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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07923/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ck>kt knPn isepuCte,'>c2, SteL LtPer,„-- ~;3 D Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'istante - soggetto di evidente e attuale pericolosità sociale - necessiti di un congruo periodo di trattamento intramurario prima di poter ottenere la concessione di misure alternative.

A fondamento di tale giudizio, si rilevava quanto segue: i) l'interessato era in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in relazione alla condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione comminata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22 settembre 2021 per il reato di ricettazione commesso nel maggio del 2021; ii) è libero in sospensione della pena di anni 2 e giorni 16 di reclusione comminati con sentenza del Tribunale di Foggia del 15 ottobre 2018 per delitto di riciclaggio commesso nel 2017; iii) durante l'esecuzione della pena in regime di arresti domiciliari è stato tratto in arresto per applicazione della misura cautelare dal GIP del Tribunale di Foggia per il delitto di riciclaggio commesso nel dicembre del 2021; iv) l'interessato ha altri precedenti specifici, ha subito la revoca della detenzione domiciliare per condotte colpose nel 2016, ha poi continuato a delinquere, tanto da essere condannato per ricettazione nel 2017 e per riciclaggio nel 2021, ed "ha questo recentissimo pendente per medesimo reato".

Inoltre, il Tribunale evidenziava che l'attività lavorativa proposta, presso la carrozzeria dove l'esecutato ha commesso i reati, non è concreta e attuale perché il datore di lavoro, fratello del complice con cui l'istante ha commesso il riciclaggio, non ha confermato la disponibilità all'assunzione.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore, articolando un motivo con il quale deduce la nullità della sentenza e il vizio di motivazione, sottolineando come la decisione reiettiva si sia basata sulla valorizzazione di elementi negativi afferenti ad altra persona, ossia all'omonimo [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'errore nel quale è incorso il Tribunale sarebbe evidente già dalle prime righe dell'ordinanza, ove si dà atto che Cortese è stato condannato dal Tribunale di Foggia in data 22 settembre 2021, per il reato di riciclaggio alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione e che, al momento della notifica del relativo ordine di esecuzione, egli si trovava agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

Di contro, tale situazione riguardava l'omonimo, mentre l'interessato aveva avanzato istanza di misure alternative con riguardo all'ordine di esecuzione inerente la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia in data 28 settembre 2021, ad anni 2 e giorni 16 di reclusione per il reato di riciclaggio.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della decisione, rilevando che le valutazioni effettuate dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nel rigettare l'istanza del ricorrente, si basano su dati erronei, che inficiano l'intero provvedimento adottato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Come rileva anche il Procuratore generale, e come emerge dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 5 luglio 2022, con la quale veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal Cortese, la decisione impugnata ha valorizzato elementi negativi attinenti all'omonimo nato il 15 settembre 1971.

Invero, dalla lettura degli atti, che questa Corte può esaminare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, non risulta che l'interessato abbia riportato la condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione comminata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22 settembre 2021 per il reato di ricettazione del maggio 2021.

Neppure risulta che egli si trovasse in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. quando commetteva la ricettazione del dicembre 2021.

Tali risultanze non emergono dai certificati relativi all'interessato (certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e del [OSCURATO:PERSONA]), mentre, dall'ordine di esecuzione disposto nei confronti del suo omonimo, risulta la sottoposizione, al 4 maggio 2022, al regime degli arresti domiciliari esecutivi con decorrenza dal 23 settembre 2021, proprio in esecuzione della pena di cui alla sentenza erroneamente ricondotta al soggetto istante.

Il giudizio di pericolosità effettuato dal giudice a quo si basa, dunque, anche sull'attribuzione di un reato che non risulta ascrivibile all'interessato e sulla probabile valorizzazione del medesimo quale violazione della prescrizione di misura custodiale.

