CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 13502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 03/02/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha confermato quella pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Brindisi, con rito abbreviato, in data 7 febbraio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna a pena di giustizia in relazione a plurime condotte di truffa aggravata e sostituzione di persona aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e dal nesso teleologico (capo A), nonché di peculato aggravato dall'abuso di prestazioned'opera (capi B), C), D) E), F)), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e pene interdittive come per legge. Sono state altresì confermate le statuizioni civili, di condanna al risarcimento dei danni ed accessori, nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con liquidazione delle spese relative al grado. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo chiede correggersi il dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla declaratoria di riforma della sentenza di primo grado, che è stata invece integralmente confermata, come inequivocamente si evince dalla motivazione del provvedimento. Di tale errore è stata già disposta la correzione con provvedimento della Corte di appello in data 5 febbraio 2025, ma la correzione non è stata trasfusa nel dispositivo in calce alla motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 314 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato di peculato di cui al capo B), in quello di truffa di cui al capo A). La condotta di utilizzo da parte dell'imputato, consulente finanziario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell'importo di 29.000,00 euro al fine di aprire un libretto di deposito, formalmente intestato alla persona offesa, dal quale effettuava prelievi - sussunta nella fattispecie di peculato - costituirebbe duplicazione della medesima condotta ascritta a titolo di truffa, per essersi lo stesso procurato un tale importo mediante artifici e raggiri posti in essere in danno della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 11, cod. pen. e connessi vizi di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, contestata in relazione a tutti i reati in addebito, in contrasto con l'orientamento di questa Corte, che riconduce l'operatività di tale fattispecie alle condotte poste in essere da una Autorità privata nei confronti di un soggetto passivo in rapporto di dipendenza, laddove, in realtà, l'aggravante pertinente sarebbe stata quella di cui all'art. n. 61, n. 9, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che in seguito si espongono. 2.11 primo motivo sollecita la correzione di un errore materiale, che la Corte di appello ha in realtà già disposto con provvedimento del 5 febbraio 2025 e che tuttavia non è stata riportata nel dispositivo trascritto in calce alla motivazione. È sufficiente darne atto in questa Sede, essendo incontestata l'avvenuta conferma della decisione di primo grado da parte di quella di appello, del tutto adesiva alla prima nei suoi contenuti. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Per comprendere il nodo della questione occorre considerare che al ricorrente è contestato, per quanto qui di interesse: - il delitto di truffa aggravata di cui al capo A), perché, quale dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con mansioni di consulente finanziario, si procurava un ingiusto profitto con artifici e raggiri consistiti nel proporre, illustrare ed indurre in [OSCURATO:PERSONA], anche con l'utilizzo di modulistica non pertinente, l'erroneo convincimento di avere sottoscritto un contratto di investimento del valore di 30.000,00 euro, importo di cui tratteneva per sé 1000,00 euro, asseritamente - ma falsamente - spettanti a [OSCURATO:PERSONA] quale corrispettivo della propria mediazione; nello stesso capo A), ad [OSCURATO:PERSONA] è contestato l'utilizzo dei residui 29.000,00 euro, mediante l'accensione di altro libretto di deposito, intestato allo stesso Ruggio ma all'insaputa di lui, somma di cui il ricorrente "acquisiva la disponibilità di fatto conoscendone l'esistenza e i codici di accesso"; --il delitto di cui al capo B), che integrerebbe il peculato, consistito nei prelievi e ricariche su postepay successivamente eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], operando sul predetto conto, formalmente intestato a Ruggio. 3.2. Le sentenze di merito - alla cui impostazione ha aderito il Procuratore generale - ravvisano una non ragionevole discontinuità tra l'acquisizione della disponibilità della somma di 29.000,00 (conseguente ad una chiara attività decettiva da parte dell'agente) e gli atti dispositivi di tale provvista mediante il libretto di deposito acceso all'insaputa della persona offesa Ruggio, ove la stessa somma era stata fatta confluire. La cesura tra la prima operazione e le successive ne consacrerebbe - si sostiene la reciproca autonomia e giustificherebbe il concorso dei reati, aventi diversa definizione giuridica. 3.3. La tesi non è fondata. 