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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18666/2026

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005R),con domiciliazionedigitale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026Data pubblicazione 09/06/2026IP - [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimata-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n.1542/2023 depositata il 26/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto rifornimento di benzina pressoun distributore API, si è accorto che la vettura non funzionava ed hastato “annacquato”.Ha dunque convenuto sia la [OSCURATO:SOCIETA], che il gestore del distributore,ossia la società MEF, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.Ha chiesto un risarcimento di 1610,00 euro.Entrambi i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazionepassiva e la MEF ha anche contestato di avere responsabilità per ildanno subito dall'attore.2 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026E' stata chiamata in causa la DINA Gas, società incaricata dellaData pubblicazione 09/06/2026manutenzione, che si è costituita ed ha chiesto che la domanda fossedichiarata improcedibile, o rigettata nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Rossano ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dal Tribunale di Castrovillari.Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di censura.Si sono costituite, con distinti controricorsi, IP - Italiana PetroliS.p.a., nella qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]..L’altra società intimata non ha svolto attività difensiva in questasede.Il ricorrente e IP - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., nella dedotta qualità, hannodepositato rispettive brevi memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo prospetta violazione di legge, non specificata.La censura, sintetica, è la seguente: [OSCURATO:SOCIETA], ossia la societàincaricata di effettuare la manutenzione era stata chiamata in causadalla convenuta MEF ma aveva eccepito la nullità di tale chiamata incausa, per omesso invito alla negoziazione assistita obbligatoria.Il ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia pronunciatosu tale eccezione di nullitàIl motivo è inammissibile.Della omissione, infatti, non può che dolersi chi l’ha subita, ossia lasocietà chiamata in causa che aveva eccepito, per l’appunto, lanullità della sua chiamata.Non ha interesse a farlo (neanche per evitare il pagamento dellespese di chiamata, come si prospetta con il quinto motivo) una partediversa da quella chiamata.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 342 c.p.c.Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha dichiaratol’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ma3 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026egli osserva di avere invece specificato le ragioni dell’appello,Data pubblicazione 09/06/2026contestando la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primogrado e dunque proponendo una impugnazione specifica.

Inparticolare, osserva di avere specificato che l’ingiustizia e lacontraddittorietà della sentenza derivano del netto contrastosussistente tra quanto emerso dall’espletata istruttoria testimonialee dalla prova documentale offerta da parte attrice e quanto decisodal giudice di prime cure (p. 9 del ricorso).Rileva di avere altresì eccepito il difetto di motivazione delladecisione in primo grado, priva delle ragioni che avrebbero condottoalla decisione.Il motivo è fondato.Le rationes decidendi sono due: con la prima il Tribunale hadichiarato inammissibile l’appello, per difetto di specificità dei motivi;con la seconda ha però valutato quei motivi nel merito.Il che comporta che, avendo dichiarato inammissibile l’appello, nonpoteva decidere poi nel merito.

E’ infatti principio di diritto che Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (odeclinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si èspogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nél'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazionenella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine allamotivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzagravata (Cass. sez. un. 3840/ 2007; Cass. 11675/ 2020).Con la conseguenza che vale solo la prima ratio, quella diinammissibilità, che qui è contestata in modo specifico, nel senso cheil ricorrente obietta alla decisione impugnata di avere proposto4 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025motivi di appello sufficientemente specifici da non dover essereNumero di raccolta generale 18666/2026considerati inammissibili.