2. Si tratta di errori percettivi che viziano il percorso logico del provvedimento, che va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame, riferito alla persona dell'interessato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso, il 10 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ck>kt knPn isepuCte,'>c2, SteL LtPer,„-- ~;3 D Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'istante - soggetto di evidente e attuale pericolosità sociale - necessiti di un congruo periodo di trattamento intramurario prima di poter ottenere la concessione di misure alternative. A fondamento di tale giudizio, si rilevava quanto segue: i) l'interessato era in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in relazione alla condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione comminata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22 settembre 2021 per il reato di ricettazione commesso nel maggio del 2021; ii) è libero in sospensione della pena di anni 2 e giorni 16 di reclusione comminati con sentenza del Tribunale di Foggia del 15 ottobre 2018 per delitto di riciclaggio commesso nel 2017; iii) durante l'esecuzione della pena in regime di arresti domiciliari è stato tratto in arresto per applicazione della misura cautelare dal GIP del Tribunale di Foggia per il delitto di riciclaggio commesso nel dicembre del 2021; iv) l'interessato ha altri precedenti specifici, ha subito la revoca della detenzione domiciliare per condotte colpose nel 2016, ha poi continuato a delinquere, tanto da essere condannato per ricettazione nel 2017 e per riciclaggio nel 2021, ed "ha questo recentissimo pendente per medesimo reato". Inoltre, il Tribunale evidenziava che l'attività lavorativa proposta, presso la carrozzeria dove l'esecutato ha commesso i reati, non è concreta e attuale perché il datore di lavoro, fratello del complice con cui l'istante ha commesso il riciclaggio, non ha confermato la disponibilità all'assunzione. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore, articolando un motivo con il quale deduce la nullità della sentenza e il vizio di motivazione, sottolineando come la decisione reiettiva si sia basata sulla valorizzazione di elementi negativi afferenti ad altra persona, ossia all'omonimo [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'errore nel quale è incorso il Tribunale sarebbe evidente già dalle prime righe dell'ordinanza, ove si dà atto che Cortese è stato condannato dal Tribunale di Foggia in data 22 settembre 2021, per il reato di riciclaggio alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione e che, al momento della notifica del relativo ordine di esecuzione, egli si trovava agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Di contro, tale situazione riguardava l'omonimo, mentre l'interessato aveva avanzato istanza di misure alternative con riguardo all'ordine di esecuzione inerente la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia in data 28 settembre 2021, ad anni 2 e giorni 16 di reclusione per il reato di riciclaggio.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della decisione, rilevando che le valutazioni effettuate dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nel rigettare l'istanza del ricorrente, si basano su dati erronei, che inficiano l'intero provvedimento adottato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come rileva anche il Procuratore generale, e come emerge dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 5 luglio 2022, con la quale veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal Cortese, la decisione impugnata ha valorizzato elementi negativi attinenti all'omonimo nato il 15 settembre 1971. Invero, dalla lettura degli atti, che questa Corte può esaminare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, non risulta che l'interessato abbia riportato la condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 25 di reclusione comminata con sentenza del Tribunale di Foggia del 22 settembre 2021 per il reato di ricettazione del maggio 2021. Neppure risulta che egli si trovasse in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. quando commetteva la ricettazione del dicembre 2021. Tali risultanze non emergono dai certificati relativi all'interessato (certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e del [OSCURATO:PERSONA]), mentre, dall'ordine di esecuzione disposto nei confronti del suo omonimo, risulta la sottoposizione, al 4 maggio 2022, al regime degli arresti domiciliari esecutivi con decorrenza dal 23 settembre 2021, proprio in esecuzione della pena di cui alla sentenza erroneamente ricondotta al soggetto istante. Il giudizio di pericolosità effettuato dal giudice a quo si basa, dunque, anche sull'attribuzione di un reato che non risulta ascrivibile all'interessato e sulla probabile valorizzazione del medesimo quale violazione della prescrizione di misura custodiale. 2. Si tratta di errori percettivi che viziano il percorso logico del provvedimento, che va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame, riferito alla persona dell'interessato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 10 febbraio 2
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