3I primi prelievi risultano effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza della apertura del conto, risalente al 17 agosto 2019, e nei giorni successivi, fino al 21 agosto. Alla possibilità di effettuarli e di disporre uti dominus delle somme era all'evidenza preordinata l'apertura del conto intestato a Ruggio. Non è corretta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la condotta appropriativa - sostanziatasi nei prelievi e nelle ricariche di postepay - originerebbe da un "lecito possesso della somma per ragioni dell'ufficio", in quanto l'acquisizione dell'importo è avvenuta esclusivamente per effetto della condotta decettiva a monte, costituita dalla prospettazione di un investimento in realtà mai realizzato, mediante la costituzione di un conto che non è mai stato nella disponibilità dell'ignaro intestatario, al quale il ricorrente si è, invero, sostituito, falsificandone la firma in calce alla modulistica a tal fine necessaria. 3.4. Sulla individuazione dei criteri discretivi tra le due ipotesi delittuose le Sezioni Unite hanno di recente confermato la linea interpretativa da tempo consolidata in questa Corte, ribadendo il principio secondo cui l'elemento che distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen. va individuato nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l'oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell'ufficio o del servizio, del bene da parte dell'agente prima dell'impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 03; nello stesso senso, tra le tantissime, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 - 01; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Rv. 259507 - 01; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595 - 01; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901 - 01, Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186 - 01). Le Sezioni Unite hanno richiamato, in particolare, una delle decisioni dell'orientamento in esame in forza della quale, a differenziare le due figure criminose non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: «il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta 4quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 314 cod. pen., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti (nella specie, reati di falso)» (così Sez. 6, n. n. 32863 del 25/05/2011, cit.). Più in generale, poi, va rilevato che, per l'integrazione della truffa occorre, ed è sufficiente, un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell'errore in cui è caduto per fatto dell'agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, con ingiusto profitto del reo e a danno della vittima, o, in altri termini, «un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa», anche se non qualificabile in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499 - 01)». 3.5. Tornando al caso che occupa, la disponibilità almeno giuridica del bene prima dell'impossessamento - e soprattutto una disponibilità lecita - in capo al ricorrente non v'era, tant'è che egli prospettava alla persona offesa la possibilità di un investimento mediante un contratto di consulenza, per poi riversare la provvista direttamente su un conto solo intestato alla persona offesa, ma di fatto gestito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto artificioso, inoltre, risulta il frammentare un'operazione di appropriazione che, sebbene dipanatasi nell'arco di alcuni giorni, a tutti gli effetti è finalisticamente unitaria e della quale sono state preordinate e chiaramente definite ab initio le modalità realizzative. 4. Il terzo motivo è infondato. Il precedente giurisprudenziale richiamato dal difensore a supporto delle proprie tesi fa riferimento all'abuso di relazioni di autorità, che costituisce una delle ipotesi alternative contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., richiamato in contestazione. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie non corrispondente a quella effettivamente ascritta in contestazione, posto che nella descrizione del fatto, nei diversi capi, viene fatto esplicito riferimento all'abuso di prestazione d'opera, la quale è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere", essendo del tutto irrilevante la natura privatistica o pubblicistica della relazione tra agente e persona offesa. In tal senso, vi è consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di 5lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione a condotte appropriative di carburante commesse dal dipendente della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia svolti in favore di un'azienda di trasporto pubblico ai cui locali aveva libero accesso; nello stesso senso, Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060 - 02; Sez. 2, n. 25912 del 02/03/2018, Ortolani, Rv. 272806 - 01). 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, deve conseguentemente ritenersi assorbito il fatto di cui al capo B) nel reato di truffa aggravata di cui al capo A), con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al predetto capo B). Gli atti vanno conseguentemente trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena principale e per la rivalutazione delle pene accessorie. Va dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D), E), F). 6. Da ultimo, secondo il criterio della soccombenza, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute per la rappresentanza e difesa innanzi a questa Corte dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], persone offese del reato di cui al capo F), spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.Mfi) cy CL. LU 1, C:11