Data pubblicazione 09/06/2026Va infatti tenuto in conto che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione devecontenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentalio la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporrea quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantienela sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 36481/ 2022).Dall’esame dei motivi di appello risulta chiaramente che talicondizioni di sufficienza sono state rispettate.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c.Secondo il ricorrente il rigetto della sua domanda, rectius,dell’appello, non è adeguatamente motivato: le due sentenzeimpugnate hanno rigettato immotivatamente la domandaregolarmente provata sulla base di una motivazione illegittima,apparente, malgrado nessuna prova a discarico fosse mai statafornita dalle controparti (p. 14 del ricorso).Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c.Secondo il ricorrente sarebbe errato sostenere che la prova deldanno va fornita necessariamente per mezzo di ATP: A talproposito non sussiste alcun principio di diritto che preveda che laprova del danno subito nel caso di specie avrebbe potuto essereprovato esclusivamente per mezzo di un accertamento tecnicopreventivo (p. 14 del ricorso).5 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026Per il resto la censura mira a contestare la valutazione delle proveData pubblicazione 09/06/2026fatta dai giudici di merito.Anche tale motivo è assorbito, dovendo il giudice di meritovalutare nuovamente l’appello dichiarato erroneamenteinammissibile.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’art. 13 co 1quaterDPR n. 115/2022 così come modificato dell’art. 1 co 17 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228.Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha illegittimamente condannatol'attore al pagamento delle spese anche nei confronti del terzochiamato, nonostante non avesse dato causa a tale chiamata, fattainvece su iniziativa della convenuta MEF.Inoltre, assume come ingiusta la condanna al doppio del contributounificato.Il motivo è assorbito per le ragioni che hanno comportatoassorbimento anche degli altri.Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata,in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese relativeal giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo,dichiara assorbiti gli altri.Cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaal Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9/10/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
005R),con domiciliazionedigitale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026Data pubblicazione 09/06/2026IP - [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimata-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n.1542/2023 depositata il 26/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto rifornimento di benzina pressoun distributore API, si è accorto che la vettura non funzionava ed hastato “annacquato”.Ha dunque convenuto sia la [OSCURATO:SOCIETA], che il gestore del distributore,ossia la società MEF, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.Ha chiesto un risarcimento di 1610,00 euro.Entrambi i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazionepassiva e la MEF ha anche contestato di avere responsabilità per ildanno subito dall'attore.2 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026E' stata chiamata in causa la DINA Gas, società incaricata dellaData pubblicazione 09/06/2026manutenzione, che si è costituita ed ha chiesto che la domanda fossedichiarata improcedibile, o rigettata nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Rossano ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dal Tribunale di Castrovillari.Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di censura.Si sono costituite, con distinti controricorsi, IP - Italiana PetroliS.p.a., nella qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]..L’altra società intimata non ha svolto attività difensiva in questasede.Il ricorrente e IP - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., nella dedotta qualità, hannodepositato rispettive brevi memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo prospetta violazione di legge, non specificata.La censura, sintetica, è la seguente: [OSCURATO:SOCIETA], ossia la societàincaricata di effettuare la manutenzione era stata chiamata in causadalla convenuta MEF ma aveva eccepito la nullità di tale chiamata incausa, per omesso invito alla negoziazione assistita obbligatoria.Il ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia pronunciatosu tale eccezione di nullitàIl motivo è inammissibile.Della omissione, infatti, non può che dolersi chi l’ha subita, ossia lasocietà chiamata in causa che aveva eccepito, per l’appunto, lanullità della sua chiamata.Non ha interesse a farlo (neanche per evitare il pagamento dellespese di chiamata, come si prospetta con il quinto motivo) una partediversa da quella chiamata.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 342 c.p.c.Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha dichiaratol’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ma3 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026egli osserva di avere invece specificato le ragioni dell’appello,Data pubblicazione 09/06/2026contestando la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primogrado e dunque proponendo una impugnazione specifica. Inparticolare, osserva di avere specificato che l’ingiustizia e lacontraddittorietà della sentenza derivano del netto contrastosussistente tra quanto emerso dall’espletata istruttoria testimonialee dalla prova documentale offerta da parte attrice e quanto decisodal giudice di prime cure (p. 9 del ricorso).Rileva di avere altresì eccepito il difetto di motivazione delladecisione in primo grado, priva delle ragioni che avrebbero condottoalla decisione.Il motivo è fondato.Le rationes decidendi sono due: con la prima il Tribunale hadichiarato inammissibile l’appello, per difetto di specificità dei motivi;con la seconda ha però valutato quei motivi nel merito.Il che comporta che, avendo dichiarato inammissibile l’appello, nonpoteva decidere poi nel merito. E’ infatti principio di diritto che Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (odeclinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si èspogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nél'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazionenella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine allamotivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzagravata (Cass. sez. un. 3840/ 2007; Cass. 11675/ 2020).Con la conseguenza che vale solo la prima ratio, quella diinammissibilità, che qui è contestata in modo specifico, nel senso cheil ricorrente obietta alla decisione impugnata di avere proposto4 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025motivi di appello sufficientemente specifici da non dover essereNumero di raccolta generale 18666/2026considerati inammissibili. Data pubblicazione 09/06/2026Va infatti tenuto in conto che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione devecontenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentalio la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporrea quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantienela sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 36481/ 2022).Dall’esame dei motivi di appello risulta chiaramente che talicondizioni di sufficienza sono state rispettate.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c.Secondo il ricorrente il rigetto della sua domanda, rectius,dell’appello, non è adeguatamente motivato: le due sentenzeimpugnate hanno rigettato immotivatamente la domandaregolarmente provata sulla base di una motivazione illegittima,apparente, malgrado nessuna prova a discarico fosse mai statafornita dalle controparti (p. 14 del ricorso).Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c.Secondo il ricorrente sarebbe errato sostenere che la prova deldanno va fornita necessariamente per mezzo di ATP: A talproposito non sussiste alcun principio di diritto che preveda che laprova del danno subito nel caso di specie avrebbe potuto essereprovato esclusivamente per mezzo di un accertamento tecnicopreventivo (p. 14 del ricorso).5 di 6Numero registro generale 10661/2024Numero sezionale 3946/2025Numero di raccolta generale 18666/2026Per il resto la censura mira a contestare la valutazione delle proveData pubblicazione 09/06/2026fatta dai giudici di merito.Anche tale motivo è assorbito, dovendo il giudice di meritovalutare nuovamente l’appello dichiarato erroneamenteinammissibile.5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’art. 13 co 1quaterDPR n. 115/2022 così come modificato dell’art. 1 co 17 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228.Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha illegittimamente condannatol'attore al pagamento delle spese anche nei confronti del terzochiamato, nonostante non avesse dato causa a tale chiamata, fattainvece su iniziativa della convenuta MEF.Inoltre, assume come ingiusta la condanna al doppio del contributounificato.Il motivo è assorbito per le ragioni che hanno comportatoassorbimento anche degli altri.Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata,in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese relativeal giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo,dichiara assorbiti gli altri.Cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaal Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9/10/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA6 di 6
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