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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21908/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9970-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2020; Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, emesso dal Giudice di Pace di Bologna in data 22.3.2013.

Con ordinanza del 16.10.2013 il Tribunale di Bologna dichiarava l'improcedibilità del ricorso a cagione dell'assenza del difensore all'udienza fissata per la sua trattazione.

Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione il Monducci e questa Corte, con ordinanza n.4516/2017, cassava la decisione impugnata rinviando la causa al medesimo Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

A seguito di tempestiva riassunzione del Monducci, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 marzo 2018, accoglieva l'opposizione, compensando tuttavia le spese in quanto le parti convenute non avevano contestato la domanda.

Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo.

Questa Corte, con ordinanza n. 26351/2019 accoglieva il ricorso, ritenendo effettivamente erronea la decisione quanto alla compensazione delle spese di lite senza fornire alcuna valida motivazione di tale decisione e valorizzando la Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- mancata contestazione della pretesa da parte convenuta, che di per sé non costituisce elemento sufficiente a giustificare la predetta compensazione.

Per l’effetto cassava la decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, per provvedere al nuovo governo delle spese dei vari gradi, incluse quelle del giudizio di Cassazione.

Il Tribunale di Bologna, nuovamente quale giudice del rinvio, con ordinanza del 14/9/2020, liquidava le spese unicamente per il primo giudizio di rinvio nonché per il giudizio di cassazione concluso con l’ordinanza n. 26351/2019, nonché quelle relativa al secondo giudizio di rinvio, ritenendo che a tanto fosse tenuta sulla base del disposto dell’ordinanza che aveva disposto la seconda cassazione.

Propone ricorso avverso quest’ultima ordinanza [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della discussione orale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 384 co. 2 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare le spese di lite con riferimento ad alcune delle precedenti fasi e gradi del giudizio.

Si evidenzia che dopo avere proposto una prima opposizione, dichiarata improcedibile, aveva proposto ricorso per cassazione, che aveva annullato l’ordinanza, Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- disponendo il rinvio al Tribunale di Bologna per la celebrazione del giudizio di opposizione.

Questi aveva accolto l’opposizione, compensando però le spese di lite e tale statuizione era stata nuovamente impugnata in cassazione che aveva accolto il ricorso del Monducci quanto alla decisione di compensare le spese, rinviando nuovamente dinanzi al Tribunale di Bologna.

Questi, con il provvedimento ora gravato, ha però liquidato le spese solo per alcune fasi, e precisamente per il primo giudizio di opposizione e per il secondo giudizio di legittimità, oltre che quelle del secondo giudizio di rinvio ritenendo di essere a tanto vincolato dal dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26351/2019.

Si assume però che si tratti di conclusione erronea, in quanto il giudice di rinvio è chiamato a provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche per quanto concerne tutte le precedenti fasi di merito, come peraltro espressamente previsto nella stessa motivazione della precedente ordinanzadi questa Corte.

Il motivo è fondato.

A prescindere dal richiamo al principio per cui, in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo, così che, ove ne Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (così da ultimo Cass. n. 1407/2020), il Tribunale di Bologna ha infatti compiuto una lettura restrittiva ed erronea del solo dispositivo dell’ordinanza n. 26351/2019, assumendo che laddove si disponeva che la decisione del Tribunale era cassata con rinvio allo stesso Tribunale anche per le spese del giudizio di cassazione, fosse esclusa la necessità di dover provvedere anche alla liquidazione delle spese delle altre fasi del giudizio.

Tuttavia, tale dizione che indica dal punto di vista letterale solo la necessità di dover liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, va coordinata con la motivazione della stessa decisione che invece prevedeva che la cassazione avvenisse “con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, per provvedere al nuovo governo delle spese dei vari gradi, incluse quelle del presente giudizio di Cassazione.” Trattasi di motivazione che denota in maniera inequivoca come l’intento della Corte fosse quello di vincolare il giudice del rinvio ad una complessiva liquidazione delle spese, in relazione a tutti i segmenti processuali nei quali si era articolata la vicenda oggetto di causa.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione con riferimento ad un punto decisivo per il giudizio, ed in particolare in merito alle Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- ragioni per le quali è stata omessa la liquidazione delle anticipazioni del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Assume il ricorrente che nella nota specifica prodotta in sede di rinvio, aveva evidenziato che per il secondo giudizio di legittimità accanto ai compensi, spettavano anche le spese vive, ma il Tribunale si è limitato a liquidare solo i compensi, senza però fornire alcuna motivazione a supporto di tale scelta.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; Cass. n. 16778/2015).

