evidenziato «il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l.

A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo")[....].A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale.

Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24-bis cod. proc. pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Caso V - Conflitti di giurisdizione e competenza- che è rimasta inalterata» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286438).

In accordo con tale interpretazione, il collegio riafferma che lo strumento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato quando l'investitura a decidere deriva dalla decisione di altro giudice, che ha declinato la propria competenza.

Infatti se emerge un conflitto fondato sul disaccordo con quanto ritenuto in una sentenza di incompetenza territoriale, l'unico strumento per dirimerlo è quello previsto dall'art. 28 cod.proc. pen..

Il rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. è, invece, una misura che mira a prevenire il contenzioso sulla competenza attraverso la sollecitazione di una decisione - precoce e definitiva- della Cassazione, utilizzabile in assenza di conflitto quando il giudice ritenga, ex officio, o su sollecitazione di parte, di ottenere una statuizione definitiva sul tema della competenza territoriale.

Si riafferma, dunque, che è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, cit.).

1.3. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice per l'udienza preliminare di Macerata ha affermato che la richiesta di rinvio pregiudiziale dovesse essere considerata "anche" come una rimessione alla Corte di Cassazione ex art 28 cod. proc. pen., in tal modo assegnando, seppur in modo perplesso, alla sua istanza una duplice veste (quella di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., da un lato, e quella di conflitto di competenza, dall'altro).

Il collegio ritiene, tuttavia, che l'istanza di risoluzione del conflitto, ove si ritenga così qualificabile la richiesta avanzata dal Giudice per l'udienza preliminare di Macerata, risulta preclusa dal fatto che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 31 cod. proc. pen., che ne condizionano l'ammissibilità.

1.4. Da ultimo, deve essere rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice istante, non osta alla proposizione del conflitto quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del codice di rito.

Il collegio ritiene, infatti, che la prevalenza attribuita alla decisione dibattimentale rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari riguardi solo i conflitti "non" riconducibili a quelli di competenza e giurisdizione compiutamente descritti al comma 1 dell'art. 28 cod. proc. pen., ma riferibili a "casi analoghi" (come, ad esempio, al conflitto relativo all'inquadramento del reato tra quelli che richiedono la citazione diretta piuttosto che la richiesta di rinvio a giudizio con la celebrazione dell'udienza preliminare: Sez. 1, n. 32389 del 25/02/2014, Martire, Rv. 261138) Si riafferma, cioè, che in tema di conflitto di competenza, la disposizione contenuta nell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. secondo la quale, nei casi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, in "casi analoghi" ai conflitti di competenza prevale la decisione di quest'ultimo, non opera allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto di competenza vero e proprio (Sez. 1, n. 20928 del 07/05/2015, Buontempo, Rv. 263383 - 01; Sez. 1, n. 16555 del 01/04/2010, Bellucci, Rv. 246942; Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993, dep. 1994, Lauretta, Rv. 196101).

1.4. Si ricorda, infine, che il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effetto sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36768 del 18/07/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284937 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto, con ordinanza del 29 maggio 2024, dal Giudice per l'udienza preliminare di Macerata. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona, sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione al reato previsto dall'art. 416 cod. pen. ed al reato di riciclaggio contestato al capo 66) della rubrica accusatoria e, conseguentemente, trasmetteva gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata, ricevuti gli atti, chiedeva al giudice per l'udienza preliminare di rimettere gli atti in cassazione ai sensi dell'art. 24- bis cod. pen.. Il giudice, accogliendo tale sollecitazione, proponeva il rinvio pregiudiziale, allegando che la competenza dovesse essere radicata presso il Tribunale di Ancona. Riteneva infatti che (a) per quanto riguardava la associazione, sarebbe stato evidente il nesso teleologico con il reato di bancarotta descritto al capo 41), (b) per quanto riguardava le condotte di riciclaggio, le stesse sarebbero state consumate nel luogo dove erano pervenute le somme trasferite con i bonifici, ovvero, anche in questo caso, ad Ancona. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di rinvio pregiudiziale non è ammissibile. 1.1. Il collegio ritiene che lo strumento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato per risolvere "conflitti" di competenza, ma solo per sollecitare, in via anticipata e pregiudiziale, la definitiva decisione della Cassazione in ordine alla competenza territoriale, quando il giudice investito del processo dubiti, con argomenti specifici, della sua legittimazione. Come già evidenziato «il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo")[....].A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24-bis cod. proc. pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Caso V - Conflitti di giurisdizione e competenza- che è rimasta inalterata» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286438). In accordo con tale interpretazione, il collegio riafferma che lo strumento previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato quando l'investitura a decidere deriva dalla decisione di altro giudice, che ha declinato la propria competenza. Infatti se emerge un conflitto fondato sul disaccordo con quanto ritenuto in una sentenza di incompetenza territoriale, l'unico strumento per dirimerlo è quello previsto dall'art. 28 cod.proc. pen.. Il rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 24-bis cod. proc. pen. è, invece, una misura che mira a prevenire il contenzioso sulla competenza attraverso la sollecitazione di una decisione - precoce e definitiva- della Cassazione, utilizzabile in assenza di conflitto quando il giudice ritenga, ex officio, o su sollecitazione di parte, di ottenere una statuizione definitiva sul tema della competenza territoriale. Si riafferma, dunque, che è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, cit.). 1.3. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice per l'udienza preliminare di Macerata ha affermato che la richiesta di rinvio pregiudiziale dovesse essere considerata "anche" come una rimessione alla Corte di Cassazione ex art 28 cod. proc. pen., in tal modo assegnando, seppur in modo perplesso, alla sua istanza una duplice veste (quella di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., da un lato, e quella di conflitto di competenza, dall'altro). Il collegio ritiene, tuttavia, che l'istanza di risoluzione del conflitto, ove si ritenga così qualificabile la richiesta avanzata dal Giudice per l'udienza preliminare di Macerata, risulta preclusa dal fatto che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 31 cod. proc. pen., che ne condizionano l'ammissibilità. 1.4. Da ultimo, deve essere rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice istante, non osta alla proposizione del conflitto quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del codice di rito. Il collegio ritiene, infatti, che la prevalenza attribuita alla decisione dibattimentale rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari riguardi solo i conflitti "non" riconducibili a quelli di competenza e giurisdizione compiutamente descritti al comma 1 dell'art. 28 cod. proc. pen., ma riferibili a "casi analoghi" (come, ad esempio, al conflitto relativo all'inquadramento del reato tra quelli che richiedono la citazione diretta piuttosto che la richiesta di rinvio a giudizio con la celebrazione dell'udienza preliminare: Sez. 1, n. 32389 del 25/02/2014, Martire, Rv. 261138) Si riafferma, cioè, che in tema di conflitto di competenza, la disposizione contenuta nell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. secondo la quale, nei casi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, in "casi analoghi" ai conflitti di competenza prevale la decisione di quest'ultimo, non opera allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto di competenza vero e proprio (Sez. 1, n. 20928 del 07/05/2015, Buontempo, Rv. 263383 - 01; Sez. 1, n. 16555 del 01/04/2010, Bellucci, Rv. 246942; Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993, dep. 1994, Lauretta, Rv. 196101). 1.4. Si ricorda, infine, che il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effetto sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36768 del 18/07/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284937 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rinvio pregiudizi
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