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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12065/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la revoca ex art. 54, comma 3, Ord. pen. per complessivi 365 giorni della liberazione anticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per il periodo dal 18/03/2015 al 17/09/2015), 23/04/2018 (per il periodo dal 18/09/2017 al 18/03/2018) e 06/02/2020 (per il periodo dal 18/03/2019 al 18/09/2019); Rilevato che il ricorso deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, atteso che questa si risolverebbe in un "copia e incolla" di una precedente e inconferente ordinanza che disponeva il rigetto di un'istanza di affidamento in prova terapeutico e che entrerebbe in conflitto con la già citata ordinanza del 06/02/2020, che, pur potendo, non provvedeva a disporre la revoca; neppure sarebbe comprensibile perché il percorso rieducativo di Canale sia stato ritenuto illusorio e strumentale, sebbene dopo l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il soggetto non ha commesso comportamenti censurabili per un periodo di oltre quattro anni; Considerato che il provvedimento è conforme al principio secondo il quale ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789); Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, addivenendo alla revoca della liberazione anticipata in considerazione della ritenuta gravità dei reati di violazione della legge stupefacenti posti in essere da Canale durante l'esecuzione della pena, mentre si trovava a fruire degli arresti domiciliari (per tale causa revocati) e, successivamente, in carcere, in tal modo dimostrando l'assenza di evoluzione della personalità e la capacità del soggetto di perseverare nel traffico di stupefacenti anche durante la restrizione inframuraria; aggiunge il giudice a quo che tali attività si pongono in continuità con i precedenti emergenti dal curriculum delinquenziale del detenuto e dimostrano che l'adesione all'opera di rieducazione è stata illusoria e strumentale; Rilevato dunque che il provvedimento presenta una valutazione autonoma ed esaustiva sulla gravità di tali fatti nell'ambito del percorso di rieducazione, per l'effetto che non emergono i dedotti vizi di motivazione, e che di contro il ricorso si limita a proporre, in via del tutto generica, censure prive di decisività e che sono volte a provocare una non consentita rilettura della decisione di merito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la revoca ex art. 54, comma 3, Ord. pen. per complessivi 365 giorni della liberazione anticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per il periodo dal 18/03/2015 al 17/09/2015), 23/04/2018 (per il periodo dal 18/09/2017 al 18/03/2018) e 06/02/2020 (per il periodo dal 18/03/2019 al 18/09/2019); Rilevato che il ricorso deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, atteso che questa si risolverebbe in un "copia e incolla" di una precedente e inconferente ordinanza che disponeva il rigetto di un'istanza di affidamento in prova terapeutico e che entrerebbe in conflitto con la già citata ordinanza del 06/02/2020, che, pur potendo, non provvedeva a disporre la revoca; neppure sarebbe comprensibile perché il percorso rieducativo di Canale sia stato ritenuto illusorio e strumentale, sebbene dopo l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il soggetto non ha commesso comportamenti censurabili per un periodo di oltre quattro anni; Considerato che il provvedimento è conforme al principio secondo il quale ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789); Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, addivenendo alla revoca della liberazione anticipata in considerazione della ritenuta gravità dei reati di violazione della legge stupefacenti posti in essere da Canale durante l'esecuzione della pena, mentre si trovava a fruire degli arresti domiciliari (per tale causa revocati) e, successivamente, in carcere, in tal modo dimostrando l'assenza di evoluzione della personalità e la capacità del soggetto di perseverare nel traffico di stupefacenti anche durante la restrizione inframuraria; aggiunge il giudice a quo che tali attività si pongono in continuità con i precedenti emergenti dal curriculum delinquenziale del detenuto e dimostrano che l'adesione all'opera di rieducazione è stata illusoria e strumentale; Rilevato dunque che il provvedimento presenta una valutazione autonoma ed esaustiva sulla gravità di tali fatti nell'ambito del percorso di rieducazione, per l'effetto che non emergono i dedotti vizi di motivazione, e che di contro il ricorso si limita a proporre, in via del tutto generica, censure prive di decisività e che sono volte a provocare una non consentita rilettura della decisione di merito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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