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione al motivo accolto, tuttavia, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi, inm aggiunta alla liquidazione delle spese già effettuata, anche alla liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità, quantificate in € 645,00, e del primo giudizio di rinvio, quantificate in € 630,00, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Quanto al presente giudizio, in ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, si ritiene che ricorrano i Ric. 2021 n. 9970 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -7- presupposti, per la soccombenza reciproca, per la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, e cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, liquida, in aggiunta alle spese già liquidate, in favore del ricorrente le spese del primo giudizio di rinvio e del primo giudizio di legittimità, quantificate rispettivamente in € 645,00, ed in € 630,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9970-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2020; Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, emesso dal Giudice di Pace di Bologna in data 22.3.2013. Con ordinanza del 16.10.2013 il Tribunale di Bologna dichiarava l'improcedibilità del ricorso a cagione dell'assenza del difensore all'udienza fissata per la sua trattazione. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione il Monducci e questa Corte, con ordinanza n.4516/2017, cassava la decisione impugnata rinviando la causa al medesimo Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. A seguito di tempestiva riassunzione del Monducci, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 marzo 2018, accoglieva l'opposizione, compensando tuttavia le spese in quanto le parti convenute non avevano contestato la domanda. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. Questa Corte, con ordinanza n. 26351/2019 accoglieva il ricorso, ritenendo effettivamente erronea la decisione quanto alla compensazione delle spese di lite senza fornire alcuna valida motivazione di tale decisione e valorizzando la Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- mancata contestazione della pretesa da parte convenuta, che di per sé non costituisce elemento sufficiente a giustificare la predetta compensazione. Per l’effetto cassava la decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, per provvedere al nuovo governo delle spese dei vari gradi, incluse quelle del giudizio di Cassazione. Il Tribunale di Bologna, nuovamente quale giudice del rinvio, con ordinanza del 14/9/2020, liquidava le spese unicamente per il primo giudizio di rinvio nonché per il giudizio di cassazione concluso con l’ordinanza n. 26351/2019, nonché quelle relativa al secondo giudizio di rinvio, ritenendo che a tanto fosse tenuta sulla base del disposto dell’ordinanza che aveva disposto la seconda cassazione. Propone ricorso avverso quest’ultima ordinanza [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della discussione orale. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 co. 1 e 384 co. 2 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare le spese di lite con riferimento ad alcune delle precedenti fasi e gradi del giudizio. Si evidenzia che dopo avere proposto una prima opposizione, dichiarata improcedibile, aveva proposto ricorso per cassazione, che aveva annullato l’ordinanza, Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- disponendo il rinvio al Tribunale di Bologna per la celebrazione del giudizio di opposizione. Questi aveva accolto l’opposizione, compensando però le spese di lite e tale statuizione era stata nuovamente impugnata in cassazione che aveva accolto il ricorso del Monducci quanto alla decisione di compensare le spese, rinviando nuovamente dinanzi al Tribunale di Bologna. Questi, con il provvedimento ora gravato, ha però liquidato le spese solo per alcune fasi, e precisamente per il primo giudizio di opposizione e per il secondo giudizio di legittimità, oltre che quelle del secondo giudizio di rinvio ritenendo di essere a tanto vincolato dal dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26351/2019. Si assume però che si tratti di conclusione erronea, in quanto il giudice di rinvio è chiamato a provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche per quanto concerne tutte le precedenti fasi di merito, come peraltro espressamente previsto nella stessa motivazione della precedente ordinanzadi questa Corte. Il motivo è fondato. A prescindere dal richiamo al principio per cui, in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo, così che, ove ne Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (così da ultimo Cass. n. 1407/2020), il Tribunale di Bologna ha infatti compiuto una lettura restrittiva ed erronea del solo dispositivo dell’ordinanza n. 26351/2019, assumendo che laddove si disponeva che la decisione del Tribunale era cassata con rinvio allo stesso Tribunale anche per le spese del giudizio di cassazione, fosse esclusa la necessità di dover provvedere anche alla liquidazione delle spese delle altre fasi del giudizio. Tuttavia, tale dizione che indica dal punto di vista letterale solo la necessità di dover liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, va coordinata con la motivazione della stessa decisione che invece prevedeva che la cassazione avvenisse “con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, per provvedere al nuovo governo delle spese dei vari gradi, incluse quelle del presente giudizio di Cassazione.” Trattasi di motivazione che denota in maniera inequivoca come l’intento della Corte fosse quello di vincolare il giudice del rinvio ad una complessiva liquidazione delle spese, in relazione a tutti i segmenti processuali nei quali si era articolata la vicenda oggetto di causa. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione con riferimento ad un punto decisivo per il giudizio, ed in particolare in merito alle Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- ragioni per le quali è stata omessa la liquidazione delle anticipazioni del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Assume il ricorrente che nella nota specifica prodotta in sede di rinvio, aveva evidenziato che per il secondo giudizio di legittimità accanto ai compensi, spettavano anche le spese vive, ma il Tribunale si è limitato a liquidare solo i compensi, senza però fornire alcuna motivazione a supporto di tale scelta. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; Cass. n. 16778/2015). Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione al motivo accolto, tuttavia, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi, inm aggiunta alla liquidazione delle spese già effettuata, anche alla liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità, quantificate in € 645,00, e del primo giudizio di rinvio, quantificate in € 630,00, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge. Quanto al presente giudizio, in ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, si ritiene che ricorrano i Ric. 2021 n. 9970 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- presupposti, per la soccombenza reciproca, per la compensazione delle relative spese. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, e cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato, e decidendo nel merito, liquida, in aggiunta alle spese già liquidate, in favore del ricorrente le spese del primo giudizio di rinvio e del primo giudizio di legittimità, quantificate rispettivamente in € 645,00, ed in € 630,0
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